Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46465 del 05/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 46465 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: SERPICO FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BRAHIMI FATOS (DETTO TOSI) N. IL 28/08/1986
avverso la sentenza n. 2331/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
28/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO SERPICO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E . SELVAGGI
che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito, per la parte ciyye, l’Avv
Udit i difensor Avv.F .LU Z I che insiste;

Data Udienza: 05/11/2013

-2-

RITENUTO in FATTO

e
CONSIDERATO in DIRITTO

Sull’appello proposto da BRAHIMI FATOS avverso la sentenza in data 15-02..2011 del Tribunale di Ascoli Piceno che lo aveva dichiarato colpevole del
reato di tentato acquisto di eroina ;condannandolo alla pena di anni tre

di reclusione ed Euro 10.000,00= di multapla Corte di Appello di Ancona,con
sentenza in data 28-02-2012,in parziale riforma della decisione di I” grado
ed in accoglimento del relativo motivo di gravame pnlosto dal PG in sede,

disponeva l’esp,ulsionell’imputato dal territorio nazionale a pena espia-

.ta,confermando nel resto (per quel che qui interessa) la decisione impugnata,con ribadita e comprovata sussiste*za del delitto tentato contestato.

Avverso tale sentenza il predetto imputato ha proposto ricorso per cassazione,deducendo a motivi del gravame,a mezzo del proprio difensore; la viola-

zione dell’art.606 lett.b) ed e) cpp. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta configurabilità del

delitto tentate nella condotta asseritamente ascritta al ricorreste e per

mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in me.
rito alla ritenuta riferibilità al ricorrente di detta condotta.
Il ricorsopai limiti dell’inammissibilità per manifesta infondatezza,va

rigettato,con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese

processuali.
La corretta quanto logica ricostruzione del fatto cori altrettanto ineccepibile configurabilità del delitto tentato di acquisto di eroina e di ascri-

vibilità di questo all’odierno ricorrente,emerge dal tracciato motivazionale offerto dall’impugnata sentenza (cfr.fol.8),con richiamo non solo al
dato di per sè significativo a termini di accusa,aserivibile alla conversazione tra il detto ricorrente ed il soggetto a bordo dell’autovettura condotta dal coimputato Ali Bruno (vettura sulla quale è stata rinvenuta la
droga oggetto dell’accordo di acquisto),ma anche sul dato / non meno apprezzabilmente rilevante ai fini dell’individuazione dell’imputato l offerto
dal verbalizzante Zunica di cui motivatamente si dà atto in sentenza (cfr.
fol.9)A tali elementi,correttamente enunciati in detta decisione,si accompagna il dato di spessore evidentemente logico,dedotto dai giudici di merito

-3quanto alle ragioni in fatto riconducibili proprio all’interesse del
ricorrente ad operare nei termini di cui all’imputazione mossagli,
con puntuale richiamo anche a circostanze di fatte univécamente convergenti non sole sulla persona dell’imputato ma anche sulle ragioni
della sua accertata condotta r le cui modalità di tempo e di luogo rappresentano elementi di inequivoco spessore tipicizzante il delitto tentato
nei termini tracciati di giudici della Corte territoriale anconetana (cfr.

fol.I0 sentenza impugnata),a conferma di quanto a suo tempo ed altrettanto
correttamente e motivatamente aveva fatto il GM di Ascoli Piceno con la sentenza di ‘ A grado (cfr.fol.9).
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va rigettato con
conseguente condanna del ricirrente al pagamentp delle spese processuali.

P.Q.M.

RIGETTA il ricorse e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Rema,i1 5-11-2013

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