Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46454 del 09/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 46454 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZULLO ROBERTO N. IL 21/04/1970
avverso l’ordinanza n. 1080/2013 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
03/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 09/10/2013

- Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.
Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
– Udito, per il ricorrente, l’avv. Bruno Pierfrancesco, che ha chiesto
l’annullamento dell’ordinanza.

RITENUTO IN FATTO

1. A carico di Zullo Roberto è stata emessa dal Giudice delle indagini preliminari

un procedimento riguardante il fallimento di due società: la CR Invest srl e la
Forimi Italia Agroturismo srl (quest’ultima dichiarata fallita il 14/6/2012). Zullo è
accusato di avere, quale socio della Simmakya srl, a sua volta socio della CR
Invest srl, e in qualità di socio della ES Group srl tramite la Fiduciaria Fideuram,
nonché quale consulente, operato in sinergia con gli amministratori della Forimi
Italia Agroturismo srl al fine di trasferire all’estero, presso la Creditanstalt AG
Baok Austria, per il proprio tornaconto, la somma di 26 milioni di euro
appartenente alla CR Invest srl e la somma di 22 milioni di euro appartenente
alla Forimi Italia Agroturismo srl: somme ottenute mediante operazioni di sale
and lease-back immobiliare e sottratte alle società.
La misura cautelare è stata applicata dal GIP per il solo fallimento della Forimi
Italia Agroturismo srl, in quanto il fallimento della CR Invest srl è stato nel
frattempo revocato, e il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza del
3/5/2013, ha confermato la decisione.

2.0. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione,
nell’interesse dell’indagato, l’avv. Pierfrancesco Bruno, che si avvale di due
motivi.
2.1. Col primo lamenta la violazione dell’art. 274, lett. b) e c), cod. proc. pen.,
nonché la manifesta illogicità della motivazione resa in ordine alla ritenuta
sussistenza delle esigenze cautelari. Deduce i giudici di merito hanno ravvisato il
pericolo di recidiva nelle modalità della condotta e nella gravità del fatto senza
effettuare alcuna valutazione della personalità del soggetto, salvo attuare un
generico riferimento alla qualifica professionale, alla spiccata capacità e alle
competenze tecniche nel settore economico-finanziario, che sconfinano secondo il ricorrente – nell’analisi socio-ideologica. E questo per aver attribuito a
Zullo, senza adeguata motivazione, il ruolo di mente dell’operazione, insieme ai
coindagati Roscioli, Conte e Barei, nonostante la difesa avesse, nel ricorso al
Tribunale del riesame, lamentato l’omessa indicazione delle condotte
specificamente poste in essere dal prevenuto e rivelatrici della sua eminente
partecipazione alla fase programmatica della bancarotta.

2

del Tribunale di Roma la misura cautelare degli arresti domiciliari nell’ambito di

2.2. Col secondo lamenta la violazione dell’art. 274 cod. proc. pen., nonché la
manifesta illogicità della motivazione resa in ordine alla ravvisata attualità delle
esigenze cautelari. Deduce che la lunga distanza temporale dai fatti,
l’incensuratezza dell’indagato e l’assenza di pregiudizi o rilievi penali medio
tempore intervenuti rendono la misura anacronistica e illegittima.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
E’ d’uopo rammentare che, per l’applicazione di misure custodiali motivate con
l’esigenza di prevenire la reiteratio criminis (art. 274, comma 1, lett. c, cod.
proc. pen.), occorre che il “grave pericolo” richiesto dalla norma sia desunto
dalle “specifiche modalità del fatto e dalla personalità dell’imputato”. Stante il
duplice riferimento contenuto nell’art. 274, i suddetti parametri devono essere
valutati congiuntamente e, pertanto, «l’affermazione in positivo delle esigenze
cautelari connesse alla tutela della collettività deve fondarsi sia sul fatto, le cui
modalità e circostanze possono essere ritenute indicative dell’inclinazione del
soggetto a commettere reati della stessa specie, sia sulla personalità
dell’imputato» [Cass., sez. III, 24/5/2013, n. 24988; Sez. IV, 1.4.2004, Rv
229141; Sez. I, 7.5.1998; Sez. III, 21.11.1995; Sez. IV, 26.3.2003, Rv
225600), anche se, è stato pure precisato, «le modalità della condotta ben
possono essere prese in considerazione per basare su di esse, oltre al giudizio
sulla gravità del fatto, quello sulla pericolosità sociale dell’imputato, costituendo
la condotta tenuta in occasione del reato un elemento specifico significativo per
valutare la personalità dell’agente» (Cass., Sez. IV, 21.11.2001, Russo, RV
220331; Sez. I, 20.11.2002;, Sez. V, 24.11.2005, Rv 231170; Sez. VI,
17.2.2005, 231323).
Tale affermazione non deve far dimenticare, però, che le specifiche circostanze e
modalità del fatto e la personalità dell’autore sono — nella formulazione dell’art.
274, lett. c) — legate da una congiunzione, con la conseguenza che, a parte i casi
in cui il fatto-reato e le sue modalità di esecuzione siano di per sé indicative di
una personalità altamente pericolosa, deve ribadirsi che i profili oggettivi della
prognosi non devono rimanere slegati dalla disamina di quelli soggettivi, fondati
sull’apprezzamento della personalità, a sua volta valutata sulla base di
“comportamenti o atti concreti” o “dei suoi precedenti penali”. Con la prima
espressione si fa riferimento alla condotta del soggetto estranea al fatto-reato (e
quindi alla condotta antecedente o successiva al reato), mentre con i “precedenti
penali” non si fa riferimento soltanto alle condanne passate in giudicato, ma
anche alle eventuali pendenze penali, le quali, pur se non qualificabili come
“precedenti penali” in senso stretto, sono tuttavia sempre riferibili a

3

I

”comportamenti o atti concreti” che si assumono posti in essere dall’imputato o
indagato» (C., Sez. I, 15.7.1997; Sez. II, 21.11.1997; Sez. II, 4.6.1997). Ne
consegue che il pericolo di “recidiva” rilevante ex art. 274, lett. c), non è di per
sé «escluso dallo stato di incensuratezza» del soggetto da sottoporre a cautela
(Cass, Sez. I, 19.9.2002, Laino ed altri; Sez. IV, 10.6.2003, Ndreu; Sez. I,
14.5.2003, Franch), purché la valutazione negativa sulla personalità sia il
risultato di un apprezzamento non fondato sulla sola gravità del fatto, ma basato
anche su comportamenti o atti concreti che vanno oltre il fatto stesso, pur se al

L’art. 274, lett. c) esige poi che il pericolo di reiterazione dell’attività criminosa
sia concreto, con ciò significando che non bastano assunti polivalenti,
richiedendosi invece una prognosi correlata alla situazione esistenziale e
ambientale in cui verrà a trovarsi l’indagato nell’ipotesi in cui venga meno lo
stato di detenzione. A fronte di ciò appare evidente come non possa ritenersi
sufficiente un giudizio prognostico ancorato ad un pericolo astratto e/o
meramente ipotetico ovvero un generico riferimento alla mera eventualità di
probabili seguiti delittuosi; occorre invece che esistano elementi concreti (cioè,
non meramente congetturali), desumibili dagli atti, sulla base dei quali possa
affermarsi che il soggetto inquisito possa facilmente, verificandosene la
occasione, commettere reati rientranti nel “genus” di quelli richiesti dalla
suddetta norma processuale (C., Sez. I, 16/1/2013, n. 15667; Sez. IV,
10/4/2012 n. 18851; Sez. I, 3/6/2009, n. 25214).
Infine, sebbene sia stato affermato che anche un’attività delittuosa risalente nel
tempo possa dar luogo all’applicazione di misure cautelari motivate col pericolo
della reiteratio criminis, non è mancata la precisazione – condivisa da questo
collegio – che occorre individuare, in tali casi, in modo particolarmente specifico
e dettagliato, gli elementi concludenti atti a cogliere l’attualità e la concretezza
del pericolo di reiterazione criminosa, evidenziando il perdurante collegamento
dell’imputato con l’ambiente in cui il delitto è maturato, e quindi la sua concreta
proclività a delinquere (Cass. Sez. VI, 15/1/2003, n. 10673). Più
particolarmente, è stato affermato che il “tempo trascorso dalla commissione del
reato” impone al giudice di motivare sotto il profilo della valutazione della
pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale
momento e la decisione sulla misura cautelare, giacché ad una maggiore
distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze
cautelari” (Cass., 24/9/2009, n. 40538; Sez. II, 8/5/2008, n. 21564).
Alla stregua dei principi sopra esposti va censurata la decisione
impugnata, che ha desunto la sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa
“dalle modalità delle condotte poste in essere, dalla reiterazione dell’azione
distrattiva nella seconda società, dal carattere internazionale della frode, con il
4

fatto collegabili.

coinvolgimento di persone fisiche e giuridiche estere e di fiduciarie italiane e
straniere, con sottrazione di imposte per oltre 40 milioni di euro”. E’ evidente che
in tal modo si è tenuto conto della gravità (indubitabile) del fatto e della gravità
della condotta, mentre si sono trascurati gli ulteriori parametri richiesti dalla
norma per l’applicazione della misura; in particolare, quello della personalità del
soggetto, desunta non solo (come è consentito) dalle modalità dell’azione
delittuosa, ma anche dal comportamento antecedente e successivo al reato,
nonché della attualità e concretezza del pericolo di recidiva. E’ ben vero che

socio, ma anche di consulente commercialista, rivelata da Zullo in questa
vicenda, ma si tratta di riferimento che rimane circoscritto al fatto-reato e non
tiene conto della complessiva personalità dell’autore, dalla quale sia possibile
ricavare i segni premonitori di una probabile ricaduta nell’illecito.
Quanto all’attualità e concretezza del pericolo di recidiva, l’ordinanza impugnata
accenna ad un tentativo di riattivazione del meccanismo distrattivo con la società
Mavip srl, facendo rilevare gli immobili del Centro Polifunzionale ES dalla
controllata RONI srl, amministrata da Zullo, ma di tale operazione non vengono
illustrati minimamente i contenuti, né la tempistica, rivelando un deficit
motivazionale su un punto fondamentale dell’indagine. Inoltre, mostra di non
tenere conto del tempo trascorso dal 2007/2008, che esige un’indagine più
approfondita in ordine alla perdurante permanenza delle esigenze cautelari.
Per quanto sopra l’ordinanza impugnata va annullata con conseguente
rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.
Così deciso il 9/10/2013

l’ordinanza impugnata fa riferimento alla “professionalità”, non solo in veste di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA