Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46416 del 24/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 46416 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARINO CONCETTA VINCENZA N. IL 25/08/1972
avverso l’ordinanza n. 213/2011 TRIBUNALE di REGGIO
CALABRIA, del 27/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA B94I;
lette/se le conclusioni del PG Dott. 5t elt
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Uditi dife or Avv.;

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Data Udienza: 24/10/2013

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza resa il 27 novembre 2012 il Tribunale di Reggio Calabria,
pronunciando quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’opposizione proposta da Concetta
Marino avverso l’ordinanza dello stesso Tribunale che in data 7 giugno 2012 aveva
respinto la sua istanza di restituzione dei documenti sequestrati nell’ambito del
procedimento penale, conclusosi con sentenza del 27 settembre 2010 di proscioglimento
della stessa dai reati ascrittile perché estinti per prescrizione, documenti di cui aveva

A fondamento della decisione rilevava che i documenti oggetto della richiesta,
costituenti attestati di partecipazione a corsi di formazione e di abilitazione all’esercizio di
attività e professioni diverse, rilasciati da un coimputato della Marino nel periodo nel
quale costei aveva svolto le mansioni di sua collaboratrice e complice, recanti timbri falsi,
costituivano il corpo del reato di falso ascrittole, sicchè non ne poteva essere disposta la
restituzione in quanto qualunque loro uso avrebbe dato luogo alla commissione di
ulteriore fattispecie criminosa e gli stessi dovevano essere sottoposti a confisca
obbligatoria ex art. 240 cod. pen., comma 2, anche se non era intervenuta pronuncia di
condanna.
2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l’interessata a
mezzo del suo difensore, il quale deduce:
a) violazione ed erronea applicazione degli art.. 125 e 253 cod. proc. pen. in quanto i
documenti sequestrati non rappresentavano il fatto delittuoso ed il Tribunale aveva
proceduto di sua iniziativa ad integrare la motivazione del decreto di sequestro con
modalità non consentite;
b) violazione ed erronea applicazione dell’art. 253 cod. proc. pen.: i documenti erano
stati conseguiti all’esito della frequenza di appositi corsi di formazione ed essi non erano
corpo del reato, né cose pertinenti al reato, dal momento che l’imputazione faceva
riferimento ad attestazioni rilasciate ad altre persone indicate nel’allegato A).
3. Con requisitoria scritta del 30 maggio 2013 il Procuratore Generale presso la
Corte di Cassazione, dr. Sante Spinaci, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è privo di fondamento e va dunque respinto.
1.In punto di fatto è pacifico che i documenti di cui la ricorrente aveva chiesto la
restituzione erano stati oggetto di sequestro penale all’esito della perquisizione
domiciliare, eseguita dalla polizia giudiziaria in forza di apposito decreto emesso dal
Procuratore della Repubblica nell’ambito delle indagini che avevano condotto
all’elevazione dell’accusa a carico della Marino e di altri coimputati di partecipazione ad
1

disposto la confisca e la distruzione.

associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti
di falso, di falsità in atto pubblico in relazione ad attestati di idoneità all’iscrizione al REC,
all’apparenza rilasciati dalla Provincia, sottoscritti dal coimputato Sangrigoli e recanti
l’apposizione di timbro contraffatto dell’amministrazione provinciale, nonché di
contraffazione di sigillo pubblico, reati per i quali la sentenza resa dal Tribunale di Reggio
Calabria del 27 settembre 2010, dopo avere ricostruito i fatti illeciti sulla scorta dei
risultati delle investigazioni condotte dalla G.d.F., delle dichiarazioni rese dall’imputato di
reato connesso Nucera, delle intercettazioni svolte e della copiosa documentazione

prosciolto gli imputati da tutti gli addebiti per essere i reati estinti per prescrizione.
1.1 Ciò posto, non risponde al vero che i documenti sequestrati alla ricorrente siano
estranei alle condotte illecite ascrittele nel procedimento penale definito nei termini citati:
dapprima sono stati legittimamente sottoposti a sequestro in quanto corpo del delitto di
falso e comunque cose pertinenti al delitto associativo, secondo la nozione per la quale
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