Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46458 del 01/07/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 46458 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
RIGGI ANGELO,n.8/7/1970 a Caltanissetta
Avverso sentenza in data 23/9/14 della C.App. di Caltanissetta
Sentito il PG .dott. Mazzotta Gabriele che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso

Udito il difensore

Data Udienza: 01/07/2015

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 23.9.14 la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la sentenza
emessa dal Tribunale del luogo,in data 5.12.2012 nei confronti di RIGGI Angelo, dichiarato
responsabile dei reati di detenzione di animali di specie protetta(cardellini), ai sensi dell’art.30
comma primo lett.b) L. n.157 del 1992(al capo A) e del furto aggravato di energia
elettrica,realizzato con allaccio abusivo dell’utenza esistente nel domicilio ,alla rete pubblica

All’interno della abitazione erano stati trovati inoltre degli uccelli di specie protetta,ai sensi
dell’art.2 della legge n157/92Il giudice di appello aveva disatteso le richieste di assoluzione,giudicando anche la congruità
del trattamento sanzionatorio inflitto dal primo giudice(con esclusione-per il furtodell’attenuante prevista dall’art.62 n.4 CP)-

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo:
1-vizi di motivazione in ordine al capo A)(sostenendo che il giudice di merito non aveva tenuto
conto della scarsa capacità dell’imputato di rendersi conto della specie degli animali da lui
detenuti)Rilevava illogicità della motivazione,ove si era ritenuto che l’imputato avesse realizzato la
condotta di cui al capo A),essendo animato dalla passione per gli animali ritenendo
inverosimile che egli non si fosse reso conto della esistenza di una specie protetta.
2-carenza di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio; sul punto il
difensore rilevava il difetto di motivazione sulla richiesta di prevalenza delle già concesse
attenuanti generiche.
3-censurava come carente ed illogica la motivazione inerente al reato di furto ,in quanto si era
affermato in sentenza che il ricorrente abitava nel luogo in cui vi era l’allaccio abusivo del cavo
elettrico: sul punto il ricorrente sosteneva che tale allaccio era stato realizzato in epoca
precedente all’immissione in possesso dell’immobile,evidenziando che l’imputato non ne risulta
proprietarioPer tali motivi concludeva chiedendo l’annullamento dell’impugnata sentenza.

RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso risulta inammissibile.
Invero deve osservarsi che dal testo del provvedimento impugnato si desume che
Il giudice di merito ha fondato la decisione su specifiche risultanze dibattirnentali,non
contrastate validamente dall’imputato ;pertanto la motivazione risulta esaustiva e coerente con
i dati probatori .

tramite un cavo bipolare (fatti accertati in data 19.12.2009)-

I motivi di ricorso,meramente ripetitivi di quelli formulati in grado di appello, si rivelano
articolati in fatto e tendono alla diversa interpretazione delle risultanze processuali,senza
individuare alcun elemento significativo della infondatezza dell’accusa,tanto per il reato di
furto(la cui consumazione è stata accertata dai testi e non smentita da ulteriori risultanze
documentali,restando evidenziato che l’utenza della abitazione dell’imputato era stata in
precedenza distaccata,ed usufruiva dell’allacciamento abusivo alla rete pubblica dell’ente
erogatore),quanto per il reato di detenzione di animali di specie protetta,fattispecie della quale
ricorrono gli elementi costitutivi,secondo la logica motivazione resa dal giudice di merito,in

Infine si osserva che è inammissibile la censura inerente al difetto della motivazione in ordine
alla richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche,atteso che dalla sentenza si desume che
il giudice di appello ha valutato l’assenza di presupposti per la riduzione della pena,della quale
ha valutato la congruità in riferimento alla gravità dei fatti contestati,onde la definizione del
trattamento sanzionatorio risulta adeguatamente motivata,alla stregua dei criteri imposti
dall’art.133 CP.,né la difesa risulta aver avanzato richiesta di prevalenza delle menzionate
attenuanti adducendo specifici elementi,onde non ricorre il vizio di legittimità denunciato sul
punto.
In conclusione deve pertanto essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso ,a cui consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende ,che si ritiene equo determinare in €1.000,00.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di €1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Roma,deciso in data 1 luglio 2015-

Il Consigliere relatore

sintonia con le risultanze dibattimentali.

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