Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46456 del 24/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 46456 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ITAL FONDIARIO SPA
nei confronti di:
avverso il decreto n. 2/2012 TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA
VETERE, del 11/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
C

Udit i difensor

Data Udienza: 24/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1.

ITALFONDIARIO S.p.A. propone ricorso per cassazione contro

l’ordinanza emessa dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione
misure di prevenzione, in data 11 ottobre 2012, con la quale veniva
rigettata l’istanza depositata dalla stessa ricorrente avente ad oggetto il
sequestro ed il conseguente provvedimento di confisca emesso a carico

immobile di proprietà del signor Domenico Statuto su cui la ricorrente
aveva iscritto ipoteca volontaria per lire 250.000.000 a fronte di mutuo
fondiario per lire 100.000.000 concesso con atto del 15 ottobre 1991.
2.

Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva rigettato le istanze

del creditore ipotecario sostenendo che il terzo dovesse provare non solo
la buona fede (intesa come assenza di accordi sottostanti e non
consapevolezza dell’attività illecita), ma anche l’affidamento incolpevole,
inteso come applicazione di un livello medio di diligenza teso ad
escludere rimproverabilità di tipo colposo. Aveva, pertanto, ritenuto che
la confisca antimafia fosse opponibile, nel caso concreto, al terzo
creditore ipotecario.
3.

ITALFONDIARIO S.p.A. propone i seguenti motivi di ricorso per

cassazione:
a. con un primo motivo lamenta violazione di legge per
travisamento del significato del requisito della buona fede di
cui all’articolo 1147 del codice civile, che costituisce il
presupposto per la tutela dei diritti dei terzi su beni colpiti da
misura di prevenzione patrimoniale. Secondo la ricorrente, la
buona fede coincide con la incolpevole ignoranza di ledere un
altrui diritto e la permanente validità dei diritti del terzo è
condizionata essenzialmente alla anteriorità dei relativi titoli
rispetto al provvedimento di sequestro e confisca (cita
12.317-2005). Il requisito dell’affidamento incolpevole
andrebbe valutato, secondo la ricorrente, in relazione
all’attività asseritamente illecita del proposto e non già alla
congruità economica dell’operazione di credito, che attiene al
rischio dell’attività gestionale di impresa, liberamente
assumibile dall’imprenditore.

1

di statuto Rodolfo; provvedimento avente ad oggetto, tra l’altro, un

b. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione laddove non
chiarisce in base a quale norma o prassi bancaria sarebbe
stato necessario accertare l’esistenza di un reddito medio che
consentisse al mutuatario di sostenere il pagamento del rateo.
Inoltre, la motivazione sarebbe illogica laddove non tiene
conto del fatto che i mutui fondiari vengono garantiti
abitualmente non dalle condizioni reddituali del richiedente,
quanto dall’ipoteca iscritta sul bene acquistato, il cui valore,

concesso. Osserva, inoltre, la ricorrente che l’immobile
confiscato è stato acquistato con il denaro corrisposto dalla
banca (che non è mai stato rimborsato) e ciò ne esclude a
priori la illegittima provenienza e la possibilità che sia il frutto
di attività illecite o ne costituisca il reimpiego.
c.

Con un ultimo motivo di ricorso lamenta l’assenza o carenza di
motivazione in ordine al difetto di buona fede, sostenendo che
il terzo non è tenuto a dare alcuna giustificazione in ordine
alla mancanza di disponibilità economica sufficiente a far
fronte agli acquisti, perché ciò significherebbe stabilire una
doppia presunzione (di disponibilità del bene in capo al
proposto e che il denaro utilizzato per l’acquisto provenisse
dal proposto medesimo).

4. Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Roberto
Aniello, ha concluso per iscritto chiedendo qualificarsi il ricorso come
opposizione e trasmettersi gli atti al tribunale di Santa Maria Capua
Vetere per il relativo giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le richieste del Procuratore generale vanno condivise; questo collegio
ritiene di aderire a quell’indirizzo di legittimità secondo cui in materia
di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, sia
che questi abbia deciso de plano ai sensi dell’art. 667, comma 4 cod.
proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente ex art.666 stesso
codice, è data solo la facoltà di proporre opposizione, con
conseguente riqualificazione dell’atto di impugnazione (Sez. 3, n.
8124 del 05/12/2002, Salamone N, Rv. 223464; si veda anche Sez.
3, n. 14724 del 20/01/2004, Mariano, Rv. 228605: “L’ordinanza del

2

nel caso di specie, superava ampiamente quello del credito

giudice dell’esecuzione in materia di restituzione delle cose
sequestrate, non è suscettibile di ricorso per cassazione, ma del
rimedio giuridico dell’opposizione innanzi allo stesso giudice. Peraltro,
l’eventuale ricorso in cassazione presentato dalla parte, anziché
essere dichiarato inammissibile, può essere riqualificato come
opposizione contro il provvedimento censurato, sulla base del
principio generale di conservazione degli atti giuridici e del “favor
impugnationis. Conff. Sez. 1, n. 8785 del 20/02/2008, Galletti, Rv.

248633; da ultimo, si veda Sez. 1, n. 4083 del 11/01/2013, Tabbi’,
Rv. 254812: “In sede esecutiva, il principio di conversione
dell’impugnazione è applicabile anche in caso di opposizione sulla
base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del
“favor impugnationis” (Nella specie la Corte ha qualificato come
opposizione ex art. 667, comma quarto, cod. proc. pen.,
disponendone la trasmissione alla corte d’appello, il ricorso per
cassazione proposto avverso il provvedimento conseguente
all’istanza di revoca della confisca emesso non “de plano”, bensì a
seguito di irrituale fissazione della comparizione delle parti)”.
2. Ne consegue che il ricorso deve essere riqualificato come opposizione
ex art. 666 c.p.p., con trasmissione degli atti al tribunale di Santa
Maria Capua Vetere per quanto di competenza.

p.q.m.

Qualificato il ricorso come opposizione ex art. 666 c.p.p., dispone
trasmettersi gli atti al tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il corso
ulteriore.
Così deciso il 24/10/2013

239142; N. 18223 del 2007 Rv. 237362, N. 35408 del 2010 Rv.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA