Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46405 del 05/11/2015
Penale Sent. Sez. 4 Num. 46405 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: MONTAGNI ANDREA
SENTENZA
sul ricors51propostrt da:
PERELLI PETER EZEQUIEL N. IL 02/03/1991
KAMILI EL MUSTAPHA N. IL 07/05/1986
avverso la sentenza n. 1723/2014 CORTE APPELLO di GENOVA, del
30/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 6′
che ha concluso per
i: e &
Udito, per 1 arte civile, l’Avv
Uditi difen6r Avv.
Data Udienza: 05/11/2015
Ritenuto in fatto
1. La Corte di Appello di Genova con sentenza in data 30.10.2014, in
parziale riforma della sentenza di condanna resa dal G.i.p. del Tribunale di Genova
il 4.02.2014, in riferimento alle contestate violazioni della disciplina in materia di
sostanze stupefacenti, nei confronti di Kamili El Mustapha e Perelli Peter Ezequiel,
rideterminava il trattamento sanzionatorio nei confronti di Kamili e confermava nel
resto.
comma V, come modificata dal d.l. 146/2013, il Collegio considerava che il
trattamento sanzionatorio già applicato dal primo giudice non poteva essere
mitigato.
Con riferimento alla posizione del Kamili, la Corte di merito rilevava che
doveva essere confermata l’affermazione di responsabilità penale; e, alla luce della
sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, atteso che il prevenuto risponde
della detenzione di droghe leggere, rideterminava il trattamento sanzionatorio.
2. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, ha proposto ricorso
per cassazione Kamili El Mustapha, a mezzo del difensore.
Con il primo motivo l’esponente deduce la violazione di legge ed il vizio
motivazionale, in riferimento all’affermazione di penale responsabilità, rispetto alla
fattispecie di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (capo A) ed al reato di
resistenza (capo B).
La parte si sofferma sugli elementi di fatto valorizzati dai giudici di merito al
fine di ritenere che Kamili fosse a consapevole della presenza della partita di droga,
pari a gr. 930 di marijuana, all’interno dell’appartamento di Gnecco Eleonora.
Con il secondo motivo si duole del mancato riconoscimento dell’autonoma
ipotesi di reato di cui al V comma del medesimo articolo 73. L’esponente considera
di avere svolto un ruolo meramente finale nella catena dello spaccio, essendo
assuntore di eroina.
Perelli Peter Ezequiel, con autonomo ricorso, si duole della entità della pena,
inflitta in riferimento alla fattispecie di cui all’art. 73, comma V, d.P.R. n. 309/1990,
a lui ascritta. Rileva che si tratta di un trattamento sanzionatorio sproporzionato,
tenuto anche conto delle ulteriori modifiche introdotte con il d.l. 20.3.2014, n. 36.
Considerato in diritto
1. I ricorsi che occupano muovono alle considerazioni che seguono.
2. Il ricorso proposto nell’interesse di Kamili è inammissibile.
Con riguardo al primo motivo, giova considerare che secondo il consolidato
orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in
sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere
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Quanto al Perelli, chiamato a rispondere della fattispecie di cui all’art. 73,
riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna
possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza
che il sindacato di legittimità “deve essere limitato soltanto a riscontrare l’esistenza
di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l’adeguatezza
delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo
convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali” (in tal senso, “ex
plurimis”, Cass. Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 10.01.1996, Rv. 203272).
altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali hanno precisato che esula dai
poteri della Corte di Cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto, posti
a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al
giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997,
dep. 02/07/1997, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la
modifica dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio
2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può
esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di
legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o
valutazione dei fatti (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17905 del 23.03.2006,
dep. 23.05.2006, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite
le censure che si risolvono, come nel caso di specie, nella prospettazione di una
diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1769 del 23/03/1995, dep. 28/04/1995, Rv. 201177;
Cass. Sez. 6, Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181).
Si osserva poi, per completezza argomentativa, che la Corte territoriale,
sviluppando un percorso argomentativo immune da aporie di ordine logico e
saldamente ancorato agli acquisiti elementi di prova, ha rilevato che la rabbiosa
reazione posta in essere da Kamili all’intervento dei Carabinieri ed il tentativo di
darsi alla fuga, con la borsa contenente la droga, erano circostanze che
comprovavano la piena consapevolezza del prevenuto, rispetto alla presenza nella
casa della significativa partita di droga.
In tali termini si introduce l’esame del secondo motivo di ricorso che è
manifestamente infondato e perciò inammissibile.
Occorre considerare che, in riferimento alle condizioni per l’applicabilità
dell’ipotesi di cui al V comma dell’art. 73, d.P.R. n. 309/1990, secondo il prevalente
orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della concedibilità o
del diniego della fattispecie di lieve entità, il giudice è tenuto a complessivamente
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Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato
valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l’azione
(mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto
materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della
condotta criminosa), dovendo escludere la concedibilità dell’attenuante quando
anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene
giuridico protetto sia di “lieve entità” (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 4948 del
22/01/2010, dep. 04/02/2010, Rv. 246649).
non sussumibilità del fatto nell’ambito applicativo dell’ipotesti di cui all’art. 73,
comma V, d.P.R. n. 309/1990, non presentano le dedotte aporie di ordine logico e
risultano perciò immuni da censure rilevabili in sede di legittimità. La Corte
territoriale, invero, ha soddisfatto l’obbligo motivazionale afferente alla
qualificazione giuridica del fatto ed ha giustificato il mancato riconoscimento
dell’ipotesi di lieve entità, sviluppando un percorso argomentativo saldamente
ancorato agli acquisiti dati di fatto e non manifestamente illogico; e, come noto,
sfugge dalla cognizione della Corte regolatrice la possibilità di procedere ad una
considerazione alternativa degli elementi di fatto, come scrutinati in sede di merito.
La Corte di Appello ha infatti osservato che meritava condivisione la
valutazione già operata dal primo giudice, tenuto conto del quantitativo dello
stupefacente di cui si tratta (gr. 930 di marijuana) e dei mezzi e delle riferite
modalità della condotta, conducenti ad escludere la sussistenza di un fatto di lieve
entità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso in esame segue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
3. Si procede ora all’esame del ricorso proposto nell’interesse dell’imputato
Perelli.
La parte introduce il tema relativo al trattamento sanzionatorio, pure
richiamando le modifiche normative che sono intervenute nelle more del presente
giudizio.
Nel caso di specie, è stata riconosciuta nei confronti dell’esponente l’ipotesi
di cui all’art. 73, comma V, d.P.R. n. 309/1990, fattispecie interessata dalle
modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1, d.l. 23 dicembre 2013 n. 146, convertito
con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.10,
modifiche espressamente richiamate sia dal primo giudice, sia dalla Corte
territoriale, nel confermare il trattamento sanzionatorio.
Occorre peraltro considerare che la materia di interesse è stata oggetto di un
ulteriore intervento correttivo, ad opera della legge 16 maggio 2014, n. 79, di
conversione, con modificazioni, del decreto legge 20 marzo 2014, n. 36, recante
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Orbene, le valutazioni espresse dal giudice del gravame, nell’apprezzare la
Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego
di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale (pubblicata in
G.U. n.115 del 20.05.2014).
Per effetto del richiamato intervento normativo, il tenore dell’art. 73,
comma 5, d.P.R. n. 309/1990, è il seguente: “5. Salvo che il fatto costituisca più
per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e
quantità delle sostanze, e’ di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da
sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329”. La cornice
sanzionatoria, per la fattispecie di cui al V comma, dell’art. 73, cit., pertanto,
risulta compresa – sia per le droghe leggere che per le droghe pesanti – tra il
minimo di sei mesi ed il massimo di quattro anni di reclusione, oltre la multa.
E bene, la cornice edittale applicabile alla fattispecie oggetto del presente
giudizio, in base al principio di retroattività della legge più favorevole, ex art. 2,
comma 4, cod. pen., prevede pene inferiori, rispetto a quelle alle quali ha fatto
riferimento il Tribunale; e la Corte di Appello, nel ritenere che nessuna
modificazione potesse essere apportata alla pena inflitta dal primo giudice – pena
determinata rispetto ad una diversa forbice edittale, come sopra chiarito – ha
richiamato la gravità del fatto e la personalità dell’autore, omettendo ogni
riferimento alla sopravvenuta ulteriore modifica della cornice sanzionatoria.
L’ordine di considerazioni che precede induce conclusivamente a rilevare che
nel caso di specie la Corte di Appello non ha considerato le sopravvenute
sostanziali modifiche alla cornice edittale di riferimento, rispetto alla valutazione
sulla congruità della pena inflitta al Perelli.
4. Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio
alla Corte di Appello di Genova per nuovo esame, limitatamente alla
determinazione del trattamento sanzionatorio, nei confronti di Perelli Peter
Ezequiel.
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grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che,
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Perelli Peter Ezequiel, limitatamente
al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra Sezione
della Corte di Appello di Genova.
Dichiara inammissibile il ricorso di Kamili El Mustapha che condanna al pagamento
delle spese processuali nonché della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 5 novembre 2015.