Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46448 del 25/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 46448 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MONTARIELLO NUNZIO N. IL 07/04/1947
avverso la sentenza n. 4091/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
26/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 25/10/2013

- Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.
Piek-o Gaeta, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Ricorre per Cassazione, a mezzo dell’avv. Mauro Salvatore Matteis, Montariello
Nunzio avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 26/10/2012, che,

pena di giustizia per furto aggravato in danno di Kallipuzha Naseer, consumato
sull’autobus della linea R2.
Il ricorrente, premesso di aver rinunciato all’udienza del 26/10/2012 ai
motivi principali dell’atto d’appello, con richiesta di rideterminazione della pena,
lamenta:
– che la Corte territoriale abbia proceduto alla rideterminazione della pena senza
pronunciarsi sulla richiesta, avanzata in via subordinata, di concessione al
Montariello delle attenuanti di cui all’art. 62, nn. 4 e 6 cod. pen. (levità del danno
e riparazione dello stesso);
– che la Corte territoriale abbia rideterminato la pena senza pronunciarsi sulla
richiesta di esclusione della recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, perché i motivi che lo sorreggono contrastano con
lo sviluppo della vicenda processuale.
Il Montariello, condannato in primo grado alla pena di un anno di reclusione
ed C 300 di multa, aveva proposto appello con tre motivi: il primo riguardava la
prova della colpevolezza; il secondo le attenuanti di cui all’art. 62, nn. 2 e 4 cod.
pen. (negate dal giudice di primo grado) e il terzo la recidiva (che era entrata nel
calcolo della pena). All’udienza del 26/10/2012 l’appellante dichiarava di
“rinunciare ai motivi tranne a quelli relativi alla pena”. In conseguenza di ciò il
Pubblico Ministero chiedeva applicarsi la pena di mesi dieci di reclusione ed € 400
di multa. Il difensore si associava alla richiesta del Procuratore generale e la
Corte d’appello decideva in conformità.
Si evince da ciò che la determinazione della pena è avvenuta nel sostanziale
accordo tra le parti e che il giudice ha applicato la pena ritenuta equa
dall’imputato. La riduzione della pena è stata effettuata proprio in considerazione
dei motivi d’appello e tenendo conto delle lagnanze espresse dall’imputato col
gravame. Consegue da ciò l’inammissibilità del ricorso, dal momento che

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in parziale riforma di quella emessa dal locale Tribunale, lo ha condannato a

l’imputato non può dolersi di una soluzione processuale da lui propugnata o
accettata.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per legge, la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a
favore della Cassa delle ammende che, in considerazione dei motivi di ricorso,
stimasi equo quantificare in C 1.000.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/10/2013

P.Q.M.

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