Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46410 del 08/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 46410 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PERCIBALLI MARIO N. IL 15/09/1936
avverso il decreto n. 8/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
25/09/2012
zione fatta dal Consi gliere Dott. LUCIA LA POSTA ;
sentita la
lette/s ite le conclusioni del PG Dott.
, v’oLe.s- d—k 442411.)

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Data Udienza: 08/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 25.9.2012 la Corte d’appello di Roma rigettava
l’appello proposto da Mario Perciballi avverso il decreto del 9.12.2011 con il
4.92.41.45

quale il Tribunale della stessa sede aveva clagrzEll la richiesta di revoca della
confisca definitiva di un capannone ed annessa unità abitativa, disposta nel
procedimento di prevenzione a carico del predetto.

provenienza lecita delle somme utilizzate per l’acquisto del terreno e per la
realizzazione sullo stesso del capannone. In specie, rilevava che alcuni
documenti prodotti avevano già formato oggetto di precedente valutazione
negativa in quanto inidonei a suffragare la tesi difensiva; inoltre, le dichiarazioni
del fratello dell’istante, Perciballi Carlo, e dall’amica Ciccaglione Francesca in
ordine alla attività lavorativa svolta dal proposto e dalla moglie, non possono
ritenersi prova nuova e, comunque, nulla aggiungono a quanto già oggetto di
valutazione in ordine alla proporzione tra i redditi leciti e le somme investite per
l’acquisizione dei beni oggetto di ablazione definitiva. Infatti, indipendentemente
dalla circostanza che si tratta di redditi non dichiarati, i contenuti guadagni di
lecita provenienza dovevano essere destinati alle esigenze di vita quotidiana.
Paraltro, all’epoca della realizzazione del capannone il proposto non svolgeva
attività lavorativa, avendo cessato la gestione del garage nel 1976 ed avendo
assunto soltanto per poco tempo la carica di socio di una fabbrica di lampadari;
mentre, risultava coinvolto in attività illecite a far data dagli anni ’70 e nel 2001
è stato tratto in arresto per il reato di usura.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Perciballi, a mezzo del difensore di
fiducia.
Deduce, in primo luogo, la violazione di legge avuto riguardo alla
valutazione secondo la quale le dichiarazioni di Perciballi Carlo e di Ciccaglione
Francesca, relative alla attività lavorativa svolta dal proposto e dalla moglie, non
possono ritenersi prova nuova, atteso che la novità deve riguardare
necessariamente l’oggetto della prova, ma anche la fonte della prova. Nella
specie, in mancanza di dichiarazione dei redditi, il proposto ha fornito la prova
della disponibilità di redditi leciti introducendo con l’istanza di revoca la
testimonianza di un dipendente della officina meccanica del proposto e quella di
una cliente della officina e del negozio di parrucchiere della moglie.
Con il secondo motivo lamenta la assoluta mancanza di motivazione in
ordine alla valutazione delle nuove prove r non avendo la Corte di appello
esplicitato le ragioni per le quali dette prove sono inidonee alla finalità indicata
2

La Corte territoriale condivideva la ritenuta infondatezza della asserita

ed avendo affermato apoditticamente che i guadagni contenuti dovevano essere
destinati al sostentamento quotidiano della famiglia.
Il ricorrente deduce, altresì, la violazione del giudicato, atteso che nel
provvedimento impugnato è stato affermato che il proposto è stato coinvolto in
attività illecite dagli anni ’70, mentre nel provvedimento definitivo con il quale è
stata applicata la misura di prevenzione personale la pericolosità del Perciballi è
stata ritenuta a far data dal 1983.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Deve qui ribadirsi che la revoca di cui all’art. 7 comma 2 della legge n.
1423/56 in relazione alla confisca definitiva è ammissibile esclusivamente sulla
base di elementi nuovi introdotti da chi abbia partecipato al procedimento di
prevenzione; tanto impone una verifica rigorosa in ordine al presupposto che
deve trattarsi di fatti non entrati nella cognizione del giudice nel procedimento di
prevenzione conclusosi con la confisca, con la evidente esclusione della
possibilità di riesame di fatti già noti in detto procedimento, ancorchè ritenuti
non adeguatamente o, addirittura, erroneamente valutati, essendo ciò precluso
dall’intervenuto giudicato. La originaria insussistenza dei presupposti che hanno
condotto al provvedimento di confisca può, quindi, essere fatta valere, oggi per
allora, limitatamente allo spazio non precluso dalla definitività del
provvedimento. Una esplicita preclusione, dunque, della possibilità di una nuova
valutazione di circostanze già conosciute al giudice del procedimento di
prevenzione e, quindi, valutate in quella sede esplicitamente o implicitamente.
Nella specie, i giudici di secondo grado, richiamando le argomentazioni del
provvedimento impugnato, hanno rilevato che gran parte degli elementi
introdotti con la istanza di revoca avevano già formato oggetto di precedenti
valutazioni – sia in sede di applicazione della misura di prevenzione che di
precedenti istanze di revoca – e che i restanti sono inidonei a contraddire la
ritenuta sproporzione tra redditi leciti ed investimenti necessari per acquisire i
beni oggetto di confisca. Si palesa, quindi, la infondatezza della doglianza del
ricorrente in ordine alla mancata valutazione delle dichiarazioni di Perciballi Carlo
e di Ciccaglione Francesca che i giudici di merito hanno compiutamente
esaminato.
E’, altresì, priva di pregio la censura relativa alla omessa o insufficiente
Ji.;

&OR% LiS\ dAt

motivazione in ordine alla rilevanza di dette dichiarazioni, atteso ché ,Cdàlle
circostanze riferite emergono, comunque, redditi di lecita provenienza
assolutamente contenutprappena sufficienti a provvedere alle esigenze di vita
quotidiana. Del resto, il giudice di prime cure aveva sottolineato che Perciballi
Carlo si è limitato a riferire circostanze apprese dallo stesso proposto in ordine

3

alla somma di lire quindici milioni ricavata dalla vendita del garage-officina,
somma di gran lunga inferiore a quella investita per l’acquisto del terreno e per
la realizzazione del fabbricato oggetto di confisca. Così come aveva dato atto
della assoluta genericità delle circostanze riferite da Ciccaglione Francesca
riguardo alle attività svolte dal Perciballi e dalla moglie.
Quanto ai rilievi mossi dal ricorrente avuto riguardo all’epoca di
manifestazione della pericolosità, non può neppure ipotizzarsi la violazione del
giudicato, atteso che la pericolosità sociale non forma oggetto del decisum del

Tenuto conto, poi, che l’acquisizione dei beni confiscati da parte del proposto
è avvenuta, comunque, di data prossima al 1983gsclude che possa assumere
rilevanza ai fini in oggetto il fatto che la Corte territoriale abbia indicato la
manifestazione di pericolosità a far data da epoca precedente.
Deve, pertanto, concludersi per il rigetto del ricorso cui consegue per legge,
ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso 1’8 ottobre 2013.

provvedimento impugnato.

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