Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46434 del 15/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 46434 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Gagliano Francesco, nato a Bagheria, il 10/8/1934;

avverso la sentenza del 18/7/2012 della Corte d’appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Eduardo
Vittorio Scardaccione, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 18 luglio 2012 la Corte d’appello di Palermo confermava la
condanna alla pena di giustizia di Gagliano Francesco per il reato di furto di energia

Data Udienza: 15/10/2013

A

elettrica, consumato mediante l’abusivo allacciamento di una linea al contatore
dedicato alla fornitura destinata a Savona Giacinto.
2. Avverso la sentenza ricorre a mezzo del proprio difensore il Gagliano articolando tre
motivi.
2.1 Con il primo deduce l’errata applicazione della legge penale sostanziale e correlati
vizi motivazionali del provvedimento impugnato in merito alla ritenuta sussistenza
dell’elemento psicologico tipico del delitto contestato. In particolare il ricorrente

linea del Savona fu il frutto di un mero errore in cui era incorso l’elettricista incaricato
dall’imputato di predisporre un impianto destinato ad alimentare un cantiere
provvisorio sulla sua proprietà, ricorrendo pertanto la fattispecie di cui all’art. 47 c.p.
con conseguente esclusione del dolo del reato per cui è invece intervenuta condanna. E
la Corte territoriale avrebbe non solo erroneamente affermato la sussistenza del
menzionato dolo, ma altresì avrebbe omesso di motivare sulla buona fede
dell’imputato, pur esaurientemente prospettata nei motivi d’appello, o comunque
avrebbe illogicamente confutato le doglianze difensive, trascurando di valutare che,
contrariamente a quanto affermato nella sua deposizione dal menzionato elettricista, in
loco esisteva effettivamente anche un altro contatore, adibito alla linea del dirimpettaio
del Gagliano, e che quest’ultimo, non appena accortosi dell’errore, aveva provveduto al
distacco dell’allacciamento.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che i giudici d’appello avrebbero
erroneamente e contraddittoriamente qualificato il fatto come furto consumato anziché
tentato, mentre con il terzo censura l’ulteriore qualificazione del fatto come furto
continuato, pur in presenza di un prelievo di energia consumato senza soluzione di
continuità in un contesto spazio-temporale unitario.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
Infondato al limite dell’inammissibilità è peraltro il primo motivo. La Corte ha infatti
l’allacciamento sia stato frutto di un mero errore in maniera coerente al
escluso l’allacciamento
contenuto della deposizione del Gargano, nonchè alla riscontrata entità dei lavori
commissionati a quest’ultimo, dalla quale logicamente ha dedotto che l’imputato, nel
caso effettivamente l’elettricista si fosse allacciato al contatore sbagliato, non avrebbe
potuto non accorgersene immediatamente. Motivazione alla quale il ricorrente continua
ad opporre che il contatore cui era destinato il collegamento era quello del dirimpettaio
e che dunque vi sarebbe stato un malinteso, sintomatico della buona fede del Gagliano.
Ma si tratta di obiezione meramente assertiva e che soprattutto non tiene
effettivamente conto della linea argomentativa sviluppata dai giudici di merito, nè delle

evidenzia che dalle risultanze processuali emergerebbe come l’abusivo allaccio alla

risposte fornite dai medesimi sugli elementi che invece, secondo l’impostazione
difensiva, avrebbero trascurato. Infatti, non corrisponde al vero che la sentenza abbia
omesso di valutare il comportamento post delictum del Gagliano; è invece vero che ne
abbia fornito una lettura diametralmente opposta da quella evocata dal ricorrente, le
cui doglianze, nell’incapacità di evidenziare effettive carenze nella tenuta logica del
percorso motivazionale, finiscono dunque per dissolversi nel tentativo di sollecitare a
questa Corte un riesame del merito – non consentita in sede di legittimità – attraverso

2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Il fatto per come contestato e
accertato non è infatti iscrivibile nello schema del furto meramente tentato, in quanto
dal testo della sentenza – non contestata sul punto dal ricorrente – emerge come
effettivamente l’energia elettrica sia stata sottratta e come, dunque, il reato sia stato
effettivamente consumato, rimanendo del tutto irrilevante in tal senso che i prelievi
abusivi siano stati eventualmente modesti o si siano protratti per un contenuto periodo
di tempo. Né il fatto che la Corte territoriale, nel rigettare la tesi difensiva per cui la
condotta dell’imputato avrebbe dovuto essere inquadrata alternativamente nello
schema della desistenza volontaria o del recesso attivo, abbia evocato le ragioni per
cui in ogni caso tali istituti non potrebbero trovare applicazione, rende contraddittoria
la motivazione della sentenza impugnata. Certo i giudici d’appello avrebbero potuto
respingere l’obiezione difensiva anche solo facendo riferimento all’acquisizione della
prova dell’illecito prelievo, ma la circostanza è comunque irrilevante, attesa la
correttezza della qualificazione giuridica attribuita al fatto accertato.
3. Coglie invece nel segno il terzo motivo. Questa Corte ha già chiarito – adottando un
orientamento interpretativo che il Collegio ritiene di condividere – come il furto di
energie sia fattispecie a condotta frazionata, o a consumazione prolungata che dir si
voglia, sicchè le captazioni successive alla prima non costituiscono né un post factum
penalmente irrilevante, nè singole ed autonome azioni costituenti altrettanti furti, ma
atti di un’unica azione furtiva (Sez. 4, n. 18485 del 23 gennaio 2009, P.M. in proc.
Falcone, Rv. 243978; Sez. 4, n. 17036 del 15 gennaio 2009, Palermo, Rv. 243959).
Principio questo che è stato affermato soprattutto ai fini della delimitazione dello stato
di flagranza e della determinazione del momento di decorrenza del termine di
prescrizione del reato, ma che ovviamente rimane valido anche ai fini dell’operatività
dell’istituto della continuazione, nel senso che in caso di plurimi prelievi illeciti di
energia effettuati in un contesto temporale definito deve escludersi la configurabilità di
una pluralità di furti riuniti sotto il vincolo della continuazione, bensì un unico reato di
furto.

la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti.

In tal senso deve dunque convenirsi con il ricorrente – che aveva invano sollevato la
questione con i motivi d’appello – che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto
la sussistenza di plurimi ed autonomi furti di energia, confermando l’aumento di pena
applicato dal giudice di prime cure ai sensi dell’art. 81 cpv. c.p. e imputato ad una
invece inesistente continuazione. La sentenza deve dunque essere annullata senza
rinvio sul punto e la porzione di pena illegittimamente irrogata – e pari a giorni 15 di
reclusione ed euro 50 di multa – conseguentemente eliminata.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’aumento della pena per
art. 81 cpv. c.p. ed elimina la relativa pena di giorni 15 di reclusione ed euro 50 di
multa. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 15/10/2013

P.Q.M.

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