Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46412 del 08/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 46412 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SALIERNO PASQUALE N. IL 28/08/1969
avverso l’ordinanza n. 210/2012 GIUD. SORVEGLIANZA di UDINE,
del 10/05/2012
sentita la r ione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
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lette/seutile le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv
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Data Udienza: 08/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 10.5.2012 il Magistrato di sorveglianza di Udine
respingeva il reclamo proposto da Pasquale Salierno relativo al provvedimento
del Ministero della giustizia, D.A.P., di rigetto della domanda di trasferimento alla
casa di reclusione di Bellizzi Irpino in luogo dell’assegnazione alla casa
circondariale di Tolmezzo.
Premetteva che, alla luce della disciplina vigente in materia di assegnazioni

volta in volta con le esigenze organizzative e di garanzia di sicurezza
dell’amministrazione penitenziaria la cui discrezionalità deve essere
correttamente esercitata. Affermava, quindi, che la previsione di cui all’art.110
comma 2 d.P.R. n. 230 del 2000, invocata dal detenuto, deve essere rispettata
nella sua portata sostanziale quale obbligo di destinare il detenuto ad un certo
tipo di trattamento carcerario corrispondente anche alla specie di pena da
espiare.
Tanto premesso, rilevava che nel caso di specie

dieg dipartimento

dell’amministrazione penitenziaria aveva chiarito che l’assegnazione alla casa
circondariale di Tolmezzo è avvenuta in accoglimento di una domanda dello
stesso detenuto di frequentare il corso di scuola media superiore istituito presso
detto carcere, domanda alla quale il Salierno ha rinunciato dopo due giorni con
contestuale richiesta di tornare all’istituto di provenienza; tuttavia, le spese già
sostenute per il trasferimento e la genericità delle problematiche personali e
familiari addotte per tornare al precedente istituto avevano determinato il rigetto
della richiesta. Nella casa circondariale di Tolmezzo sono offerte, peraltro,
opportunità trattamentali adeguate alla pena da espiare in conformità di quanto
disposto dal comma secondo dell’art. 110 citato.

2.

Ricorre avverso detto provvedimento il condannato, personalmente,

lamentando che la esecuzione della pena non può essere effettivamente
finalizzata alla rieducazione in un istituto qualela casa circondariale / che soffre
della mancanza di personale adeguato. Rivendica il diritto all’esecuzione della
pena presso istituti a tanto destinati, ovvero le case di reclusione, ai sensi
dell’art. 110 d.P.R. n. 230 del 2000 dovendo, peraltro, espiare una pena
detentiva che supera gli anni trenta di reclusione ed aspirando ad iniziare un
percorso trattamentale che renda possibile un minimo di speranza per il futuro
per sé e per i suoi familiari.

e trasferimenti, le legittime aspirazioni dei detenuti debbono essere comparate di

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non è fondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Il provvedimento impugnato ha correttamente argomentato in ordine ai
rilievi mossi dal ricorrente con il reclamo avverso il provvedimento
dell’amministrazione penitenziaria.
Premessa l’applicabilità della procedura di cui all’art. 35 Ord. Pen. avendo
valutato che la richiesta del detenuto attiene in tesi alla lesione di diritti per

al trattamento penitenziario, il magistrato di sorveglianza correttamente ha
rilevato che la previsione di cui all’art.110 comma 2 d.P.R. n. 230 del 2000 deve
essere rispettata nella sua portata sostanziale quale obbligo di destinare il
detenuto ad un certo tipo di trattamento carcerario corrispondente anche alla
specie di pena da espiare. Pertanto, non si determina alcuna lesione del diritto
del detenuto laddove questi sia, comunque, sottoposto in concreto al
trattamento penitenziario normativamente previsto, ancorché in un istituto di
pena privo della formale denominazione stabilita dall’astratta definizione
legislativa.
Ha, quindi, ritenuto che, nella specie, l’amministrazione penitenziaria ha
esercitato la propria discrezionalità correttamente, dando atto che il
trasferimento alla casa circondariale di Tolmezzo era avvenuto su richiesta del
detenuto al fine di frequentare un corso scolastico alla quale aveva rinunciato
dopo due giorni e che il detenuto è sottoposto al trattamento penitenziario
previsto per la specie di pena da espiare.
A fronte di ciò, il ricorrente sostanzialmente si limita a dolersi della
circostanza di essere assegnato ad una casa circondariale anzicchè ad un casa di
reclusione, né deduce di non essere sottoposto in concreto al trattamento
penitenziario.
Alla rigetto del ricorso segue per legge, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

N3

2

processuali.

e)

Così deciso, 1’8 ottobre 2013.

effetto di determinazioni dell’amministrazione penitenziaria assunte in relazione

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