Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46451 del 06/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 46451 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROCCO SABATO N. IL 15/09/1971
nei confronti di:
LOFFREDO ANGELA N. IL 09/12/1979
avverso la sentenza n. 191/2013 GIUDICE DI PACE di TERMOLI, del
01/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 06/05/2015

Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr Alberto Caidino, conclude chiedendo
l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
Per la parte civile è presente l’Avvocato Sandro Silvestri, il quale conclude chiedendo
l’accoglimento del ricorso. Deposita nota spese.
RITENUTO IN FATTO

propone ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata dal Giudice di pace di
Termoli, in data 1° aprile 2014, con la quale veniva dichiarato non doversi procedere,
con riferimento al reato previsto dall’articolo 594 del codice penale, nei confronti
dell’imputata, a causa dell’estinzione del reato per avvenuto risarcimento del danno.
2. Il ricorso viene articolato in quattro motivi con i quali il difensore lamenta:

violazione dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 274 del 2000 per essere intervenuta
la riparazione del danno dopo l’udienza di comparizione;

vizio di motivazione riguardo all’omessa valutazione dell’idoneità della condotta
riparatoria dell’imputata a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di
prevenzione;

violazione dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 274 del 2000 poiché, trattandosi di
reato di mero pericolo, la disposizione non sarebbe applicabile;

violazione del citato articolo 35 attesa l’incongruità della somma corrisposta
dall’imputato ai fini dell’integrale ristoro del danno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata non merita censura.

1. Con il primo motivo il difensore lamenta violazione dell’articolo 35 del decreto legislativo
n. 274 del 2000 per non essere intervenuta la riparazione del danno prima dell’udienza
di comparizione, poiché l’offerta risarcitoria era stata formulata all’udienza del 21
gennaio 2014, oltre il termine di legge, che si riferisce ad un momento precedente
l’udienza di comparizione.
2. Con il secondo motivo la difesa deduce vizio di motivazione perché la sentenza
impugnata avrebbe omesso di valutare per quale motivo l’attività riparatoria effettuata
dall’imputata sarebbe idonea a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle
di prevenzione dello stesso.

1. Il difensore di Sabato Rocco, parte civile nel procedimento a carico di Loffredo Angela,

3. Con il terzo motivo il difensore lamenta violazione dell’articolo 35 del decreto legislativo
274 del 2000 poiché, trattandosi di reato di mero pericolo, la disposizione non sarebbe
applicabile come previsto dalla citata disposizione.
4. Con il quarto motivo la difesa deduce violazione del citato articolo 35, attesa
l’incongruità della somma corrisposta dall’imputato ai fini dell’integrale ristoro del danno
che avrebbe dovuto compensare anche i costi di assistenza legale, previsti dal decreto

5. Preliminarmente va rilevato che, con specifico riferimento al citato art. 35, le Sezioni
Unite di questa Corte, con decisione adottata il 23 aprile 2015, hanno confermato
l’orientamento già espresso da questa Sezione che aveva escluso la sussistenza, per la
parte civile, dell’interesse ad impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza dichiarativa
dell’estinzione del reato per intervenuto risarcimento dei danni, in quanto la pronuncia,
limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell’estinzione
del reato, e non contenendo alcun capo concernente gli interessi civili sull’esistenza del
danno e sulla sua entità, non produce alcun effetto pregiudizievole nei confronti della
stessa (Sez. 5, Sentenza n. 30535 del 26/06/2014 Rv. 260037).
6. La questione risulta assorbente rispetto alle altre tematiche oggetto dei restanti motivi
di ricorso e impone il rigetto dell’impugnazione.
7. Alla pronuncia di rigetto consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 6/05/2015

ministeriale n. 140 del 2012.

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