Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46444 del 23/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 46444 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI POTENZA
nei confronti di:
GROSSI MARTA N. IL 20/02/1977
avverso la sentenza n. 150/2012 GIP TRIBUNALE di MELFI, del
09/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PIERO SA VANI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 5c2,4 eche ha concluso per _x
C-0

a,e■C

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 23/10/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Melfi ha dichiarato, a seguito di giudizio abbreviato, GROSSI Marta responsabile dei delitti di furto aggravato
in concorso e di abusivo utilizzo di carta bancomat commessi il 5 gennaio 2012, condannandola
alla pena di mesi quattro e giorni cinque di reclusione ed E. 400,00# di multa.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale che deduce
violazione di legge ed in particolare dell’art. 442, co 2°, c.p.p., avendo il giudice applicato una
diminuzione di pena per il rito superiore ad un terzo, quale previsto dalla legge.
Il ricorso del Pubblico Ministero è fondato.
Invero il disposto dell’art. 442, cpv., c.p.p. prevede che a seguito dell’adozione del rito abbreviato la pena che il giudice ritiene congrua in relazione al fatto giudicato deve essere diminuita nella
misura fissa di un terzo.
Nel caso di specie il giudice avrebbe dovuto operare sulla pena di anni uno, giorni quindici di reclusione ed €. 600,00# di multa, da lui ritenuta di giustizia in ordine al fatto, alla recidiva ed alla
continuazione, una diminuzione di mesi quattro, giorni cinque di reclusione ed E. 200,00# di
multa, giungendo a determinare la pena finale in mesi otto, giorni dieci di reclusione ed €.
400,00# di multa.
Mentre l’applicazione della pena pecuniaria è stata in concreto corretta, quella della pena detentiva ha portato il giudice ad irrogare all’imputata una pena notevolmente inferiore al limite previsto dalla legge, con una sostanziale riduzione di due terzi della pena ritenuta congrua.
In tali limiti la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con rideterminazione della
pena detentiva da parte di questa Corte nella misura di legge di mesi otto e giorni dieci di reclusione.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena detentiva che determina in mesi otto e giorni dieci di reclusione.
Così deciso in Roma il 23 ottobre 2013.

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