Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46439 del 17/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 46439 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BURINI DANIELE VITO N. IL 24/02/1955
FIORAVANTI FABIO N. IL 14/09/1966
avverso la sentenza n. 11672/2008 CORTE APPELLO di TORINO, del
26/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A.
che ha concluso per ,.i ‘ riv\ 0–r,e -yy-…_.tre_ c ‘ Mb
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 17/10/2013

RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Torino con sentenza del 26-1-2012, in parziale riforma di quella 7-32007 del Gup Tribunale di Alba (in quanto era dichiarata la prescrizione di alcuni reati,
rideterminata la pena e riconosciuta al Burini la continuazione con fatti già giudicati),
riconosceva la responsabilità di Daniele Vito BURINI e di Fabio FIORAVANTI per reati di
bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale connessi al fallimento della Edilfer srl,
dichiarato 1’8-8-2003.

utilizzata dagli imputati per mettere a segno una serie di truffe, oggetto di diverso
procedimento, dapprima acquisendo concorsualmente, nell’estate del 2002, la gestione
di fatto della società, poi divenendone il Burini, nel successivo mese di ottobre,
amministratore unico. Questi aveva acceso conti correnti presso due istituti di credito,
sotto il nome di Gianmario Loda, ottenendo blocchetti di assegni che aveva sottoscritto
con tale nominativo, mentre Fioravanti, sotto le false generalità di Lorenzo Dozza, era
stato particolarmente attivo nel settore commerciale.
2. Entrambi ricorrono avverso la sentenza, Fioravanti personalmente, Burini tramite il
difensore.
3. Fioravanti chiede l’annullamento senza rinvio della sentenza e, in subordine,
l’applicazione di attenuanti generiche e della disciplina della continuazione, con
riduzione della pena.
4. Deduce erronea e contraddittoria valutazione delle prove in ordine al riconoscimento
della qualifica di amministratore di fatto in quanto il ruolo imprenditoriale era stato
esercitato da altri, mentre il concorso nei reati di truffa era insufficiente a fondare la
partecipazione a quelli di bancarotta.
5. Il diniego di attenuanti generiche era ritenuto carente di motivazione dal momento che
la valutazione della negativa personalità del prevenuto era slegata dalla situazione
concreta. Lo stesso vizio era invocato con riguardo alla esclusione della continuazione.
6. Il ricorso di Burini è articolato in tre motivi.
7. Con il primo si deduce vizio di motivazione anche in rapporto ai criteri di valutazione
della prova per la bancarotta fraudolenta documentale (capo A). La sentenza non aveva
dato risposta alle doglianze sollevate con l’appello, con le quali si era evidenziato che il
ruolo di Burini si era limitato ai rapporti con le banche prelevando i carnet di assegni
che, firmati in bianco, erano lasciati a disposizione del Fioravanti, con conseguente
impossibilità di sottrarre le scritture contabili delle quali non era mai stato in possesso e
comunque in carenza del fine di recare pregiudizio ai creditori -i quali potevano
comunque agire in recupero dei loro crediti ed insinuarsi al passivo fallimentare. Mentre
la decisione di primo grado, dopo aver dato atto che al curatore era stata consegnata
della documentazione dal commercialista incaricato dalla società, aveva concluso che

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1. La decisione impugnata ricostruiva la vicenda nel senso che la società era stata

essa non era idonea alla ricostruzione del movimento degli affari, in tal modo ritenendo
sussistente una condotta diversa da quella, contestata, di sottrazione delle scritture.
8. Con il secondo motivo si deduce, richiamando gli approdi giurisprudenziali in tema di
motivazione della pena che si discosta dal minimo edittale, mancanza di motivazione sul
punto, essendo il trattamento sanzionatorio giustificato soltanto dal riferimento
all’equità quanto all’entità sia della pena base (anni due e mesi quattro) che
dell’aumento per continuazione (mesi otto).

circostanze, avendo la corte territoriale trascurato la doglianza proposta sul punto con
l’appello non potendo ritenersi motivazione adeguata il richiamo ai precedenti ritenuti
sintomo di personalità negativa e quindi ostativi ad un trattamento più favorevole.
Senza contare la discordanza con la sentenza irrevocabile del Gup Alba 156/03 che
aveva riconosciuto la prevalenza delle generiche sulle aggravanti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati e meritano rigetto.
2. La censura prospettata dal Fioravanti di erronea e contraddittoria valutazione delle
prove in ordine al riconoscimento della sua qualifica di amministratore di fatto -in
quanto il ruolo imprenditoriale sarebbe stato esercitato da altri, mentre il concorso nei
reati di truffa sarebbe insufficiente a fondare la sua partecipazione a quelli di
bancarotta-, a parte una buona dose di genericità, trascura di considerare che, secondo
la ricostruzione dei giudici di merito, l’acquisizione della società, a circa un anno dal
fallimento, era avvenuta in accordo tra lui e il coimputato che l’avevano dapprima
gestita di fatto, indi di diritto (con il Burini in veste di amministratore) per l’attuazione
del programma truffaldino al quale avevano contribuito entrambi sotto falsi nomi
(Fioravanti, sotto le false generalità di Lorenzo Dozza, era stato particolarmente attivo
nel settore commerciale), acquistando merci della più svariata natura che, pagate con
assegni privi di copertura, venivano celermente fatte sparire, con conseguente
impossibilità di scindere la responsabilità della fase truffaldina da quella della fase
distrattiva essendo la prima preordinata alla seconda.
3. La corte territoriale ha poi ancorato motivatamente il giudizio di equivalenza alle
aggravanti delle attenuanti generiche (che il ricorrente erroneamente ritiene negate)
alla valutazione della negativa personalità del prevenuto in presenza di precedenti
penali e della contestazione della recidiva reiterata specifica. Del pari motivatamente è
stata esclusa la continuazione tra i reati essendo più favorevole il riconoscimento
dell’aggravante dei più fatti di bancarotta in rapporto di equivalenza con le generiche.
4. Non ha maggior fondamento il ricorso del Burini che investe esclusivamente la
bancarotta fraudolenta documentale e il trattamento sanzionatorio.

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9. Con il terzo lo stesso vizio è dedotto con riguardo al giudizio di comparazione delle

5. Invano il ricorrente deduce, con il primo motivo, vizio di motivazione con particolare
riferimento ai criteri di valutazione della prova non avendo la sentenza tenuto conto che
il ruolo del Burini si era limitato al prelievo presso le banche dei carnet di assegni che,
firmati in bianco, erano lasciati a disposizione del Fioravanti, senza alcuna disponibilità
delle scritture contabili e comunque in carenza del fine di recare pregiudizio ai creditori
con la sottrazione delle stesse.
6. Invero la complicità del Burini nelle truffe per l’acquisizione delle merci di varia natura

distrazione delle stesse, cui la bancarotta documentale era funzionale con conseguente
ricorrenza del dolo specifico, determina il suo concorso anche in quest’ultimo reato. Né
il giudice di primo grado, valutando l’inidoneità alla ricostruzione del movimento degli
affari (in quanto, come osservato dal curatore, mancavano tutte le scritture contabili
obbligatorie) della documentazione contabile fatta pervenire ex post dal commercialista
incaricato dalla società, aveva per questo ritenuto sussistente una condotta diversa da
quella, contestata, di sottrazione delle scritture. Infatti la sottrazione si era già
consumata e il Gip si era limitato ad osservare che la tardiva produzione -un post
factum non comportava modifiche alla situazione.

7. Non hanno maggior spessore le doglianze sul trattamento sanzionatorio.
8. Il secondo motivo, inerente a mancanza di motivazione in punto pena superiore al
minimo edittale, non tiene conto del richiamo, in sentenza, alla personalità negativa connotata dalla contestazione della recidiva specifica reiterata infraquinquennaleinsuscettibile di trattamento più favorevole.
9. Il terzo motivo censura ingiustificatamente il giudizio di equivalenza delle circostanze in
quanto, nel sostenere che esso sarebbe inadeguatamente motivato con il richiamo ai
precedenti sintomo di negativa personalità, neppure prospetta elementi positivi a
sostegno di un più favorevole giudizio di comparazione. Mentre il giudizio di prevalenza
delle generiche formulato nella sentenza irrevocabile del Gup Tribunale di Alba 156/03,
alla quale sono stati agganciati per continuazione i reati oggetto del presente
procedimento, non era vincolante per la corte torinese che ha proceduto ex novo alla
determinazione della pena base per i fatti in esame, ritenuti più gravi (previo giudizio di
equivalenza delle attenuanti alle aggravanti, anni tre di reclusione, meno un terzo per il
rito = anni due e mesi quattro), operando un aumento di mesi otto di reclusione per i
fatti già giudicati (per i quali era stata applicata su richiesta la pena di anni uno e mesi
due), ‘equamente’ determinato, cioè tenuto conto delle caratteristiche oggettive e
soggettive di quei fatti e della prevalenza delle generiche sulle aggravanti riconosciuta
in quel processo. Il che non richiedeva che l’aumento ex art. 81 cod. pen. subisse una
riduzione aritmetica, pur dovendo tener conto -il che, per quanto appena osservato,
non può dirsi che nella specie non sia avvenuto- del riconoscimento di attenuanti

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(mediante la sottoscrizione sotto falso nome degli assegni privi di provvista) e nella

prevalenti in relazione al reato divenuto satellite (Cass. 47249/2011, 1898/1992,
13006/1998).
10.AI rigetto dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

P. Q. M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Il consigliere est.

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Il Presidente

Così deciso in Roma, il 17-10-2013

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