Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46455 del 24/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 46455 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LANDOLFO PAOLO N. IL 05/06/1956
LANDOLFO ANTONIO N. IL 12/03/1984
LANDOLFO GIANLUIGI N. IL 15/03/1991
LANDOLFO ANGELA N. IL 20/07/1980
MONACO NICOLINA N. IL 15/09/1961
MAINI THOMAS N. IL 18/07/1977
avverso l’ordinanza n. 18/2012 TRIBUNALE di MODENA, del
05/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
ok.‘

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 24/10/2013

a
••■

RITENUTO IN FATTO

1.

Il tribunale di Modena ha convalidato il sequestro anticipato

d’urgenza emesso (ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo numero
159-2011) nei confronti di Landolfo Paolo il 19 novembre 2012, fissando
l’udienza del 14 febbraio 2013 per la discussione sull’applicazione della
misura patrimoniale della confisca.
2.

Landolfo Paolo e Landolfo Antonio (rispettivamente proposto

raggiunto dalla richiesta di misura di prevenzione e terzo interessato)
propongono ricorso per cassazione contro il predetto provvedimento
chiedendone l’annullamento senza rinvio per violazione degli articoli 22 e
23, in relazione all’articolo sette, del decreto legislativo 159-2011,
nonché 178, 127 comma due del codice di procedura penale, oltreché
111 Cost., per mancanza di un valido decreto di fissazione del
procedimento camerale di convalida, nonché per la violazione dei termini
fissati a garanzia dell’esercizio di difesa.
3.

Chiedono, inoltre, l’annullamento senza rinvio del provvedimento

impugnato per erronea applicazione della norma contenuta nell’articolo
22, primo comma, del decreto legislativo 159-2011.
4.

I ricorrenti contestano la ritualità del decreto di fissazione della

camera di consiglio che non ha precisato se l’udienza avesse ad oggetto
la proposta di applicazione della misura di prevenzione, la sola procedura
incidentale della convalida del sequestro d’urgenza ovvero entrambe;
contestano, inoltre, la violazione del complessivo sistema dei termini
disciplinato dall’articolo 22 del decreto legislativo 159-2011, con
riferimento al termine per l’esercizio dei diritti di difesa, che sarebbe
stato ridotto in concreto ad un solo giorno, invece dei cinque previsti
dall’articolo sette del d.lgs. 159. Nel caso di specie il decreto di fissazione
dell’udienza di convalida veniva notificato al proposto ed ai soggetti
interessati il 22 novembre 2012, con la conseguenza che il termine di
cinque giorni per il deposito di memorie è scaduto il 23 novembre 2012,
ovvero il giorno immediatamente successivo alla notifica, con violazione
del diritto di difesa.
5.

Infine, si contesta la presunzione di accumulazione illecita dei beni

sottoposti a restrizione reale, senza che si sia tenuto conto dell’indice di
normale remuneratività dell’attività lecitamente svolta e dunque anche
degli eventuali importi derivanti da evasione fiscale.
1

t

6. In conseguenza delle suesposte considerazioni, i ricorrenti hanno
chiesto affermarsi i seguenti principi di diritto:
a. anche per il decreto di fissazione dell’udienza di convalida del
sequestro d’urgenza valgono i principi generali di nullità del
titolo di vocatio in ius e pertanto deve essere inequivocamente
indicato in esso l’oggetto della procedura da trattarsi in
camera di consiglio.
b. I termini di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 159-2011,

difesa, devono essere considerati di natura perentoria, sicché
la loro violazione determina una lesione del diritto di difesa,
con conseguente nullità dell’avviso notificato senza il rispetto
degli stessi.
c. Anche la convalida del sequestro d’urgenza ex art. 22 del
decreto legislativo 159-2011 suppone la previa deliberazione
del presupposto oggettivo, in alternativa alla sproporzione dei
cespiti, della medesima sproporzione tra tali cespiti e la
natura-remuneratività delle attività lecite svolte.
7. Landolfo Gianluigi, Landolfo Angela, Monaco Nicolina e Maini
Thomas hanno proposto separato ricorso quali terzi interessati raggiunti
dalla richiesta di misura di prevenzione della confisca, proponendo le
medesime censure sopra riportate.
8. Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Piero Gaeta,
ha concluso per iscritto chiedendo qualificarsi i ricorsi come opposizione
ai sensi dell’articolo 666 del codice di procedura penale, disponendo la
trasmissione degli atti al tribunale di Modena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le richieste del Procuratore generale meritano accoglimento; la
giurisprudenza formatasi sotto il vigore della vecchia normativa in tema
di sequestro di beni nella disponibilità di indiziati di appartenenza ad
associazioni di tipo mafioso (art. 2 ter, comma terzo, legge n. 575 del
1965), ha affermato che l’unico rimedio contro il relativo decreto è
l’opposizione, da proporre con la forma dell’incidente di esecuzione, nella
quale va convertito il ricorso per cassazione (art. 568 cod. proc. pen.),
non essendone prevista l’autonoma e immediata impugnazione. La Corte
2

come tutti i termini minimi previsti per l’esercizio del diritto di

è giunta alla predetta conclusione sulla considerazione che il
provvedimento di sequestro, strumentale ai fini della decisione sulla
confisca, non è compreso, ex art. 3-ter, legge n. 575 del 1965, tra quelli
per i quali è ammessa impugnazione e, pertanto, le eventuali censure
sono proponibili successivamente contro la decisione sulla confisca
(Sez. 5, n. 41153 del 27/10/2010, Rotella, Rv. 248893; si vedano anche
Sez. 2, n. 3624 del 18/01/2011, De Padova, Rv. 249271: “Avverso il
provvedimento inoppugnabile di sequestro di beni – disposto nel corso di

ad associazione mafiosa – è ammessa solo l’opposizione, innanzi allo
stesso giudice, nelle forme dell’incidente di esecuzione”; Sez. 1,
Sentenza n. 34048 del 27/09/2006, Rv. 234802: “I provvedimenti
cautelari di natura patrimoniale, adottati nel corso di un procedimento di
prevenzione a carico di soggetti indiziati di appartenere ad associazione
di tipo mafioso, possono essere contestati, anche dai terzi intestatari dei
beni oggetto dei provvedimenti, mediante opposizione innanzi allo stesso
giudice nelle forme dell’incidente di esecuzione”; Sez. 1, Sentenza n.
17827 del 10/04/2008, Rv. 239855: “Contro il provvedimento
inoppugnabile di sequestro di beni che venga disposto nel corso di un
procedimento di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenenza ad
associazione mafiosa è ammessa solo l’opposizione innanzi allo stesso
giudice nelle forme dell’incidente di esecuzione”.
2. Le decisioni sopra riportate possono essere richiamate anche per il
nuovo codice Antimafia (d.lgs. 159/11), dal momento che l’art. 27
riproduce, sostanzialmente, il contenuto del “vecchio” art. 3-ter della
legge 31/05/1965, n. 575.
3. Ne consegue che i ricorsi devono essere convertiti in opposizione,
ai sensi dell’art. 568 cod. proc. pen..

p.q.m.

Qualificati i ricorsi come opposizioni ai sensi dell’articolo 666 del
codice di procedura penale, dispone la trasmissione degli atti al tribunale
di Modena per quanto di competenza.
Così deciso il 24/10/2013

un procedimento di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenenza

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