Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46457 del 01/07/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 46457 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
LO PROTO GRAZIA n.16/12/1944
Avverso sentenza in data 13/5/14 della C.App. Palermo
Sentito il PG .dott. Mazzotta Gabriele che ha chiesto l’annullamento senza rinvio per
prescrizione,previa riqualificazione del fatto di cui al capo a) ai sensi degli artt.482476 CP.

Udito il difensore

Data Udienza: 01/07/2015

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 13/5/14 la Corte di Appello di Palermo riformava parzialmente la
sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale in data 2-2-12,nei confronti di LO
PROTO Grazia,imputata ai sensi degli artt.110-476-61n.2-CP(Capo A),per aver formato un
falso verbale di visita medica collegiale della Commissione preposta all’accertamento delle

dell’innputata,nonché ai sensi degli artt.110-48/479 -61 n.2 CP.(Capo B)per avere depositato il
predetto documento inducendo in errore il pubblico ufficiale addetto alla Sezione Invalidi civili
dell’Ufficio territoriale di governo,sulla validità del documento e la sussistenza dei requisiti
richiesti per il riconoscimento dello stato di invalidità,in relazione al quale era stato emesso
decreto di concessione delle provvidenze economiche conseguehti(pensione di invalidità e
indennità di accompagnamento),e del reato di cui all’art.110-640,comnna 2 n.1 CP. ai danni
della PA.,per essersi procurata con artifici e raggiri la concessione dei benefici indicati al capo
BLa Corte territoriale,in riforma dell’appellata sentenza, dichiarava n.d.p. in relazione al reato di
cui al capo B),perché estinto per prescrizione, rideterminando la pena per le ulteriori
imputazioni in anni uno e giorni 15 di reclusione.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo:
1-violazione di legge in riferimento agli arte.110-476 CP.,rilevando che mancavano prove del
concorso nel reato di falso enunciato al capo A-,dato che nel corso del procedimento non era
stata accertata l’identità dei pubblici ufficiali che avevano formato il falso verbale di visita
medica collegiale.
Inoltre censurava il provvedimento per mancanza,contraddittorietà ed illogicità della
motivazione,ed erronea applicazione della legge penale,evidenziando che la fattispecie ex
art.476 CP presuppone il potere di certificazione del pubblico ufficiale,elemento non sussistente
per l’imputata,alla quale avrebbe potuto essere contestata diversa fattispecie secondo la
previsione degli artt.482-o 483 CP.,che prevedono la falsità materiale o la falsità ideologica
commessa dal privato in atti pubblici,ipotesi per le quali avrebbe dovuto dichiararsi l’estinzione
per decorrenza del termine di prescrizione.
2-erronea applicazione della legge penale,e violazione del principio di correlazione,ex arte.521522 CPP.: a riguardo veniva censurata l’applicazione dell’art.476 CP in relazione al documentoverbale di visita medica collegiale,che si riteneva erroneamente qualificato come atto dotato di
fede privilegiata,rilevando l’assenza di contestazione del presupposto del reato di cui all’art.476
CP.
3- violazione degli art157-159-160-161,in relazione all’art.476 CP.

invalidità civili,presso l’ASL n.6 di Palermo,ove erano indicate le generalità

Ritenendo che il giudice di appello avesse erroneamente applicato il periodo di sospensione del
termine di prescrizione .
In base a tali rilievi,il difensore riteneva carenti nella specie i presupposti che integrano
l’ipotesi di cui all’art.476 CP censurando la nullità della sentenza per violazione del principio di
correlazione,ex art.521 -522-CPP.
3 violazione di legge inerente al delitto di truffa ascritto al capo C),rilevando sul punto difetto
di motivazione ed erronea applicazione della legge penale.
Sul punto il difensore sosteneva che la ricorrente non aveva formato o concorso a formare il

del reato.
4- inosservanza o erronea applicazione della legge penale,in relazione agli artt.62 bis-132 e
133 CP.,censurando la mancata concessione delle attenuanti generiche.

RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso è dotato di fondamento.
Va preliminarmente osservato che nella vicenda di cui si tratta all’imputata risulta contestato il
falso previsto dall’art.110-476,61 n.2 CP,per avere concorso con i pubblici ufficiali ,anche nella
qualità di istigatrice,nella formazione di un verbale di visita medica collegiale apparentemente
redatto il 3/5/2004,dalla Commissione Medica per l’accertamento delle invalidità civili presso la
AUSL n.6 di Palermo,verbale che riportava le generalità dell’imputata; a tale fattispecie si
aggiunge la contestazione del reato sub B),elevata ai sensi degli artt.48-479 CP.per l’induzione
in errore del pubblico ufficiale al quale era stato presentato il documento contraffatto per
ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile.
In relazione a tali fattispecie,si evidenzia che da quanto ritenuto in sentenza dal Tribunale
emerge che il fatto ritenuto dagiudice di merito resta riferito alla previsione del primo comma
dell’art.476 CP.,trattandosi di concorso nella contraffazione del documento senza riferimento
ad atto pubblico dotato di fede privilegiata.
Secondo i principi enunciati da questa Corte deve tuttavia evidenziarsi che da quanto è dato
desumere dalla sentenza impugnata la Corte di Appello ,facendo riferimento al falso enunciato
dal secondo comma dell’art.476 CP.,reato di maggiore gravità,riferito ad atto pubblico dotato
di fede privilegiata,ha ritenuto sussistente la diversa qualificazione giuridica della condotta
,rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado; pertanto risulta violato il diritto di difesa
dell’imputato,configurandosi come dedotto dalla ricorrente la violazione del principio di
correlazione -Cass.Sez.III,n.6809,dell’8.10.2014-RV262550 e Sez.V del 13.2.2014,n.12213RV260209Va rilevato altresì che restano ininfluenti le generiche deduzioni difensive in ordine alla
contestazione dei reati di falso e truffa,atteso che risulta accertato che il verbale contraffatto

falso verbale di visita medica collegiale,ed evidenziava la mancanza dell’elemento psicologico

(apparentemente redatto dalla Commissione medica competente e intestato all’imputata) era
stato utilizzato per ottenere l’emissione del decreto di riconoscimento della pensione di
invalidità a favore dell’imputata,unica beneficiaria della condotta contestata,nella quale sono
stati correttamente individuati gli elementi costitutivi della truffa ex art.110-640 co.II CP.
Le censure articolate dalla difesa deducendo l’erronea applicazione della legge penale,anche in
riferimento al reato di truffa sono destituite di fondamento ,atteso che dal testo del
provvedimento si desume specifica indicazione delle risultanze processuali,stante l’accertata
mancanza di visita medica nei confronti della ricorrente ad opera dell’ufficio di PA.e

ottenere l’emissione di un decreto prefettizio di riconoscimento dell’invalidità civile (a tale
decreto risulta aver fatto seguito provvedimento di annullamento emesso il 10.5.2006,che
dava incarico all’INPS di provvedere al recupero delle somme erogate indebitamente a favore
dell’imputata.)A tali rilievi consegue che ,sia in riferimento al reato sub A) che per il reato di truffa ) la cui
consumazione risulta cessata alla data del 31 gennaio 2006-risulta intervenuta la decorrenza
4 Awct:
del termine di prescrizione,pariad ‘,ai-inifs’el7renuto conto per il capo A)dell’ipotesi prevista dal
primo comma dell’art.476 CP.
In base a tali rilievi,rilevato che resta superata ogni ulteriore censura contenuta nei motivi di
ricorso,e non desumendosi dalla sentenza di cui si tratta elementi idonei a rendere applicabile
l’art.129 CPP.,deve essere pronunziato l’annullamento senza rinvio dell’impugnata
sentenza,dichiarando l’intervenuta estinzione dei reati per cui si procede.

PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.

Ronna,deciso in data 1 luglio 2015.

l’accertamento di un raggiro operato attraverso l’esibizione del documento contraffatto per

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