Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46458 del 17/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 46458 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FRANCUCCI GIANCARLO N. IL 17/09/1977
avverso la sentenza n. 55/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
21/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO’ RADDUSA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 6 , Ho_4crel-ce._
che ha concluso per _f) re3utm\ u g,,, 0,1QAkair.,0 asy-t

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Y

7

Data Udienza: 17/10/2013

1.Francucci Giancarlo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte di appello di Roma con la quale è stata data conferma alla condanna resa
in primo dal Tribunale di Roma ai danni del ricorrente , ritenuto responsabile del
reato di cui all’art 73 dpr 309 per aver detenuto sostanza stupefacente del tipo
cocaina ( in misura di 160 dosi singole) e marijuana ( per tre dosi singole),
destinata ad uso non esclusivamente personale.
2. Lamenta il ricorrente che la Corte , pretermettendo in motivazione il dato ,

non compatibile alla specie la diminuente di cui al comma V dell’art 73 Dpr
309/90 ; cio malgrado la presenza di diversi elementi dai quali desumere la non
professionalità nell’attività di spaccio del ricorrente ( in particolare il mancato
rinvenimento degli strumenti tipicamente destinati alla collocazione sul mercato
della sostanza rinvenuta) .
3.

il Ricorso è fondato e impone l’annullamento con rinvio della sentenza

impugnata.
4.

La Corte territoriale in motivazione da atto che il ricorso in appello era diretto

non a contestare la detenzione a fine di spaccio bensi solo la applicabilità alla
specie della diminuente ex art 73 comma V Dpr 309/90 in ragione della
affermata tossicodipendenza dell’imputato ( dato destinato ad incidere con una
parziale destinazione della sostanza all’uso personale così da spogliare di rilievo il
dato quantitativo della merce sequestrata) nonché della assenza di elementi di
tipo oggettivo atti a qualificare la professionalità nell’attività di spaccio.
In aperta distonia con la puntuale indicazione dei motivi di appello , la sentenza
impugnata rilegge i rilievi critici sollevati dalla difesa in termini volti a contrastare
il giudizio di responsabilità , nell’ottica della destinazione allo spaccio e non
all’uso personale della droga detenuta dal ricorrente , che finisce per ribadire.
Nulla , per contro , viene offerto in risposta al motivo di appello , caduto sulla
applicabilità della attenuante prevista dal V comma dell’art 73 ed in relazione alla
quale erano stati addotti gli elementi della tossicodipendenza e dell’uso personale
nonché della assenza di elementi comprovanti la professionalità dell’attività di
spaccio.
Fondati o meno in fatto e diritto , tali rilievi necessitavano di una valutazione ,
esclusivamente rimessa al giudice di merito che nel caso costituiva il nucleo
fondante dell’appello e che risulta integralmente pretermessa dalla Corte
territoriale.

incontroverso, della tossicodipendenza del Francucci , ha ritenuto per l’effetto

IL riscontrato difetto, integrale , di motivazione impone l’annullamento con
rinvio al fine di colmare la lacuna argomentativa riscontrata.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità del V comma
dell’art 73 Dpr 309/90 alla specie e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra
sezione della Corte di Appello di Roma .
Così deciso il 17 ottobre 2013
il Presi ente

Il Consigliere estensore

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