Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4640 del 29/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 4640 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) DE PACE COSIMO N. IL 01/05/1979
avverso l’ordinanza n. 384/2012 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
04/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;

Uditi dif sor Avv.;

Data Udienza: 29/11/2012

t,

udito il PG in persona del sost.proc.gen. dott. R. Aniello che ha concluso chiedendo rigettarsi il
ricorso,
RITENUTO IN FATTO

2. Ricorre per cessazione il De Pace e deduce omessa motivazione relativa al ruolo
assunto dal ricorrente nella ipotizzata associazione di cui all’articolo 74 del citato testo unico,
atteso che gli elementi a suo carico sono stati indicati unicamente nell’esito della
individuazione fotografica operata da tale Scura, individuazione quanto mai dubbia in
considerazione proprio dello stato di tossicodipendenza della donna.
Non hanno poi rilievo significativo i verbali relativi alle operazioni di osservazione eseguite alla
polizia giudiziaria che attestano semplicemente la presenza dell’indagato sui luoghi in cui si
sarebbe svolta l’attività di spaccio. Sta di fatto che il ricorrente abita in quell’insieme di
caseggiati e che quindi la sua presenza in loco non ha alcun carattere significativo.
3. Con altra censura, il ricorrente deduce violazione di legge e carenza dell’apparato
motivazionale in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
Il tribunale del riesame si limita ad affermare che non si rinvengono elementi specifici dai quali
risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure meno afflittive. Il
predetto organo tuttavia nulla aggiunge, nonostante la difesa, in sede di esame, avesse
puntualmente posto in evidenza gli elementi che consentono di effettuare una prognosi
positiva della personalità del ricorrente. Inoltre il tribunale del riesame non ha indicato quali
siano le esigenze cautelari ritenute sussistenti. Nessun rilievo è dato al fatto che i pretesi capi
e promotori dell’associazione si trovano in carcere; in considerazione di ciò sarebbe stato
necessario motivare circa la capacità del De Pace di continuare a svolgere l’attività di spaccio.
La misura applicata è dunque certamente non rispondente ai criteri di adeguatezza e
proporzionalità, dovendo la custodia in carcere rappresentare la extrema ratio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile. Il ricorrente va
condannato le spese del grado e al versamento di somma a favore della cassa delle ammende.
Si ritiene equo determinare detta somma in euro 1000.
2. Non risponde al vero l’affermazione contenuta nel ricorso in base alla quale l’unico
elemento a carico dell’indagato consisterebbe nel riconoscimento fotografico operato dalla
tossicodipendente Scura Roberta. Come si legge a pagina 6 del provvedimento impugnato, la
stessa ha anche rilasciato univoche dichiarazioni in base alle quali il Tribunale del riesame ha
affermato che l’attuale ricorrente aveva la funzione di sorvegliare i luoghi e di indirizzare i
tossicodipendenti verso gli spacciatori. Tale suo ruolo, sempre per quanto si legge nel
provvedimento impugnato, è stato confermato a seguito di un servizio espletato dalla GdF e ha
ricevuto ulteriore conferma dalla condotta tenuta dal
De Pace in occasione di una
perquisizione avvenuta nell’edificio in uso a tali Dema Sonia e Scialpi Cosimo. Nella
circostanza, si formò uno schieramento ostile di personaggi attivi nel quartiere, che -secondo
le forze dell’ordine- erano pronti a intervenire, nel caso fosse necessario, in ausilio dei due
predetti, come avvenuto altre volte. Ebbene: tra costoro era presente il De Pace.
2.1. Ancora la ordinanza impugnata pone in evidenza come il ricorrente sia stato
arrestato in precedenza mentre era in possesso di involucri di cellophane contenenti eroina e,
conclusivamente, riporta il testo di una intercettazione in cui si fa parola di una persona
soprannominata “Scarpetta”, indicata come soggetto addentro al traffico di stupefacenti.
Secondo quanto si legge nel provvedimento del tribunale del riesame, tale soprannome stava a
indicare proprio il De Pace. In merito a tale corrispondenza, il ricorrente si limita a esprimere
dubbi ma non smentisce la circostanza.

1. Con il provvedimento di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Lecce ha
confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere carico di De Pace Cosimo, indagato in
relazione al delitto di cui alli articolo 74 TU 309/90, con riferimento a sostanza stupefacente
tipo eroina.

4. La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di cui all’articolo 94 disp. att. cpp.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di C 1000 in favore della cassa delle ammende;
manda la Cancelleria per le comunicazioni di cui all’articolo 94 disp. att. cpp.
Così deciso in Roma camera di consiglio 29.XI. 201.2.

3. Quanto alle esigenze cautelari, il tribunale del riesame prende in considerazione il
pieno inserimento dell’indagato in una compagine familiare, dedita al traffico di sostanze
stupefacenti. Sottolinea come la condotta illecita attribuibile al ricorrente si svolga, peraltro,
proprio all’interno dell’abitazione dei personaggi al vertice dell’associazione.
Quanto al fatto che sarebbero stati prospettati dalla difesa elementi specifici, in base ai quali le
esigenze cautelari avrebbero potuto essere soddisfatte con altre misure, sta di fatto che detti
elementi non sono stati prospettati a questa corte. Di contro, rimane il significativo precedente
di polizia (arresto di De Pace in possesso di eroina). Ne consegue che la motivazione circa la
sussistenza delle esigenze cautelari, evidentemente da individuarsi nel pericolo di reiterazione,
appare sufficientemente articolata e -comunque- in grado di supportare il provvedimento
ricorso.

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