Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46450 del 06/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 46450 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIOTTI PIETRO PAOLO BONAVENTURA N. IL 23/03/1959
avverso la sentenza n. 7180/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
18/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 06/05/2015

Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr Alberto Cardino, conclude chiedendo il
rigetto del ricorso
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Enrico Colombo, il quale chiede l’accoglimento del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO

sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Milano, in data 18 marzo 2013 che, in
parziale riforma della decisione del Tribunale di Milano del 30 giugno 2011, revocava le
statuizioni civili per essere venuta meno la legittimazione del fallimento, costituitosi
parte civile, confermando nel resto, l’affermazione di responsabilità dell’imputato, quale
amministratore unico e socio dominante della Srl Intermapi, dichiarata fallita dal
Tribunale di Milano, con sentenza del 18 settembre 2008, per bancarotta per
distrazione e documentale, nonché per avere cagionato il fallimento della società,
privandola di mezzi economici e addossandole rilevantissime passività fittizie.
2. Il ricorso è articolato in quattro motivi lamentando:

violazione dell’articolo 479, terzo comma del codice di rito riguardo alla mancata
sospensione del dibattimento fino alla decisione, con sentenza passata in giudicato, del
giudizio civile avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza di fallimento e ancora
pendente presso la Sesta Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione;

mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione relativamente al difetto
di imputabilità del ricorrente;

vizio di motivazione riguardo alla mancata assunzione di una prova decisiva richiesta
dall’imputato e rappresentata dalla consulenza tecnica sulla contabilità della società
fallita;

• vizio di motivazione in ordine al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti,
attenuanti, diminuente per gli imputati parzialmente incapaci e diminuente ex art. 89
c. p. í
3. Con memoria del 29 aprile 2015 il difensore del ricorrente, riguardo al primo motivo,
ribadisce che non è stata ancora decisa l’impugnazione proposta nell’interesse della
società fallita segnalando che in sette procedimenti a carico dell’imputato è stata
accertata la sua totale incapacità di intendere di volere e ciò al fine di corroborare la
richiesta di una più approfondita motivazione riguardo alle considerazioni espresse dal
perito d’ufficio, nominato nel presente procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di Ciotti Pietro Paolo Bonaventura propone ricorso per cassazione contro la

La sentenza impugnata non merita censura.
1. Con il primo motivo il difensore lamenta violazione dell’articolo 479, terzo comma, del
codice di rito, riguardo alla mancata sospensione del dibattimento fino alla decisione,
con sentenza passata in giudicato, del giudizio civile avente ad oggetto il reclamo
avverso la sentenza di fallimento e ancora pendente presso la Sesta Sezione della
Suprema Corte di Cassazione. In particolare, i giudici di appello avrebbero dovuto

insolvenza della società Intermapi.
2. La doglianza è infondata, attesa la motivazione implicita adottata dalla Corte
territoriale. Infatti, come nel caso di specie, il dovere di motivazione della sentenza è
adempiuto, ad opera del giudice del merito, attraverso la valutazione globale delle
deduzioni delle parti e delle risultanze processuali, dimostrando di aver tenuto presente
ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le
deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente
incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick).
Nel caso di specie dopo la sospensione facoltativa del giudizio penale conseguente al
ricorso per cassazione, la Corte territoriale ha implicitamente rigettato la nuova
richiesta sulla base dei due elementi nuovi, costituiti dalla decisione, in data 18 marzo
2013, della Corte d’Appello Civile che ha rigettato il ricorso avverso la dichiarazione di
fallimento e la chiusura del fallimento, intervenuta in data 13 dicembre 2012, con
ripartizione finale dell’attivo.
3. Con il secondo motivo la difesa deduce mancata assunzione di una prova decisiva e
vizio di motivazione relativamente al difetto di imputabilità del ricorrente. La difesa
ritiene insufficiente la motivazione adottata dal tribunale nella parte in cui ha ritenuto
convincenti le conclusioni del consulente d’ufficio il quale, al contrario, non avrebbe
assolto con diligenza all’incarico ricevuto, non avrebbe effettuato una propria autonoma
indagine peritale, essendosi limitato a quanto in precedenza affermato da altro
specialista. In secondo luogo le sue valutazioni sarebbero state sconfessate, in ambito
neurologico, da uno dei massimi esperti in materia. Sotto altro profilo il disturbo
maniacale in questione, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale,
sarebbe compatibile con la fattispecie criminosa in oggetto caratterizzandosi proprio da
iperattività del soggetto, da frenetica energia, diminuzione della capacità di giudizio e
senso di onnipotenza. Tutti elementi riscontrati nell’imputato. La difesa rileva che con
riferimento ad identico procedimento di bancarotta imputato è stato ritenuto incapace di
intendere di volere, come affermato da sentenza del Gip di Milano del 21 novembre
2013. Nella memoria del 29 aprile 2015 il difensore, infine, rileva che in sette

attendere la definitiva pronunzia della Corte di Cassazione sull’eventuale declaratoria di

procedimento a carico dell’imputato è stata adottata una sentenza che dichiarava lo
stesso totalmente incapace di intendere di volere.
4. Il motivo è infondato. La corte territoriale ha dedicato 10 pagine della decisione alla
ricostruzione estremamente puntuale ed analitica delle tematiche relative
all’imputabilità del Ciotti facendo riferimento alle diverse consulenze espletate nei
confronti dell’imputato al fine di verificare le sue condizioni di salute. Dopo avere

hanno valutato le condizioni di salute del consulente, i giudici di merito hanno verificato
fondatezza delle considerazioni espresse dal perito incaricato nel presente
procedimento, dottoressa Ghiringhelli, la quale -in sede di esame obiettivo- non aveva
rilevato i sintomi oggettivi della depressione (rallentamento direttivo e povertà nelle
argomentazioni), mentre il periziando era risultato perfettamente in grado di esporre la
propria linea difensiva, in occasione delle sue articolare e reiterate spontanee
dichiarazioni. La questione riguardava la sussistenza o meno di un Disturbo bipolare I,
come ritenuto dal consulente di parte, ovvero del meno grave Disturbo bipolare II. I
giudici di merito hanno correttamente ritenuto condivisibili le valutazioni medico-legali
perché supportate dai dati fattuali, riguardanti il presente procedimento, espresse dal
perito di ufficio il quale aveva rilevato come anche il consulente di parte aveva
riconosciuto che una persona affetta da disturbo bipolare è incapace di intendere di
volere nella fase maniacale, mentre in quella depressiva, ricorre un’incapacità di
lavorare, astenia e stanchezza. In tali condizioni il soggetto non può fare nulla a
sistematico vantaggio della sua vita. Sulla base di tali elementi il consulente ha
evidenziato la profonda differenza tra le condotte contestate e quelle poste in essere
all’inizio degli anni 80. Per i fatti relativi al triennio 2005-2008 l’imputato aveva
predisposto apparecchiature per simulare la tenuta di contabilità informatiche,
consapevole che l’omessa tenuta dei libri, a fronte di un elevato flusso finanziario
commerciale, costituiva condotta illecita. La Corte territoriale ha, inoltre, osservato, con
motivazione immune da vizi logici e giuridici, che siffatta consapevolezza

non può

essere collegata all’ingenua baldanza provocata dalla malattia, in quanto la
predisposizione di condotte con modalità sistematiche è incompatibile con la prodigalità
disinteressata tipica di tale patologia.
5. Sulla base di tali elementi deve ritenersi ragionevole la valutazione espressa dalla Corte
d’Appello che ha ritenuto che la perizia di ufficio non potesse ritenersi incompleta, solo
perché rinviava al contenuto di elaborati redatti recentemente da altri professionisti, e
ciò in quanto il perito aveva provveduto personalmente a tenere due colloqui con
l’imputato. Nello stesso modo appare inconferente il riferimento alle conseguenze della
“cisti aracnoidea”, trattandosi di questione che riguarda, sostanzialmente, l’origine del
disturbo e non gli effetti.

elencato le numerose consulenze che, dall’inizio degli anni 80 sino ai giorni più recenti,

6. I giudici di merito, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, hanno illustrato le
ragioni per le quali hanno ritenuto convincente il riferimento operato dal consulente
all’incidenza che in concreto avrebbero dovuto avuto i presunti momenti maniacali, i
quali avrebbero dovuto avere un’intensità tale che difficilmente avrebbe potuto non
comportare ricoveri sanitari o sottoposizione a terapie anche farmacologiche delle quali,
invece, non vi è traccia in atti. Infatti, il giudice di merito ha dimostrato in positivo, con
spiegazione immune da vizi logici e giuridici, che materiale documentale è costituito

penali, buona parte dei quali risalenti a decine di anni addietro.
7. La sentenza impugnata è, del pari, immune da censure, laddove, con iter motivazionale
correttamente sviluppato, ha argomentato l’inconciliabilità della patologia che la difesa
ritiene sussistente, con la commissione di un reato così articolato, protratto nel tempo e
che richiedeva una complessa attività di coordinamento che, nel caso di Disturbo
bipolare I, normalmente non ricorre. Difettano, nel caso di specie, i segni di
deterioramento cognitivo e di disorientamento, anche nelle fasi acute che, invece,
avrebbero dovuto caratterizzare l’operato del Ciotti.
8. In sostanza, i giudici di merito, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, hanno
rilevato che la complessità della struttura societaria gestita dall’imputato, la ricchezza di
contatti con persone e società, i rapporti con gli istituti di credito e gli enti pubblici,
rendono assolutamente inverosimile ritenere che tutto ciò si sia potuto verificare ad
opera di una persona totalmente incapace di intendere di volere.
9. Con il terzo motivo il difensore lamenta vizio di motivazione riguardo alla mancata
assunzione di una prova decisiva richiesta dall’imputato e rappresentata dalla
consulenza tecnica sulla contabilità della società fallita.
10.11 motivo è inammissibile poiché la perizia non può costituire prova decisiva secondo
l’orientamento costante della giurisprudenza. Inoltre, l’espletamento di una perizia
contabile, già respinta dal Tribunale con ordinanza del 19 maggio 2011, non potrebbe
apportare alcun elemento utile, attesa la pacifica assoluta disorganicità della
documentazione contabile.
11.Con il quanto motivo il ricorrente lamenta l’errato giudizio di equivalenza fra le
circostanze aggravanti e quelle attenuanti e la valutazione inadeguata della diminuente
stabilita per gli imputati parzialmente incapaci di intendere e di volere. La Corte non
avrebbe valutato la collaborazione fornita dall’imputato alla curatela oltre alla condotta
tesa a garantire il pagamento dei dipendenti e la riduzione del passivo fallimentare.
12.Sotto altro profilo la Corte territoriale, in sede di comparazione con le circostanze
aggravanti, ha valutato la diminuente ex art. 89 c.p. come se fosse un’attenuante.

quasi esclusivamente da valutazioni medico psichiatriche, funzionali ai giudizi civili o

13. Le censure sono destituite di fondamento. I giudici di merito, con motivazione immune
da vizi logici e giuridici, già in primo grado avevano illustrato il comportamento
omissivo del Ciotti che non aveva prodotto alcuna utile documentazione a corredo della
versione resa al Curatore ed al Tribunale. Quanto al mancato riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha ribadito che la presunta
collaborazione dell’imputato era stata solo apparente, disattendendo, il Ciotti, gli
impegni assunti e non offrendo alcun risarcimento, neppure parziale, del danno. A ciò si

14.Quanto alla valutazione della seminfermità, la Corte territoriale ha valorizzato, con
valutazione assolutamente congrua e aderente alle risultanze documentali, le plurime
aggravanti, la scaltrezza con cui il Ciotti ha tentato di mascherare le distrazioni
compiute, con artifici e con il deposito di faldoni contenenti documentazione irrilevante,
tentando di giustificare la condotta illecita facendo riferimento alla presunta gravità
della propria malattia.
15.Alla pronuncia di rigetto consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 6/05/2015

aggiunge la consistenza del certificato penale.

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