Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46460 del 30/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 46460 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TROPEANO MICHELANGELO N. IL 11/06/1964
avverso la sentenza n. 6/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
01/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona dl Dott. Ce,(-2x – CAEUIMRLO
che ha concluso per A AL,,,uoz.e.s.rA3uVQ, – J.JL pj e,r6 0

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 30/10/2013

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con sentenza del 1.12.2012 la Corte di appello di Roma – a seguito di
gravame interposto dall’imputato TROPEANO Michelangelo avverso la
sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 5.6.2007 – ha confermato
detta sentenza con la quale l’imputato è stato riconosciuto colpevole del

di spaccio di gr. 10 circa di cocaina, gr. 4 di hashish e gr. 1,5 di
marijuana, previo riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 73 co. 5
DPR n. 309/90 e delle attenuanti generiche, e condannato a pena di
giustizia.
2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo
del difensore deducendo:

2.1.violazione dell’art. 420ter e ss. c.p.p. essendo stata erroneamente
dichiarata l’assenza e non la contumacia dell’imputato alla udienza del
1.12.2012, rilevante ai fini della successiva notificazione della sentenza.
2.2.erronea interpretazione dell’art. 73 co. 1 bis d.p.r. n. 309/90 in relazione
alla ritenuta destinazione dello stupefacente a fini di spaccio, non
deponendo a proposito nessun altro elemento oltre al dato ponderale ed
alla diversa qualità delle sostanze detenute e dovendosi ritenere la
sussistenza in capo all’imputato di un mandato all’acquisto per uso di
gruppo in ragione della compatibilità della suddivisione in undici
involucri, senza alcuna previa manipolazione da parte dello stesso
imputato, a sua volta assuntore della sostanza.
2.3.manifesta illogicità ed erroneità della motivazione in ordine alla
eccessività della pena, risultando l’imputato al momento dell’arresto
incensurato e non gravato da precedenti specifici ed in ragione del
minimo quantitativo di droga in suo possesso.
3.

Il ricorso è inammissibile.

4.

Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto nel giudizio di
appello contro le sentenze pronunciate con rito abbreviato – come nella
specie- non trova applicazione l’istituto della contumacia dell’imputato.
(Sez.

1, Sentenza n. 25097 del 19/06/2007 Rv. 236841 Imputato:

Chakhsi;

Sez.

2,

Sentenza n.

8040

del 09/02/2010 Rv. 246713

Imputato: Fiorito).
5.

Il secondo motivo è inammissibile perché attraverso le formali deduzioni
in realtà propone una rivalutazione in fatto del compendio probatorio in
tema di destinazione allo spaccio dello stupefacente.

delitto di cui all’art. 73 DPR n. 309/90 in relazione alla detenzione a fine

6.

In tema di stupefacenti, a seguito della modifica dell’art. 73, comma
primo-bis, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990, introdotta con l’art. 4 bis, L. 21 febbraio 2006, n. 49, il parametro della quantità costituisce,
assieme alle modalità di presentazione della droga e ad altre circostanze
dell’azione, uno dei possibili indici da cui desumere la destinazione ad un
uso non esclusivamente personale, ed il relativo giudizio, se
congruamente motivato, si sottrae al sindacato del giudice di legittimità
(Sez. 6, Sentenza n. 19788 del 01/04/2008 Rv. 239963 Tavera.); ed il

destinazione della droga ad un uso non esclusivamente personale.Sez.
6, Sentenza n. 9723 del 17/01/2013 Rv. 254694

Imputato: Serafino);

in particolare, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite
tabellare previsto dall’art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309
del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell’effettiva
destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente
concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione
(Sez. 6, Sentenza n. 11025 del 06/03/2013 Rv. 255726 Imputato: De
Rosa e altro).
7.

Quanto al mandato all’acquisto per uso di gruppo, anche all’esito delle
modifiche apportate dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 all’art. 73 d.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309, il c.d. consumo di gruppo di sostanze
stupefacenti, sia nell’ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di
mandato all’acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è
penalmente rilevante, ma integra l’illecito amministrativo sanzionato
dall’art. 75 stesso d.P.R., a condizione che: a) l’acquirente sia uno degli
assuntori; b) l’acquisto avvenga sin dall’inizio per conto degli altri
componenti del gruppo; c) sia certa sin dall’inizio l’identità dei mandanti
e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno
dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all’acquisto (Sez.
U, Sentenza n.

25401

del 31/01/2013 Rv. 255258 p.c. in proc.

Galluccio)
8.

Cosicchè si è posto nell’alveo di legittimità richiamato il giudice
impugnato allorquando, in relazione alla destinazione a terzi dello
stupefacente trasportato indosso dall’imputato,con motivazione logica
ha considerato sia il considerevole quantitativo (da esso potevano trarsi
33 dosi singole di cocaina, circa dieci dosi di hashish e circa tre dosi di
marijuana), sia che le modalità di confezionamento riconducevano gli
involucri a manipolazioni dell’imputato tenuto conto che presso
l’abitazione di quest’ultimo erano stati rinvenuti lacci dello stesso tipo di

considerevole numero di dosi ben può essere ritenuto un indice della

quelli utilizzati per le confezioni e una busta di plastica recante fori
circolari corrispondenti alle dimensioni degli involucri stesso. Come pure
incensurabile è la valutazione circa l’assenza di prova della contestuale
consumazione dello stupefacente da parte dello stesso imputato,
nell’ambito di un ipotetico gruppo privo di qualsivoglia identificazione.
9.

Il terzo motivo è inammissibilmente volto a rivalutare l’esercizio
discrezionale demandato al giudice di merito che ha avallato la prima

e priva di vizi giuridici considerando i precedenti a carico dell’imputato,
uno dei quali specifico e la quantità e qualità dello stupefacente
sequestrato.
10. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare i euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 30.10.2013.

determinazione, commisurata alla media edittale, con motivazione logica

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