Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46468 del 05/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 46468 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: SERPICO FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ELAATER NABIL N. IL 29/12/1976
AZIZI NASIMA N. IL 10/06/1982
avverso la sentenza n. 345/2011 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
05/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO SERPICO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.E SELVAGG I
che ha concluso per l’ inaiamissibilità dei ricetsi;

Udito, per la partgiiivile, l’Avv
Udit i difeAsor Avv.

Data Udienza: 05/11/2013

RITENUTO in PATTO
e

CONSIDERATO in DIRITTO
Sull’appello proposto da ELAATER NABIL ed AZIZI NASIMA avverso la sentenza
del GIP presso il Tribunale di Venzia in data 8-6-2010 che,all’esito di
giudizio abbreviato o li aveva dichiarati colpevoli dei reati di concorso Le
ficati detti reati in continuazione .e concesse ad entrambi le attenuanti

acquisto i detenzione a fine di spaccio e cessione continuata di droga e 9 unigeneriche e quella di cui al co.5″ dell’art.73 DPR 309/99 (alla sola Azizi),
aveva condannato ciascuno alle pene ritenute di giustizia 9 1a Corte di Ap-

pello di Venzia,con sentenza in data 5-6-2012 9 in parziale riforma della decisione di I” grado,riduceva la pena nei confronti della PZIZI ad anni
uno e mesi sei di reclusione ed etre 5.000 9 00= di multa,confermando nel
restopcon ribadita e comprovata colpevolezza degli imputati in ordine ai
fatti loro contestati ostativi per l’ELAATER del riconoscimento della

invocata attenuante di cui al co.5 dell’art.73 DPR cit.
Avverso tale sentenza i predetti imputati hanno proposto ricorso per cassazionepdeducendo a motivi del gravam000ttoscritti personalmente:
ELAATER:

.

Manifesta illogicità della motivazione in punto di diniego del riconoscimento dell’attenuante di cui al co.V” dell’art.73 DPR 309/90,nomstante ne ri-

corressero le condizioni oggettive,dn difetto di una comprevata valenza ponderale dello stupefacente oggetto delle condotte incriminate,trattandosi,

in effetti o sqlo di cd.”droga parlata”,cui si accompagnava la significativa
assenza di strumentaZione idonea a sviluppare l’attività di spaccio,comunque contenuta in isolati e pochi episodiptanto che p peraltro,in relazione

al capo B) contestato alla coimputata ed oggetto di separato gtudizio a carico del ricirrente,a costui era stata hdconosciura l’attenuante in esame;
AZIZI:
I)Contradditterietà e manifesta illogicità

motivazione in punto di

dichiarazione di colpevotezza in ordino al reato sub b),nonostante il coimputato ELAATER l’avesse del tutto scagionata in sede di giudizio separato
a cui l’uomo era stato sottoposto;

_32)Illogicità e carenza di motivazione in punto di non applicazione del bene.
ficio della sospensione condizionale della pena p pur ricorrendone le condizionOggettive e spggettive.
I ricorai vanno dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza dei mstivi addotti,non immuni,quanto all’ELAATER I U hon’isolati richiami in punto di mero fatto.
Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali
in favore della cassa delle ammende.
Ed invero,contrariamente all’assunto censorio del ricorrente,l’impugnata

e. ciascuno a quello della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00

sentenza si è fatto sufficiehte ed inequivoco carico di esplicare le ragioni oggettive e soggettive ostative al riconoscimento al predetto della
invocata attenuante di cui al co.V dell’art.73 DPR cit.

Al riguardo ,con espresso richiamo alle puntuali argomentazioni già in merito espresse dal giudice di I” grado (cfr.fol.22 relativa sentenza),la

Corte territoriale veneziana ha segnato la frequenza temporale e modale
delle condotte incriminate,in uno alla non certo modica approzzabilità

.del dato ponderale dello stupefacente p il chepin un corretto contesto logico giuridice,opportunamente valutato proprio nel suo insieme di sviluppo

modale e temporale della condotta,appare intuibilmente ostativo al corretto
riconoscimento detrinvocata attenuante (cfr.fol.3 sentenza impugnata).

Quanto alla posizione della ricorrente AZIZI,i1 motivo sub I) del relativo
ricorso tYLova ape»ta smentita in quanto motWatamente argomentato,ancorchè
.’in termini.di essenziale concisione,dai giudici della Corte territoriale

lagunare (cfr.f°11.2-3 sente^za impugnata),in punto di consapevole e voleritana compartecipazione ai fatti di cui al capo B),iti risposta alle asser ,
timo ripetutamente colorite da gratuite presunzioni di inconsapevolezza
della vicenda da parte della ricorrentepsol se si considera il richiamo
operato dai giudici di appetlo all’argomentato,puntuale e motivato quadro
accusatoria già tracciato a carico della donna dal giudice di I” grado
(cfr.fol.I8 sentenza GIP).

Il motivo sub 2) è inammissibile posto che la richiesta non ha giammai formato oggetto di motivo di appello e viene prospettata solo in questa sede
quale”novum”cui l’impugnata sentenza non era tenuta a risponderepa prescindere da un non vincolante obbligo di una decisione d’ufficio sulla conce-

-4-

dibità o meno del beneficio della sospensione condizionale della pena.
P.Q.M.
WHIARA inammissibili i ricorsi e CONDANNA i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro MILLE/00= in fa—
ore della cassa delle ammende.

OFT”‘

Così deciso in Romapil 5-11-2013

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