Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46445 del 24/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 46445 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI 61Z3212:=EINICAM:I~ 4/A 2 Po I
nei confronti di:
COMPAGNONE GIUSEPPINA N. IL 12/10/1940
avverso la sentenza n. 2 18/201 1 GIUDICE DI PACE di POZZUOLI,
del 16/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 24/10/2013

eA,

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Oscar Cedrangolo,
,

ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1.

Il pubblico ministero presso il tribunale di Napoli propone ricorso

per cassazione contro la sentenza del giudice di pace di Pozzuoli che ha
assolto Compagnone Giuseppina dal reato di cui all’articolo 294 del

credibile che l’imputata abbia pronunciato le parole a lei attribuite nel
capo di imputazione (“africano di merda”).
2.

Secondo il pubblico ministero la sentenza è priva di motivazione

circa la ritenuta sussistenza dell’esimente o ne afferma la ricorrenza sulla
base di una motivazione solo apparente, facendo riferimento ad una
inesistente massima di esperienza, ovvero ad una mera congettura. In
secondo luogo, osserva che la sentenza mette in discussione la
testimonianza della parte offesa – che invece è idonea da sola a
sorreggere una sentenza di condanna – non in forza di un esame di
attendibilità e credibilità della stessa, ma semplicemente sulla base di un
percorso argomentativo manifestamente illogico ed incongruo,
enfatizzando la provenienza geografica della persona offesa (Stati Uniti
d’America) e la carnagione solo leggermente scura, che renderebbero
assurda la contestazione di “africano di merda”.
3.

L’avv. Catena ha depositato memoria difensiva per Compagnone

Giuseppina in data 17 ottobre 2013, chiedendo la conferma della
sentenza di proscioglimento emessa dal giudice di pace di Pozzuoli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato; la esimente della provocazione è stata ritenuta
(o, meglio, semplicemente ipotizzata) non in forza di un dato probatorio
(non indicato), né sulla base di una massima di esperienza, ma al più su
una semplice valutazione di tipo statistico; sono state, cioè, superate le
dichiarazioni della persona offesa, teste a tutti gli effetti, senza operare
alcuna valutazione di credibilità od attendibilità della stessa e senza che
emergessero elementi che ne inficiassero la deposizione.

1

codice penale ritenendo credibile una reciprocità delle offese e poco

4P- ;

2. Il giudice di pace, con giudizio non rispettoso delle regole
processuali, compie unicamente una valutazione di improbabilità
dell’offesa, con un ragionamento peraltro piuttosto astruso.
3. Non può che conseguirne l’annullamento della sentenza impugnata e
il rinvio al giudice di pace perché esamini nuovamente la questione,
corredando il proprio provvedimento di adeguata motivazione.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice
di pace di Pozzuoli.
Così deciso il 24/10/2013

p.q.m.

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