Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46400 del 24/10/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46400 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONI MONICA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FRATANTONIO FRANCESCO N. IL 22/09/1961
avverso la sentenza n. 227/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
26/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MONICA BONI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 4414. lià‘ 994.
che ha concluso per 42 ht
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Udito, per la parte• ile, l’Avv
Udit i difensor Avv. t gaZAA-n_< Qc.; okukchru /,.' rure_da- (Al e
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,,,,, e Data Udienza: 24/10/2013 Ritenuto in fatto 1.Con sentenza resa il 4 giugno 2010 il Tribunale di Modica dichiarava Francesco
Fratantonio colpevole del reato di cui all'art. 80 T.U.L.P.S. in relazione all'art. 681 cod.
pen., contestatogli per avere nella qualità di intestatario della licenza di P.S. rilasciata
dal Questore di Ragusa in data 1 febbraio 2008 per effettuare trattenimenti danzanti c.da Crocevie s.n.c., con capienza massima di 252 persone, violato la prescrizione
imposta dalla Commissione di Vigilanza Locale del Comune di Ispica, consentendo
l'ingresso di circa 750 persone, in Ispica I'l novembre 2008. Per l'effetto, lo
condannava alla pena di giorni quindici di arresto e di euro 130,00 di ammenda con la
sostituzione della sanzione detentiva con quella pecuniaria corrispondente di 570,00
euro di ammenda, rideterminando la pena complessiva in euro 700,00 di ammenda.
2. Con sentenza resa il 26 febbraio 2013 la Corte di Appello di Catania
confermava la pronuncia di primo grado.
3.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo
del suo difensore per i seguenti motivi:
a) erronea applicazione della norma di cui all'art. 681 cod. pen. in relazione all'art. 80
TULPS; l'eventuale violazione delle prescrizioni imposte dalla commissione comunale,
organo tecnico non dotato del potere di emettere ordinanze, spettante all'autorità
comunale o a quella di pubblica sicurezza, non è sufficiente ad integrare la violazione
del precetto dell'art. 681 cod. pen..
b) erronea applicazione dell'art. 681 cod. pen., in quanto i giudici di merito avevano
dedotto l'ingresso nel locale di un numero di persone superiore al limite consentito
sulla scorta dei biglietti venduti e di quelli ceduti in prevendita, ma di cui non vi era
contezza, senza considerare che non tutti gli avventori si erano trattenuti
contemporaneamente e che alcuni si erano già allontanati all'atto del controllo. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e va respinto.
1.Giova premettere che in punto di fatto l'addebito è scaturito dagli esiti di un
controllo, condotto in data 1 novembre 2008 nel pubblico esercizio di proprietà
dell'imputato da personale di P.S., il quale aveva fatto accesso al locale nel corso della
festa danzante ivi organizzata ed aveva constatato la presenza all'interno di circa 750
persone per lo più impegnate nelle danze. In particolare, la sentenza impugnata ha
evidenziato come i verbalizzanti avessero riferito che il locale era pienissimo per la
1 musicali all'interno del ristorante denominato "Villa Principe di Belmonte", corrente in ■ 4 ., presenza di numerose persone anche nel giardino, che era stata riscontrata la vendita
di 380 biglietti e di altri ceduti in prevendita, ma dal numero imprecisato; ha altresì
rilevato come l'imputato avesse chiesto l'estensione della licenza per poter accogliere
altre 300 persone, cosa che gli era stata però negata, ragione per la quale in data
antecedente l'evento era stato diffidato da agenti di polizia giudiziaria al puntuale
rispetto delle prescrizioni impostegli.
1.1 Non ha quindi alcun pregio il secondo motivo di gravame che contesta la
correttezza del conteggio del numero di avventori presenti all'atto del controllo,
sostenendo che alcuni di essi si sarebbero allontanati e la non decisività del numero di
biglietti venduti o prevenduti; le risultanze probatorie valorizzate dai giudici di appello
sono state sottoposte ad attenta disamina e valutate in modo logico laddove hanno
ritenuto attendibili le indicazioni rese dai testimoni dell'accusa sulla scorta della loro
personale percezione dell'affollamento dell'esercizio per la presenza di un numero di
persone di quasi tre volte superiore al limite consentito, pari a 250, il che fuga ogni
dubbio circa possibili imprecisioni o errori di calcolo.
2. In punto di diritto va rilevato che la gestione dell'attività di intrattenimento
mediante serate danzanti, svolta in un pubblico esercizio, è soggetta alla preventiva
acquisizione della licenza di pubblica sicurezza di cui all'art. 68 del r.d. 773/1931, il cui
rilascio postula valutazioni tecniche e discrezionali a tutela della incolumità e sicurezza
pubbliche, demandate ad apposita commissione di vigilanza locale istituita presso
ciascun comune, alla quale compete anche stabilire eventuali specifiche prescrizioni da
osservare nell'esercizio ove svolgere l'attività in questione.
2.1 Invero, il procedimento per il rilascio del titolo abilitante per intrattenimenti
danzanti prevede, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977, quanto alla competenza
il suo trasferimento ai comuni e la possibilità per le amministrazioni locali di avvalersi
per l'espletamento delle funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica del Questore
e del personale di polizia giudiziaria dallo stesso dipendente, secondo quanto prescritto
dall'art. 100 del r.d. n. 773/1931; l'art. 80 R.D. 18.6.1931 n. 773 e l'art. 141 R.D.
6.5.1940 n. 635, regolamento di P.S., contemplano poi l'intervento obbligatorio della
predetta commissione di vigilanza, la quale costituisce un organo tecnico, preposto alla
verifica circa le caratteristiche del luogo di svolgimento dell'intrattenimento in funzione
della tutela della sicurezza dei frequentatori. Tanto si deduce dalla previsione testuale
del citato art. 80, che dispone: "l'autorità di P.S. non può concedere la licenza per
l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto
verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza
di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio", mentre
l'art. 141, comma 1, lett. b) R.D. n. 635/1940, nel testo modificato dal D.P.R. n. 311
del 2001, prevede la possibilità per la commissione di indicare le misure e le cautele 2 I ritenute necessarie a tutela dell'incolumità pubblica a conclusione del subprocedimento di valutazione dell'idoneità tecnica del locale con effetti vincolanti quanto
al riscontro delle condizioni di agibilità e di sicurezza dei locali per il sindaco, che deve
rilasciare l'atto autorizzatorio nell'esercizio dei poteri di polizia amministrativa in
ambito locale (Cass., sez. fer., del 9/8/1990, Carratta, non massimata; C.d.S. sez. VI,
n. 3118 del 21/5/2009). E' poi la norma incriminatrice dell'art. 681 cod. pen. a
garantire l'osservanza dell'obbligo della licenza e delle relative prescrizioni. che, sebbene le conclusioni e le eventuali prescrizioni dettate dalla commissione
costituiscano dei "pareri", ossia atti di esercizio della funzione consultiva ed ispettiva,
preparatori ed interni al procedimento amministrativo, in sé privi di rilevanza esterna e
di efficacia cogente nei confronti dei terzi, gli stessi assumono tale valore vincolante se
recepiti nei provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza, ossia nella licenza
emessa a conclusione del procedimento stesso.
2.3 Se dunque risponde al vero che in linea generale la commissione tecnica di
vigilanza non è dotata in via autonoma e diretta del potere di provvedere sull'oggetto
della richiesta avanzata dal privato, è altrettanto certo che qualora le relative
indicazioni siano recepite e trasfuse nel titolo di p.s., rilasciato dall'autorità comunale
competente, le stesse sono vincolanti per il destinatario del provvedimento e che la
loro inosservanza integra l'elemento materiale del reato cui all'art. 681 cod. pen.,
norma finalizzata proprio a sanzionare penalmente quelle condotte poste in essere in
spregio delle limitazioni e delle prescrizioni imposte a protezione della sicurezza
pubblica.
2.4 La censura mossa dal ricorrente, seppur fondata in astratto, in riferimento al
suo caso specifico non è fondata, dal momento che egli aveva ottenuto il rilascio del
titolo di polizia con l'imposizione dell'obbligo di non accogliere più di 250 persone nel
proprio locale, limite che egli ha certamente violato, anche a prescindere dalla
verificazione di una reale situazione di pericolo per la sicurezza dei suoi avventori.
Per le ragioni esposte il ricorso va respinto con la conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2013. 2.2 Pertanto, così richiamata la disciplina normativa di riferimento, deve ritenersi