Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46449 del 30/10/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 46449 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BARI
nei confronti di:
BABARELU CATALIN N. IL 19/06/1978
avverso la sentenza n. 76/2011 GIUDICE DI PACE di BARLETTA, del
28/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. STEFANO PALLA
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per 4 j”..art…/re.; 3
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.
A – V. V 00400
Data Udienza: 30/10/2013
FATTO E DIRITTO
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari ricorre avverso la
sentenza 28.6.12 del Giudice di pace di Barletta con la quale è stato dichiarato non doversi
procedere nei confronti di Babarelu Catalin, in ordine al reato di cui all’art.582 c.p., perché estinto
Deduce il P.G. ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione di legge
per essere stato contestato il reato di lesioni personali, in danno di Girlasu Ionel Daniel, commesso
con l’utilizzo di una bottiglia di birra, previamente rotta, sì che, trattandosi di lesioni personali
aggravate dall’uso dell’arma, avrebbe dovuto essere declinata la competenza da parte del giudice di
pace il quale non avrebbe potuto pronunciare sentenza di improcedibilità, in quanto l’aggravante ex
art.585 c.p. rendeva il reato procedibile d’ufficio.
Osserva la Corte che il ricorso è fondato.
Ai sensi, infatti, del disposto di cui all’art.4, comma 1, lett.a) del d.lgs.vo n.274/2000, il giudice di
pace avrebbe dovuto, nella specie, declinare la propria incompetenza per materia, trattandosi —
secondo la stessa enunciazione del fatto contenuta nel capo d’imputazione contestato al Babarelu
(<...dopo aver rotto una bottiglia di birra che aveva tra le mani, lo aggrediva con il manico della
stessa, cagionandogli lesioni...> ) — di lesioni aggravate, ex art.585 c.p., dall’uso di un’arma
impropria, tale dovendosi considerare la bottiglia rotta utilizzata per l’offesa alla persona
(rientrando nel disposto di cui all’art.4, comma 2, 1.n.110/75), con conseguente procedibilità
d’ufficio del reato, ex art. 582, comma 2, c.p., che non consentiva la declaratoria di improcedibilità
per remissione di querela.
L’impugnata sentenza va pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Trani per quanto di competenza.
per intervenuta remissione di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Trani per quanto di competenza.
Roma, 30 ottobre 2013