Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46402 del 25/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 46402 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCROCCO ALESSANDRO N. IL 29/04/1990
avverso la sentenza n. 27/2011 CORTE ASSISE APPELLO di BARI,
del 22/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/10/2013 la relazione fatta dal
.
Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI
Udito il Procuratore Generale i sersona del Dott. e d,J.,..42.A4-0 scomk- Q-e—cui ,
che ha concluso per d tvt. # ° • dieti- A 4 C-C. VD2/

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 25/10/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 11.4.2011 la Corte di assise di Foggia, concesse attenuanti
generiche prevalenti e ritenuta la continuazione , condannava alla pena di anni
19 e mesi 10 di reclusione Scrocco Alessandro, giudicato colpevole dei reati di:
omicidio volontario, aggravato dai futili motivi, commesso in danno di Speranza
Giuseppe contro il quale esplodeva da distanza ravvicinata due colpi di pistola
cal.9×21; detenzione e porto illegale della predetta pistola cal.9×21; reato

lungo la pubblica via ed in luogo abitato; detenzione illegale e di ricettazione di
arma clandestina, costituita da un fucile a canne mozze marca Franchi con
matricola abrasa, con recidiva infraquinquennale, in Foggia il 2.1 2010.
Con sentenza del 22.5.2012 la Corte di assise di appello di Bari, preso atto
che l’imputato aveva rinunciato ai motivi di gravame concernenti l’affermazione
di responsabilità, insistendo nella richiesta di accoglimento del motivo relativo
all’entità della pena, riduceva la pena inflitta a Scrocco Alessandro ad anni 15 di
reclusione.
In particolare la Corte di appello riduceva ad anni 14 di reclusione la pena
per il reato di omicidio aggravato di cui al capo A), e riduceva la continuazione
applicata per tutti i restanti reati unificati nel vincolo della continuazione ad anni
1 di reclusione.
Avverso la sentenza di appello il difensore ricorre per i seguenti motivi:
nullità della sentenza per mancanza di motivazione in ordine all’aumento di pena
per la continuazione determinato nella misura forfettaria di anni uno di
reclusione, mentre esso avrebbe dovuto essere parcellizzato con indicazione dei
singoli aumenti effettuati per ciascuno dei reati da b) a j) compresi nella
continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per
infondatezza

mancanza di interesse e manifesta

.

La Corte di appello, in accoglimento del motivo di impugnazione
dell’imputato, ha ridotto la pena complessivamente irrogata per la continuazione
ad anni uno di reclusione ( rispetto all’aumento di anni 1 e mesi 10 disposto dal
giudice di primo grado), sul rilievo che detti reati attenevano tutti alla
medesima arma.
La mancata suddivisione della pena applicata per la continuazione, in
relazione ai singoli reati in essa compresi, non determina alcun vizio della
motivazione, essendo comunque consentito all’imputato, qualora sopravvenga

contravvenzionale di esplosioni pericolose avendo sparato i due colpi di pistola

un concreto interesse, di adire il giudice della esecuzione affinché determini la
quota-parte di pena riferibile a ciascun reato compreso nella continuazione.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente

al pagamento

Così deciso in Roma il 25.10.2013.

delle spese processuali e della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.

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