Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46391 del 04/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 46391 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

ricorsoi propost4 da:
LA GRECA SANTO N. IL 10/11/1972
MEMEDI ARMED N. IL 04/03/1983
MERSELI HARUN “ARCAN” N. IL 06/04/1975
LIPE ERIONA N. IL 21/05/1983
avverso la sentenza n. 296/2013 CORTE APPELLO di TRENTO, del
09/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.g c
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Data Udienza: 04/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Trento, pronunciando nei confronti degli odierni ricorrenti, LA GRECA SANTO, MEMEDI ARMED, MERSELI ARUN “ARCAN” e LIPE
ERIONA, con sentenza del 9.5.2014, confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Trento, emessa in data 7.6.2013, con condanna al pagamento delle spese
processuali.
Il GUP del Tribunale di Trento giudicava gli odierni ricorrenti per il reato previsto dagli artt. 74 commi 1, 2 e 3 DPR 309/90, 4 legge 16 Marzo 2006 n. 146,

di delitti di importazione, acquisto, detenzione e vendita di sostanza stupefacente del tipo cocaina, da realizzarsi nella città di Bolzano, Merano, Trento e nelle
valli di Fiemme e Fassa; struttura criminosa a sua volta ramificata in singole cellule operative in raccordo tra loro anche a mezzo di singoli o più compartecipi in
guisa da consentire la massima distribuzione dello stupefacente oggetto di importazione e commercio, ricoprendo ciascuno i ruoli seguenti:

MEMEDI Armed: organizzatore della consorteria con il compito di curare la
distribuzione della sostanza stupefacente del tipo cocaina in Trentino (Trento,
Bolzano, Rovereto e Moena) da lui procacciata presso connazionali di Bolzano,
principalmente in raccordo con HAMZALLARI Klaurent e CEKREZI Samir e con
PRIFTI Elvis e LACI Shkelzen, cooperando con gli altri associati, in particolare organizzando e curando rapporti con altre articolazioni in provincia di Trento e Brescia, (albanesi e magrebini) per realizzare il programma criminoso del gruppo;

LA GRECA Santo: mero compartecipe della consorteria con il ruolo di ridistributore sulla piazza di Bolzano lo stupefacente procacciato tramite i fornitori,
in stretto contatto con MERSELI Harun, SULA Fatos, FRATELLI MUKA, SLOMPO,FRATELLI CALIOLO, MEMOCI;

LIPE Eriona: importatori di cocaina dall’estero ed abituali fornitori della
consorteria in stretto contatto con MUKA Hector e MUKA Lerim che a loro volta
provvedono tramite propri collaboratori, alla rivendita sulle piazze di Bolzano e
Merano; in stretto contatto con: FRATELLI MUKA, NUHIJA;
In Trento, Val di Fassa, Bolzano, Merano dal novembre 2008 al maggio
2011.
Tenendo ciascuno le seguenti condotte criminose previste dagli artt. 110, 81
cpv cod. pen. e 73 DPR 309/90, per

NEMEDI Armed episodi nn. 1, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
20, 21 dell’informativa Compagnia Carabinieri di Cavalese riportati
nell’imputazione.

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perché si associavano fra di loro al fine di commettere un numero indeterminato

MERSELI Harun episodi nn. 2, 3, 4, 5, 9, 13, 21, 22, 23, 30, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 41, 45, dell’informativa Compagnia Carabinieri di Cavalese riportati
nell’imputazione.

LA GRECA Santo

episodi nn. 3, 4, 21, 27, 28, 29, 31, 32, 34,

dell’informativa Compagnia Carabinieri di Cavalese e nn. 01, 02, 03, 05, 06, 07,
08, 10, 11, 12, 13, 23, dell’informativa Roninv Carabinieri Trento e di altre 52
occasioni di cessioni di sostanza stupefacente del tipo cocaina, tutti riportati
nell’imputazione.

Trento riportati nell’imputazione.
Il giudice di primo grado assolveva LIPE ERIONA dal delitto ex art. 74 DPR
309/90 per non aver commesso il fatto e dichiarava tutti gli imputati responsabili
dei delitti loro rispettivamente ascritti e, esclusa la ricorrenza della recidiva, condannava:

• LA GRECA Santo, riconosciuta l’attenuante di cui al settimo comma
dell’art. 74 dpr 309/90 e ritenuta la continuazione sotto il medesimo reato da ritenersi più grave, alla pena di anni cinque di reclusione.

• MEMEDI Armed, concessegli le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, anche in relazione ai fatti oggetto della sentenza 24.4.09 irrevocabile il
9.7.2009 del Tribunale di Trento, alla pena di anni sei di reclusione;

• MERSELI Harun “Arcan”, concessegli le attenuanti generiche e ritenuta
la continuazione, la pena di anni sei di reclusione

• LIPE Eriona, ritenuta la continuazione tra i reati, la pena di anni tre di
reclusione ed € 15.000 di multa;
Condannava, inoltre, gli imputati in solido al pagamento delle spese processuali; con l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, per gli imputati La Greca,
Memedi e Merseli, e l’interdizione per la durata di anni tre per l’imputata Lipe;
confisca di quanto in sequestro, con distruzione dello stupefacente, da effettuarsi
all’esito del passaggio in giudicato delle sentenze relative ai coimputati.

2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a
mezzo del proprio difensore di fiducia, La Greca Santo, Nemedi Armed, Merseli
Arun “Arcan” e Lipe Eriona, ciascuno con separata impugnazione, deducendo i
motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione,
come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

• La Greca Santo deduce:
– Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 74 DPR 309/90; violazione e/o
falsa applicazione dell’art. 42 cod. pen., in relazione all’art. 74 DPR 309/90;

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LIPE Eriona episodi nn. 21, 25, 26, 27 dell’informativa Roninv Carabinieri

,

mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione ex art.
606 co.1 lett. e) cod. proc. pen., risultante dal medesimo testo della sentenza.
Il ricorrente censura l’omessa valutazione e conseguente omessa motivazione sulla sussistenza del profilo oggettivo e soggettivo del reato.
Il La Greca deduce di essere stato originariamente imputato per il reato di
cui all’art. 74 DPR 309/90, quale mero partecipe dell’associazione unitamente ad
altri imputati. Alcuni di questi imputati, all’udienza preliminare, patteggiavano
per i soli reati scopo ed erano prosciolti per il reato associativo; La Greca ed altri

giudizio. L’originaria ipotesi associativa, vedeva quindi un certo numero di coimputati che poi si riduceva a quattro persone.
L’imputato avrebbe riconosciuto la propria responsabilità per i singoli reati
fine contestati, ma protestando la propria innocenza in relazione al reato associativo, non avendo mai fatto parte di alcuna associazione o quanto meno di non
averne avuto consapevolezza.
La sentenza di primo grado veniva, infatti, impugnata limitatamente al reato
ex art. 74 DPR 309/90.
La sentenza della corte di appello, in relazione alla sussistenza di un rapporto stabile nell’ipotizzata organizzazione finalizzata allo spaccio, si limiterebbe ad
elencare alcuni elementi, rappresentati quasi esclusivamente da intercettazioni
telefoniche, che risulterebbero completamente insufficienti a dimostrare
l’esistenza di un sodalizio, ma atti al massimo a denotare l’esistenza di accordi
conclusi per realizzare singole specifiche limitate operazioni dirette
all’importazione e al commercio.
La corte di appello non avrebbe valutato correttamente gli elementi probatori
a carico del ricorrente, ritenendo che gli stessi costituissero spunti di prova degli
elementi costitutivi del reato.
La sentenza impugnata, citando i singoli episodi e trascrivendo parti di intercettazioni, non illustrerebbe quali elementi concretamente avrebbero fatto ritenere provata, oltre ai singoli episodi di spaccio, l’appartenenza ad una organizzazione dedita al narcotrafffico.
Il ricorrente riporta singoli passi della motivazione sostenendo che gli stessi
parrebbero il frutto di un convincimento personale sganciato da elementi obiettivi
e logici.
La motivazione parrebbe carente ed illogica in relazione all’elemento soggettivo del reato non solo per la partecipazione ad un duraturo programma criminale, ma soprattutto per l’aspetto della consapevolezza di partecipare al sodalizio in numero di tre partecipanti.

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due chiedevano il giudizio abbreviato, mentre un altro latitante era rinviato a

L’indagine sulla sussistenza del dolo avrebbe dovuto essere particolarmente
attenta, soprattutto perché il numero dei partecipanti sarebbe stato pari al minimo richiesto dalla norma.
La sentenza impugnata sarebbe contraddittoria laddove individua due gruppi organizzati.
Detta contraddittorietà sarebbe frutto di una scarsa attenzione posta ella
corretta valutazione degli elementi a supporto del giudizio di responsabilità.
La Greca non avrebbe avuto alcun contatto diretto con il Memoci. La corte

ricorrente fosse anche solo a conoscenza dell’esistenza del Memoci.
La sentenza sarebbe totalmente carente di motivazione sul punto.
Anche in relazione ai contatti con il Merseli e il Sula, La Greca rileva che gli
stessi sarebbero avvenuti nell’ambito di un singolo episodio.
La corte di appello anziché valorizzare l’episodicità del contatto, lo sopravvaluterebbe con affermazioni apodittiche ed illogiche.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione.

• Memedi Armed, deduce:
a. Mancanza di motivazione, contraddittorietà e manifesta illogicità della
stessa in relazione alla ricostruzione dell’evento e motivazione insufficiente e
contraddittoria in relazione alla tesi alternativa prospettata dalla difesa (motivo e
nullità ex art. 606 lett. e cod. proc. pen.).
La corte di appello non avrebbe provveduto ad un nuovo esame del materiale probatorio, incorrendo nel vizio di motivazione contraddittoria e manchevole
e nel mancato rispetto della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
Le sentenze di primo e secondo grado sarebbero affette da un autentico
vuoto motivazionale.
La corte distrettuale avrebbe fondato il convincimento della responsabilità
dell’imputato sul contenuto di pochissime intercettazioni telefoniche, trascurando
le altre di contenuto opposto alla tesi dei giudicanti.
Il ricorrente contesta la sostenibilità dell’ipotesi associativa che sarebbe
clamorosamente errata, partendo dalla circostanza errata che l’Hamzallari e il
Cekrezi occupassero un appartamento comune, dove fissavano la sede della consorteria, cui avrebbe partecipato anche il Nemedi.
Risulterebbe acclarato, infatti, che uno dei due risiedesse altrove.
Tale elemento dimostrerebbe una disamina della vicenda del tutto frettolosa,
a fronte di una ricostruzione alternativa offerta dalla difesa plausibile e basata su
elementi oggettivi.

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distrettuale non individuerebbe nemmeno un indizio che potesse indicare che il

La corte di appello avrebbe violato il principio dell’oltre ogni ragionevole
dubbio, laddove avrebbe omesso di valutare la ricostruzione della difesa creando
n vuoto motivazionale.
Il Nemedi avrebbe, inverosimilmente, partecipato contemporaneamente a
due distinte compagnie criminose.
Inoltre, secondo la ricostruzione dei giudici, avrebbe partecipato alla associazione come acquirente in proprio, con evidente difetto, quindi, dell’elemento di
condivisione del progetto unitario.

di merito non avrebbero mai seriamente valutato l’esistenza degli estremi del
reato associativo, limitandosi a dichiarare inattendibile la tesi difensiva.
Non sarebbe giustificabile, seguendo la tesi condivisa dalla sentenza, il motivo per cui il Nemedi si sarebbe rifornito anche da altri.

b.

Carenza di motivazione per mancato esame di uno specifico motivo di

appello, in relazione alle richieste attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. da concedersi nella massima estensione, nonché sull’intensità del dolo (vizio di cui alla
lettera e art. 606 cod. proc. pen).
Il ricorrente deduce di aver proposto con specifico motivo di gravame la censura per la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione, anche in rapporto all’intensità dolosa dell’azione.
La motivazione sul punto mancherebbe totalmente, senza alcun cenno sulla
concessione piena delle attenuanti generiche.
Il grado di partecipazione dell’imputato sarebbe stato notevolmente ridimensionato rispetto alle ipotesi iniziali.
Non può aversi, infatti la stessa considerazione sotto il profilo sanzionatorio
per chi organizza e dirige la spedizione dello stupefacente e chi invece opera
modestissimi acquisti per un’ulteriore cessione al dettaglio.
La sentenza impugnata da un lato incorrerebbe nel vizio di violazione di legge per l’errata applicazione dell’art. 62 bis cod. pen. e dall’altro nel vizio di motivazione per mancanza di qualsiasi considerazione su di un motivo di gravame
specifico e determinato.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, adottando le
statuizioni conseguenti.

• Merseli Harun, deduce, con un ricorso in gran parte identico a quello del
Nemedi:

a. mancanza di motivazione, contraddittorietà e manifesta illogicità della
stessa in relazione alla ricostruzione dell’evento e motivazione insufficiente e

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Mancherebbero gli elementi necessari per configurare l’associazione. I giudici

contraddittoria in relazione alla tesi alternativa prospettata dalla difesa (motivo e
nullità ex art. 606 lett. e cod. proc. pen.).
Il ricorrente contesta anche lui l’avvenuta condanna per il reato associativo,
denunciando lo stesso presunto vizio motivazionale denunciato dal Nemedi.
Rileva che il rapporto trilaterale minimo per la configurabilità del reati associativo si sarebbe realizzato per un periodo brevissimo di appena due mesi o poco più.
Nonostante ciò il Merseli sarebbe stato ritenuto il braccio operativo del Sula,

riore.
Richiama l’interrogatorio del Sula, dal quale emergerebbe l’inconsapevolezza
del Merseli che il Memoci commerciasse droga.
Anche il Merseli deduce che la prova del reato associativo sarebbe fondata
solo su alcune intercettazioni. Lamenta la carenza motivazionale e la violazione
della regola dell’aldilà di ogni ragionevole dubbio.

b.

Carenza di motivazione per mancato esame di uno specifico motivo di

appello, in relazione alle richieste attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. da concedersi nella massima estensione, nonché sull’intensità del dolo (vizio di cui alla
lettera e art. 606 cod. proc. pen.
Anche questo motivo appare sostanzialmente identico a quello proposto dal
Nemedi. Il Merseli lamenta la mancata concessione nella massima estensione
delle attenuanti generiche, anche in rapporto all’intensità dolosa dell’azione e
considerando l’incensuratezza dell’imputato. Deduce la mancanza assoluta di
motivazione, l’apporto limitato nel tempo e il positivo comportamento processuale denotato dalla piena confessione dei singoli reati fine.
Deduce, in modo identico al ricorso del Nennedi che la sentenza impugnata
da un lato incorrerebbe nel vizio di violazione di legge per l’errata applicazione
dell’art. 62 bis cod. pen. e dall’altro nel vizio di motivazione per mancanza di
qualsiasi considerazione su di un motivo di gravame specifico e determinato.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, adottando le
statuizioni conseguenti.

• Lipe Eriona deduce:
• Violazione dell’art. 43 c.p. in relazione all’art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p.; violazione dell’art. 125 co. 3 c.p.p., in relazione all’art. 606 co. 1 lett. c) c.p.p., e
contestuale assoluta mancanza di motivazione in relazione all’art. 606 co. 1 lett.
e) c.p.p., laddove la Corte ha ritenuto sussistente in capo all’odierna ricorrente
l’elemento psicologico del reato contestato.

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il quale avrebbe definito la propria posizione con l’applicazione di una pena infe-

La ricorrente contesta l’avvenuta determinazione della consapevolezza della
natura illecita dei rapporti intercorrenti tra Zyba Gentian e tale Mikaj. Tale determinazione non sarebbe sostenuta da alcuna motivazione.
La sentenza impugnata non spiegherebbe il motivo per cui i contatti personali
della Lipe sarebbero stati intrattenuto con la consapevolezza della loro finalizzazione al traffico di stupefacenti.
Il giudice di appello avrebbe indirettamente rilevato che l’imputata non
avrebbe mai avuto a che fare con lo stupefacente e come il preteso linguaggio

specificazione.
Lo stesso giudice avrebbe rilevato l’esistenza di un rapporto di amicizia o
convivenza con lo Zyba, ma non spiega perché avrebbe ritenuto che la stessa
abbia ricevuto i pagamenti del Muka.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, con tutte le conseguenze di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi sopra illustrati appaiono tutti manifestamente infondati e pertanto i proposti ricorsi vanno dichiarati inammissibili.

2. Le argomentazioni dedotte in punto di responsabilità degli imputati appaiono aspecifiche, a fronte di una motivazione -qual è quella del provvedimento
impugnato- che appare particolarmente puntuale e attenta nella valutazione degli elementi di prova.
I ricorrenti deducono, alternativamente, violazione di legge e/o vizio motivazionale, ma in realtà richiedono una rivalutazione del compendio probatorio non
consentita in questa sede.
Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della
motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la
oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le
varie, cfr. vedasi questa sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009 n. 12110 e n. 23528 del
6.6.2006).
Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l’illogicità della motivazione
per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di
spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità
al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti
le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che,
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criptico sarebbe stato usato per alludere ad appuntamenti senza alcuna ulteriore

anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la
decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni
del convincimento (sez. 3, n. 35397 del 20.6.2007; Sez. Unite n. 24 del
24.11.1999, Spina, rv. 214794).
Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall’art.
606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all’apprezzamento del giudice di merito,
ma è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due re-

significative che lo hanno determinato; b) l’assenza di difetto o contraddittorietà
della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (sez. 2, n. 21644 del
13.2.2013, Badagliacca e altri, rv. 255542)
Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto.
Non c’è, in altri termini, come richiesto nel presente ricorso, la possibilità
di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali.
E ciò anche alla luce del vigente testo dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc.
pen. come modificato dalla I. 20.2.2006 n. 46.
Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione
dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
I ricorrenti non possono, come nel caso che ci occupa limitarsi a fornire
una versione alternativa del fatto, senza indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicità e, in
concreto, da cosa tale illogicità vada desunta.
Com’è stato rilevato nella citata sentenza 21644/13 di questa Corte, la
sentenza deve essere logica “rispetto a sé stessa”, cioè rispetto agli atti processuali citati. In tal senso la novellata previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da
“altri atti del processo”, purché specificamente indicati nei motivi di gravame,
non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane giudice
della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto.

3. Se questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta questa
Suprema Corte, le censure che i ricorrenti rivolgono al provvedimento impugnato
si palesano manifestamente infondate, non apprezzandosi nella motivazione della sentenza della Corte d’Appello di Trento alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva.

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quisiti che lo rendono insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente

I giudici del gravame di merito con motivazione specifica, coerente e logica hanno, infatti, dato conto, in primis, in relazione al reato di cui all’art. 74 Dpr.
309/90, dell’esistenza di “diverse associazioni, a volte in contatto tra loro, costituite al fine di organizzare un traffico di sostanza stupefacente, in particolare, di
cocaina, da collocare in Trentino Alto Adige” (cfr. pag. 33 della sentenza impugnata).
La struttura associativa, ricostruita dai giudici trentini a partire dalle relazio-

di coloro che organizzavano i canali di fornitura e garantivano quindi l’approvvigionamento degli stupefacenti per le consegne (fra cui Memoci, Sula, Hamzallari
e Cekrezi), dall’altra di coloro che (Memedi, Merseli, La Greca), in collegamento
con la rete dei clienti e degli spacciatori al minuto, provvedevano al collocamento
della sostanza stupefacente sul mercato.
Si legge ancora nella motivazione del provvedimento impugnato che l’osservazione, iniziata nel 2008, dei movimenti degli appartenenti ai due gruppi individuati, che vedono fra i componenti, per quanto qui interessa, del primo, Memoci,
Sula, Merseli, La Greca e, del secondo, Memedi Hamzallari e Cekrezi, ha condotto alla corretta affermazione della ricorrenza del reato contestato.
In particolare, la serie di contatti accertati fra i singoli componenti di ciascun
gruppo, in stretto collegamento fra di loro in modo da creare una “catena di trasmissione” circolare fra rifornimento-distribuzione-vendita “al minuto”, dimostra
secondo i giudici del merito la stabilità dei rapporti.
Particolarmente significative vengono ritenute, al riguardo, le condotte registrate in occasione della ricerca sia di nuovi canali di rifornimento (come l’invio di
Merseli a Milano), sia di nuovi “distributori” (come nel caso dei magrebini che si
rivolgono al Memedi), che evidenziano sia la coesione degli associati, e quindi la
reciproca consapevolezza di cooperare per la realizzazione degli obiettivi comuni,
sia la finalità della commissione di una serie indefinita di reati.
Eloquente, riguardo a quest’ultimo requisito, viene altresì ritenuta la rilevante quantità dei reati fine accertati per ogni appartenente alle associazioni, dimostrativa per i giudici del merito dell’esistenza di una clientela “stabilizzata”, che
quindi richiedeva un flusso importante e costante di rifornimenti, e permetteva di
ideare le possibilità di espansione poi effettivamente perseguite.
Viene ricordato in sentenza che gli odierni ricorrenti hanno ammesso, con
esclusione di qualche singolo episodio, i numerosissimi episodi di spaccio loro
contestati, derivandone la conferma di trovarsi di fronte ad un quadro, assodato
ogni oltre ragionevole dubbio, di scambi di rilevanti quantità, complessivamente
considerate, di sostanze stupefacenti, confermato, come detto, dalle confessioni

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ni colte fra gli imputati e dai singoli reati fine accertati, si avvaleva da una parte,

degli imputati (peraltro, come rilevano i giudici del gravame del merito, “incastrati” da un compendio probatorio imponente): pertanto le conversazioni intercettate non possono che essere interpretate come attinenti al significativo
“commercio” attuato dagli stessi.
Per i giudici del merito, logicamente, non solo l’accertata natura dell’attività
svolta dagli appellanti impone il predetto canone di interpretazione, ma anche la
stessa, altrimenti inspiegabile adozione di un linguaggio criptato e, a volte, l’uso
del telefono alla stregua di un “cerca persone”, indirizza alla medesima conclu-

4. Le caratteristiche dell’associazione ex art. 74 DPR 309/90 in esame sono
descritte in sentenza come: “…di assoluta semplicità, essendo limitata agli accordi fra fornitore e spacciatori che devono collocare la sostanza stupefacente sul
mercato: non occorrono quindi articolate organizzazioni e mezzi, ne strutture
personali complesse e suddivisione dei ruoli. E’ però necessario organizzare un
flusso continuo che consenta di mantenere salda la presenza sul mercato garantendo le forniture ai clienti finali, e la capacità di organizzare le “fonti” è sintomo
della stabilità della organizzazione” (cfr. pag. 36 del provvedimento impugnati).
La limitatezza del periodo preso in esame, in considerazione della saldezza
dei legami, della “proiezione programmatica”, dell’intensità dell’attività, dimostrata dalla floridezza del mercato alimentato dagli appellanti, non viene ritenuto
che possa giocare alcun ruolo nella affermata “stabilità” dei rapporti necessari ad
individuare il vincolo associativo, tenuto conto del fatto la efficace vita del sodalizio è stato interrotta dagli arresti.
L’associazione è stata esaminata e colta in una fase della sua vita, ma il fatto che l’osservazione sia stata breve, non vuoi dire che la stessa non sia mai esistita.
Ebbene, la sentenza impugnata appare fare buon governo dei principi di diritto più volte affermati da questa Corte di legittimità circa gli elementi che caratterizzano l’associazione di cui all’art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74,
per la configurabilità della quale non è richiesta la presenza di una complessa ed
articolata organizzazione, dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l’esistenza di una struttura, anche rudimentale, desumibile dalla predisposizione di mezzi e dalla suddivisione dei ruoli, per il perseguimento del fine
comune, idonea a costituire un supporto stabile e duraturo alla realizzazione delle singole attività delittuose (cfr., ex plurimis, sez. 1, n. 30463 del 7.7.2011, Cali, rv. 251011; sez. 1, n. 4967 del 22.12.2009 – dep. 8.2.2010, Galioto, rv.
246112).

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sione.

Nemmeno è necessaria l’esistenza di un’articolata e complessa organizzazione, connotata da una struttura gerarchica con specifici ruoli direttivi e dotata
di disponibilità finanziarie e strumentali per un’estesa attività di commercio di
stupefacenti, ma è sufficiente anche un’elementare predisposizione di mezzi, pur
occasionalmente forniti da taluno degli associati o compartecipi, sempre che gli
stessi siano in concreto idonei a realizzare in modo permanente il programma
delinquenziale oggetto del vincolo associativo (sez. 6, n. 25454 del 13.2.2009,
Mammoliti e altri, rv. 244520, fattispecie nella quale la Corte ha ravvisato il rea-

to ad un’organizzazione criminale più vasta, al fine di assicurarsi consistenti forniture di stupefacenti da destinare alla rivendita). In altri termini, ai fini della
configurabilità del delitto associativo ex art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
l’elemento organizzativo assume un rilievo secondario, essendo sufficiente anche
un’organizzazione minima perché il reato si perfezioni (cfr. sul punto sez. 2, n.
16540 del 27.3.2013, Piacentini e altri che ha ritenuto corretta la sentenza di
merito che, ai fini dell’esclusione del reato, aveva giudicato irrilevante e, comunque, non provato il fatto che i correi non avessero stabile organizzazione e fossero sempre alla ricerca di mezzi per la commissione dei delitti scopo).
L’elemento aggiuntivo e distintivo del reato associativo rispetto alla contigua
fattispecie del concorso di persone nel reato continuato (di detenzione e spaccio
di sostanze stupefacenti) è stato correttamente ravvisato nel carattere dell’accordo criminoso che contemplava la commissione di una serie non previamente
determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti
che, anche al di fuori dell’effettiva commissione dei singoli reati programmati,
assicuravano la propria disponibilità duratura e indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso proprio del sodalizio (in tal senso sez. 5, n.
42635 del 4.10.2004, Collodo ed altri, rv. 229906).
Ai fini della configurabilità di un’associazione finalizzata al narcotraffico, è
dunque necessario: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo; c) che ciascun associato, sia a conoscenza, quanto meno, dei tratti essenziali del sodalizio, e si metta stabilmente
a disposizione di quest’ultimo (in tali termini la condivisibile sez. 6, n. 7387 del
3.12.2013 dep. il 17.2.2014, Pompei, rv. 258796).

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to con riguardo alla partecipazione ad un piccolo ed autonomo sodalizio, collega-

5. In relazione alla specificità dei ruoli dei singoli partecipi il Collegio ritiene
altresì di condividere e dover ribadire l’orientamento costante della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui sia il fornitore che il rivenditore

abituali devono considerarsi parimenti partecipi dell’associazione, anche se non
conoscono personalmente tutti i soggetti che ne fanno parte.
Va pertanto riaffermato il principio di cui al precedente di questa Corte regolatrice costituito da sez, 6 n. 3509/2012 per cui, in definitiva, l’associazione per
delinquere, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, può dirsi realizzata sia

realizzazione di profitti con lo spaccio della droga, sia dal vincolo che lega l’importatore, che si adopera per rifornire il mercato, in via continuativa, con l’organizzazione territoriale dedita allo spaccio, purché tutti i soggetti abbiano la consapevolezza di agire nell’ambito di una organizzazione, nella quale l’attività dei
singoli si integrano strumentalmente per la finalità perseguita e purché l’acquirente-rivenditore sia stabilmente disponibile, inoltre, a ricevere le sostanze stupefacenti con tale continuità da proiettare il singolo atto negoziale oltre la sfera
individuale, come elemento della complessiva ed articolata struttura organizzativa. Integra -secondo quanto precisato in altra pronuncia più recente- la condotta
di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e
volontà di far parte dell’associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto del commercio di droga
(sez. 6, n. 41612 del 19.6.2013, Manta, rv. 257798).
E’ stato anche precisato che per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiesto un atto di investitura formale ma è necessario che il contributo dell’agente risulti funzionale per l’esistenza dell’associazione in un dato momento storico
(così sez. 4, n. 51716 del 16.10.2013, Amodio e altri, rv. 257905, fattispecie in
cui la Corte ha riconosciuto il ruolo di partecipe al soggetto che risultava essere
l’intestatario del contratto di locazione dell’immobile all’interno del quale era occultata e venduta la sostanza stupefacente).
Tuttavia la configurabilità della condotta di partecipazione richiede pur sempre la prova della stabile adesione dell’agente ad un sodalizio riconducibile alla
fattispecie di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ovvero della consapevolezza e
volontà di partecipare, assieme ad altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo
schema legale (sez. 6, n. 50133 del 21.11.2013, Casoria, rv. 258645, relativa ad
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dalla unione di più persone che operano, anche in via soltanto parallela, per la

un caso in cui la Corte ha annullato con rinvio un provvedimento cautelare personale in cui i gravi indizi di colpevolezza erano desunti da due sole conversazioni telefoniche concernenti la ricerca di “canali di rifornimento della droga” e la
partecipazione ad uno specifico acquisto di sostanza stupefacente).
Una volta verificata l’esistenza, anche rudimentale, della struttura e delle relazioni personali tra i componenti, per poter affermare la qualità di “promotore”
od “organizzatore” è necessaria la prova del ruolo in concreto svolto da coloro
cui tale qualifica viene attribuita, atteso che i compartecipi di un’associazione

matico, essere ritenuti “promotori” od “organizzatori” ai sensi dell’art. 416,
comma primo, cod. pen. (sez. 6, n. 25698 del 15.6.2011, Brusaferri, rv.
250515).
In difetto di tale prova, evidentemente, occorrerà ricomprendere il soggetto
interessato tra i meri partecipi.

6. L’esistenza del sodalizio criminoso, dunque, è congruamente motivata dai
giudici in riferimento agli elementi indiziari relativi al reato-fine dell’imputazione,
che individuano gli abituali acquirenti e successivi rivenditore della droga.
Logicamente e congruamente motivate sono anche le singole affermazioni di
responsabilità, in ragione della partecipazione, nei diversi ruoli loro contestati, al
sodalizio criminoso.
Per quanto riguarda la posizione di La Greca, la sentenza con ampia ed argomentata motivazione (cfr. pagg.36-42), lo inserisce nell’ambito
dell’organizzazione facente capo a Sula Fatos, scoperta grazie ai contatti tra Nemedi e Merseli.
Entrambi inseriscono il La Greca in una posizione di spicco, quale loro fornitore abituale. I contatti registrati tra Merseli e La Greca dimostrano una consuetudine tra gli stessi e una solidità del rapporto. La Greca risulta inequivocabilmente colui che cura la diffusione della sostanza sul mercato, come dimostrato
dai singoli episodi. Sempre dalle intercettazioni risulta la partecipazione del La
Greca agli incontri per reperire i fondi per pagare la fornitura.
La sentenza impugnata ritiene sul punto, logicamente, che a fronte del ricostruito flusso di consegne di droga dall’Albania e della presenza del fornitore in
Italia, non sarebbe credibile la partecipazione all’incontro di un semplice cliente.
Anche per la posizione del Merseli Harun viene fornita (pagg. 42-44)
un’ampia ed adeguata motivazione. L’appartenenza alla associazione viene motivata con la descrizione di una serie di episodi e di attività svolte dall’imputato
che la rendono indiscutibile, avendo lo stesso partecipato al collocamento sul
mercato della sostanza, agli incontri per creare nuovi canali in collegamento Co14

priva di una struttura gerarchica non possono, per ciò stesso ed in modo auto-

stante con i vertici dell’organizzazione, Sula e Memoci. In particolare ne viene
descritta l’attività di braccio operativo di Sula Fatos.
Il Merseli partecipa a due forniture nei primi mesi del 2009, laddove viene
incaricato, dal Memoci, della consegna di C 19.000,00, parte del prezzo della
forniture. Detto episodio è dimostrato da una serie di riportate intercettazioni.
Ancora Sula proporrà al Merseli di alloggiare, al suo arrivo in Italia presso il
Memoci, che sarà incaricato di riceverlo e che provvederà a recuperare quanto
più denaro possibile da investire nell’acquisto di partite di stupefacente.

tivo della sostanza acquistata e sostituirà il Merseli, assente per proprio matrimonio, per testare altri canali di spaccio a Milano. Tutte queste attività sono
sempre dimostrate dalle telefonate intercettate.
Per quanto riguarda la posizione di Memedi Armed lo stesso è riconosciuto
partecipe dell’associazione con Hamzallari e Ckrezi.
I giudici di appello (pagg. 44-47) rilevano che risulta ampiamente dimostrato, dalle intercettazioni che i sodali agiscono insieme, non solo perché sono registrati tre incontri, ma perché si consultano e si scambiano informazioni telefonicamente.
Viene ricordato che anche dopo l’arresto avvenuto il 15 aprile 2009, il Memedi, riprende immediatamente i rapporti con i sodali non appena rimesso in libertà. E i rapporti tra i tre non sono limitati alle vendite, in quanto gli stessi discutono anche delle relazioni con gli spacciatori, organizzando anche un nuovo
canale di spaccio.
Infine per la posizione di Lipe Eriona

la sentenza motiva ampiamente sulla

ritenuta colpevolezza in relazione ai reati che le sono stati contestati, ricostruendone il ruolo all’interno dei singoli episodi.
Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia i ricorrenti chiedono
una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma per quanto
sin qui detto un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell’ennesimo giudice del fatto.

7. Va rilevato, in ultimo, come siano manifestamente infondate le doglianze proposte nell’interesse di Merseli e Memedi circa il fatto che, pur essendo state loro concesse le circostanze attenuanti generiche, la riduzione di pena operata
in relazione alle stesse non sia stata nella misura massima possibile (la pena base di abnni 10 di reclusione è stata, infatti, ridotta ad anni otto, con una riduzione evidentemente inferiore ad un terzo).

15

Sempre il Merseli provvederà a portare in Albania un’auto come corrispet-

Il motivo di appello proposto dai due imputati, anche in quel caso uguale per
entrambi, era stato assolutamente generico (“…ha reso ampia confessione dei
singoli reati e, in virtù del suo positivo comportamento, era certamente meritevole delle attenuanti generiche nella massima estensione”).
Ebbene, a fronte dì questo, appare evidentemente sufficiente, sul punto, la
risposta che hanno fornito i giudici del gravame del merito che, dato atto dei motivi in punto di dosimetria della pena, li disattendono ritenendo che “nessuna riduzione di pena, peraltro determinata nel minimo, può essere ulteriormente con-

I motivi dedotti, dunque, non paiono idonei a scalfire l’impianto
motivazionale della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale affronta con
argomentazioni esaustive e logicamente plausibili le questioni propostele.

8. Essendo i ricorso inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al
pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno a quello della somma di € 1000,00 in favore della
cassa delle ammende
Così deciso in Roma il 4 novembre 2015
Il

nsigliere estensore

Il Pres dente

cessa per la gravità dei fatti addebitati” (cfr. pag. 49 della sentenza impugnata).

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