Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46408 del 09/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 46408 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
STEPHIC Antonio, nato a Milano il 5 ottobre 1965,

avverso l’ordinanza in data 4 luglio 2012 del Tribunale di Milano nel proc. n.
394/2012.

Letti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale, Giuseppe Volpe, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità
del ricorso con i provvedimenti consequenziali.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Milano, giudice dell’esecuzione, con ordinanza deliberata il
4 luglio 2012, ha respinto tre domande proposte da Stephic Antonio: la prima, ai
sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., diretta ad ottenere la declaratoria di non
esecutività di quattro sentenze di condanna confluite nel provvedimento di
esecuzione di pene concorrenti, emesso il 4 febbraio 2012 dal Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano; la seconda, subordinata al mancato

Data Udienza: 09/07/2013

accoglimento della prima, volta a conseguire, ai sensi dell’art. 175 cod. proc.
pen., la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso le suddette
sentenze; la terza,

ex art. 671 cod. proc. pen., mirante ad ottenere

l’applicazione della disciplina della continuazione tra i fatti oggetto delle predette
sentenze di condanna.
Ha osservato il Tribunale: quanto alla contestata esecutività delle sentenze

verificatesi nei processi di cognizione erano coperte dal giudicato e che le sole
nullità rilevabili da parte del giudice dell’esecuzione erano quelle attinenti alla
formazione del titolo esecutivo, analiticamente escluse per ciascuna delle quattro
sentenze dedotte; quanto alla richiesta di restituzione nel termine per proporre
impugnazione, che vi era prova della conoscenza effettiva dei processi da parte
dello Stephic, il quale era stato sempre assistito da difensori di fiducia e aveva
potuto esercitare tutti i diritti riconosciuti all’imputato, compreso quello di
impugnazione; quanto alla domanda di applicazione della continuazione, che i
fatti oggetto di condanna erano in parte eterogenei (furto, violazione edilizia e di
sigilli, due ricettazioni), temporalmente molto distanti tra loro (commessi,
rispettivamente, nel 1993, 2001, 2004 e 2010), e contraddistinti da diverse
modalità esecutive (commessi in concorso con persone sempre diverse).

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione lo
Stephic personalmente, il quale deduce i seguenti tre motivi.
2.1. Violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per
inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità,
inammissibilità o decadenza, in relazione all’omessa osservanza delle disposizioni
in tema di notificazioni degli atti del processo di cognizione.
2.2. Violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per
mancanza di motivazione e per inosservanza di norme processuali stabilite a
pena di nullità, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione al
rigetto dell’istanza di restituzione nel termine per impugnare, ai sensi dell’art.
175, commi 2 e 2bis, cod. proc. pen., assolutamente non motivata con
conseguente violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
2.3. Violazione di legge per manifesta illogicità della motivazione, ex art.
606, comma 1, lett. c) [rectius e): n.d.r.], cod. proc. pen., in relazione alla
richiesta di applicazione del reato continuato ai sensi degli artt. 671 cod. proc.
pen. e 81 cod. pen.

2

di condanna per omessa notificazione di atti e verbali processuali, che le nullità

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché, ad onta della sua pletoricità constando
di venti pagine, propone motivi generici che eludono totalmente le puntuali e
coerenti motivazioni addotte, nel provvedimento impugnato, a sostegno del

stesse richieste.
1.1. E, invero, sulla corretta premessa che non sono deducibili dinanzi al
giudice dell’esecuzione le nullità concernenti il giudizio di cognizione, il Tribunale,
all’esito di accurato esame degli atti pertinenti ai vari processi, ha riconosciuto la
validità come titoli esecutivi delle quattro sentenze di condanna oggetto di
ricorso, osservando: quanto alla prima, emessa il 22/10/1999 e irrevocabile il
23/05/2000, che lo stesso Stephic si era limitato a denunciare pretese nullità di
atti del processo e non del titolo esecutivo; riguardo alla seconda, emessa il
30/10/2006 e irrevocabile il 18/09/2009, che la sentenza fu oggetto di ricorso
per cassazione personalmente proposto dallo Stephic; quanto alla terza,
pronunciata il 20/10/2010, non impugnata e irrevocabile il 15/04/2011, che lo
Stephic presenziò all’udienza in cui fu pubblicata con motivazione depositata nei
termini; con riguardo alla quarta, emessa dal Tribunale il 13/07/2006,
confermata dalla Corte di appello 1’8/11/2010 e irrevocabile il 29/09/2011, che
l’estratto contumaciale della sentenza di appello fu ritualmente notificato allo
Stephic sia nel domicilio eletto (e mai revocato) presso l’originario difensore, sia
nell’effettiva residenza dell’imputato in Milano.
Tali puntuali e documentati rilievi del Tribunale non risultano oggetto di
alcuna specifica censura da parte dell’attuale ricorrente.
1.2. Analogamente, sulla base di analitica disamina dei vari titoli e relativi
procedimenti, il Tribunale ha escluso la mancata conoscenza dei processi da
parte dello Stephic, il quale fu sempre difeso da legali di fiducia e propose
impugnazione avverso le predette sentenze, con la sola eccezione di quella
emessa, in sua presenza, il 20 ottobre 2010, donde la coerente esclusione degli
estremi per la restituzione nel termine.
Anche tali rilievi sono rimasti estranei alle doglianze sollevate con l’attuale
ricorso che, pertanto, si conferma generico.
1.3. La negazione, infine, della continuazione è stata solidamente ancorata
dal Tribunale alla notevole distanza di tempo che separa i vari reati, alle loro
diverse modalità esecutive con concorrenti sempre diversi e alla eterogeneità, sia
pure parziale, delle violazioni; mentre generica è la denuncia del ricorrente di
3

rigetto di tutte le istanze, risolvendosi pertanto nella mera riproposizione delle

manifesta illogicità del rigetto, sulla base dell’astratto richiamo all’inidoneità del
solo criterio temporale e sulla dedotta omogeneità di alcune violazioni (due
ricettazioni), omettendo di considerare la notevole distanza di quasi nove anni
che le separa e la diversità delle rispettive modalità esecutive, correttamente
sottolineate invece nel provvedimento impugnato.

616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di
una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il minimo e il
massimo previsti, in euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso, in Roma, il 9 luglio 2013.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA