Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 464 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 464 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Vitiello Angelina, nata a Scafati il 5.3.74
imputata art. 44/b, 64, 71 D.P.R. 380/01 e 349 c.p.
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno del 21.12.12

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;

osserva

La ricorrente è stata condannata per abuso edilizio (ultimazione e rifinitura di un
immobile sottoposto a sequestro) e, quindi, previa violazione dei sigilli nonché senza
osservare le norme sul cemento armato.
Il presente gravame denuncia violazione del diritto di difesa perché la contestazione è
generica e non contiene adeguate specificazione delle opere abusive, persino nella loro
ubicazione. Si sarebbe, quindi, anche la cospetto di una violazione del principio di correlazione
tra accusa e sentenza.
Il ricorso è inammissibile. Tale declaratoria si impone per più ragioni. La prima deriva
dalla considerazione che gli argomenti qui svolti sono di una estrema genericità. Inoltre, essi
non rispondono alla realtà dei fatti (visto che, al contrario, i lavori abusivi sono identificati adeguatamente nel
capo di imputazione) ed, in ogni caso, si deve notare da ultimo che essi sollevano una questione
che è tanto poco significativa da non essere stata sollevata neppure con i motivi di appello sì

Data Udienza: 25/10/2013

da doversi concludere che afferendo punti della decisione ormai intangibili per non essere
investiti da tempestiva doglianza nella fase di merito la questione posta con il ricorso in esame
è assistiti da presunzione di conformità al diritto (sez. IV, 18.5.94, Bentam, Rv. 199216; Sez. IL 15.10.04,
Ficarra, Rv. 230425).

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 25 ottobre 2013

Il Presidente

Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.

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