Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46405 del 09/07/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 46405 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da

POMPEI Patrizia, nata ad Albano Laziale il 4 dicembre 1957,

avverso il decreto di archiviazione in data 20/09/2012 del Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Roma nel proc. n. 17620/2012, nei confronti di

REALE Cristina, nata a Roma il 14 febbraio 1976.

Letti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale militare, Maria Giuseppina Fodaroni, la quale ha chiesto il rigetto del
ricorso con i provvedimenti consequenziali.

Data Udienza: 09/07/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Il decreto in epigrafe indicato ha disposto l’archiviazione del procedimento
nei confronti di Reale Cristina, sottoposta ad indagini per i reati previsti dagli
artt. 594, 612 e 660 cod. pen., per infondatezza della notitia criminis, dopo aver
apprezzato le prove indicate dalla persona offesa, Pompei Patrizia, oppostasi alla

contributi alle indagini.

2. Ha proposto ricorso per cassazione la Pompei, tramite il difensore, il quale
denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la
violazione dell’art. 410 in relazione agli artt. 409 e 127 cod. proc. pen., per
avere il giudice deciso de plano con indebita anticipazione di giudizio sulla
irrilevanza dei temi di indagine proposti dall’opponente, senza fissare l’udienza in
camera di consiglio e, perciò, violando il diritto delle parti al contraddittorio.

3. Il pubblico ministero presso questa Corte ha rilevato l’inammissibilità
dell’opposizione non bastando la mera indicazione formale di nuovi temi di prova
per imporre il procedimento in camera di consiglio ai sensi dell’art. 127 cod.
proc. pen., sicché il giudice correttamente avrebbe proceduto de plano e rilevato
l’infondatezza della notizia di reato, disponendo l’archiviazione a norma dell’art.
410, comma 2, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di opposizione della
persona offesa alla richiesta di archiviazione, le investigazioni suppletive, che
possono costituirne il fondamento, devono tendere alla scoperta di fatti non noti;
ne consegue che il giudice per le indagini preliminari può ritenere inutile
l’opposizione, e dichiararla inammissibile, quando le indicate investigazioni
suppletive abbiano ad oggetto fatti già noti (Sez. 4, n. 25575 del 23/04/2008,
dep. 23/06/2008, Muscogiuri, Rv. 240847).
E’, dunque, legittima la decisione “de plano” sull’inammissibilità
dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del pubblico
ministero non solo nel caso in cui non siano state indicate investigazioni
suppletive, ma anche quando queste vengano ritenute irrilevanti, non già sotto il
2

richiesta di archiviazione, manifestamente inidonee ad apportare ulteriori

profilo prognostico del loro esito, bensì per il difetto di incidenza concreta sul
tema della decisione, in quanto appaiano finalizzate ad approfondire gli stessi
temi di indagine già esaminati e giudicati inidonei a ritenere configurabile il reato
denunciato (Sez. 1, n. 23687 del 10/06/2010, dep. 18/06/2010, p.o. in proc.
Peduzzi, Rv. 247428).
Nel caso di specie, con motivazione completa e coerente, il giudice per le

querelante-opponente e, in particolare, ha sottolineato che le informazioni
testimoniali della persona offesa nulla avrebbero aggiunto a quanto già indicato
nella denuncia-querela e nell’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione;
così come ha ritenuto inutile l’acquisizione dei tabulati telefonici per essere già
noto il contenuto degli

sms

di asserito carattere molesto, ingiurioso e

minaccioso, analiticamente trascritti dalla Pompei nella sua denuncia-querela.
Senza dunque compiere alcuna valutazione, non consentita in mancanza di
contraddittorio delle parti, circa la valenza dimostrativa delle prove proposte, il
giudice ne ha sottolineato la palese inidoneità ad incidere concretamente sulle
risultanze delle indagini preliminari.
Segue

che

legittimamente

è

stata

dichiarata

l’inammissibilità

dell’opposizione all’archiviazione, a norma dell’art. 410, comma 2, cod. proc.
pen., senza instaurare il procedimento in camera di consiglio di cui all’art. 127
cod. proc. pen., previsto, fuori dei casi di inammissibilità, dal comma 3 dello
stesso art. 410 richiamante il comma 2 del precedente art. 409.

2. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto con la condanna della ricorrente,
a norma dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese
processua li.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso, in Roma, il 9 luglio 2013.

indagini preliminari ha apprezzato la superfluità delle indagini proposte dalla

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