Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46436 del 15/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 46436 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Charchaci Ioan, nato in Romania, il 13/1/1982;

avverso la sentenza del 12/6/2012 della Corte d’appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Eduardo
Vittorio Scardaccione, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza de112 giugno 2012 la Corte d’appello di Bologna confermava la
condanna alla pena di giustizia di Charchaci Ioan per il reato di furto pluriaggravato in

Data Udienza: 15/10/2013

A,


concorso con Surdu Iulian di alcune bottiglie di alcolici sottratte dagli scaffali di un
supermercato.
2. Avverso la sentenza ricorre a mezzo del proprio difensore l’imputato articolando due
motivi. Con il primo deduce l’errata applicazione dell’art. 625 n. 7 c.p., rilevando come
la merce sottratta non poteva ritenersi esposta alla pubblica fede in quanto oggetto di
vigilanza continuativa da parte del personale dell’esercizio commerciale, allarmato dai
continui furti di alcolici avvenuti nelle settimane precedenti. Con il secondo il ricorrente

della pena, non avendo i giudici di merito giustificato lo scostamento della sanzione
irrogata in concreto dai limiti minimi edittali previsti per il reato di furto, nonché in
merito al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed all’applicazione della
contestata recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato
Il primo motivo relativo alla inconfigurabilità dell’aggravante di cui al n. 7 dell’art. 625
c.p.p. è inammissibile, così come il secondo nella parte relativa al diniego delle
attenuanti ex art. 62 bis c.p. e al riconoscimento della recidiva. In entrambi i casi si
tratta, infatti, di profili non devoluti al giudice d’appello con il gravame di merito e che
dunque non possono essere dedotti per la prima volta in sede di legittimità. è
apparentemente inedito ed anche il secondo quantomeno sulla recidiva e sulle
generiche.
Nel resto il secondo motivo di ricorso si rivela invece infondato, atteso che la Corte
territoriale ha reso ampia e congrua motivazione a sostegno delle scelte operate
nell’esercizio del suo potere discrezionale di commisurazione della pena, alla quale il
ricorrente ha opposto assertive censure tese a sollecitare un impossibile riesame del
merito
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 15/10/2013

lamenta invece carenze motivazionali della sentenza impugnata in punto di dosimetria

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