Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46467 del 05/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 46467 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: SERPICO FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AJAZI ANRI N. IL 15/04/1985
avverso la sentenza n. 476/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
29/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO SERPICO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E .SELVAGGI
che ha concluso per l’ inammissibilità del ricorso;

Udito, per la parte cAile, l’Avv
Udit i yrifensor Avv.

Data Udienza: 05/11/2013

RITENUTO in FATTO
e
CONSIDERATO in DIRITTO
Sull’appello proposto da AJAZI ANRI avverso la sentenza del GI? del Tribunale di Mantova in data 17-5-2011 chepall’esito di giudizio abbreviato,
,lo aveva dichiarato colpevole dei reati di acquisto e detenzione a fine di
spaccio in più riprese ed accasioni di cocaina e l unifcati i fatti in conaveva condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro
3.000,00= di multa,operata la diminuente per il rito p la Corte di Appello

tinuazione,concessa l’attenuante di cui al co.5″ dell’art.73 DPR 309/90,1,

di Brescia,con sentenza in data 29-5-2012,confermava il giudizio di I” grado,ribadendo la comprovata responsabilità dell’imputato in ordine ai fatti
ascrittigli,supportati dalle dichiarazioni univoche e convergenti dei sog-

getti acquirenti la sostanza stupefacente,con riscontro di tali (accuse a mez;
zo contenuti di conversazioni intercettate sul conto de1l’i;l4putato p fermo

restando la correttezza della misura del trattamento sanzionatorio e la non
ravVisabilità di elementi oggettivi e soggettivi supportanti l’invocata
continuazione con fatti oggetto di prec,edenti condanne .

Avverso tale sentenza il predetto imputato ha proposto ricorso per cassazione i deducendo a motivi del gravame,sottoscritti personalmente:
I)Violazione dell’art.606 co.I” lett.c) ed e) in relazione agli artt.546

co.I” lett.e) e 530 co.2″ cpp. per dontraddittorietà delle prove d’accusa,

inidobee a riconoscere all’imputato il ruolo attribuitogli in sentenza,stante il nnn determinante contributo asseritamente offerto delle conversazioni
5

li

oggetto di intercettazione anche in punto di credibilità delle dichiarazioni testimoniali degli acquirenti lo stupefacente;
2)Violazione dell’art.606 co.I” lett.b) cpp. per inosservanza o erronea
applicazione della legge penale in punto di denegato accoglimento della
richiesta di unificazione dei reati di cui al presente giudizio con quelli
già giudicati.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei mo-

tivi addotti,peraltro,non immuni da molteplici riferimenti in punto di mero
fatto.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma equitativamente determinata in euro MILLE/00= in favore della
cassa delle ammende.

Ed invere,quanto al motivo sub I),l’impugnata sentenza si è fatta motivato,
puntuale p logico e corretto carico di rappresentare gli elementi univocamente convergewti a supporto dell’accusa,rappresentando,con massima puntualità,
– il determinante contributo probatorio offerto dalle dichiarazioni dei molteplici acquirenti dello stupefacente loro ceduto dal ricorrente (cfr.fol1.45),univocamente riconosciuto da predetti dichiaranti in sede di ricognizione fotografica.

A tanto va opportunamente segnalate il non meno determinante contributo offerto dalla “letturgin punto di conseguenzialità logice-medale e tempera-

le dei fatti,delle intercettaieni esaminate (cori puntuale richiamo al conti.:
buto offerto dalle stesse),secondo una motivata verifica operata dalla
Corte territoriale bresciana nell’impugnata sentenza (cfr.fol.7-8).

Anche il motivo sub 2) è manifestamente infondate,posto che la valutazione

in merito alla cenfigurabilità dei caratteri modali e tftmperali tipicizzanti una corretta applicabilità dell’istituto della centinuazione,con relativa applicazione di questa tra i fatti oggetto del presente giudizio e

quelli oggetto di pregresse decisioni,è riservata al potere discrezionale

del giudice di meritopomme tale insindacabile in questa sede di legittimità,
se,ceme nella specieodeguatamente e correttamente motivate (crr.feL8-9

sentenza impugnata),cen ribadite richiamo al notevole lasso di tempe o già,

peraltro,segnalate dal giudice di I” grado a supporto del denegato accoglimento della richiesta difensiva in esame (cfr.fol.5 sentenza di I” grado).
P.Q.M.

DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00= in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,i1 5-11-2013

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