Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4639 del 29/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 4639 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) STOLA CHRISTIAN N. IL 04/07/1987
avverso l’ordinanza n. 389/2012 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
04/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere pott. 9E1=0 23140.NE ;
164U/sentite le conclusioni del PG Dott. Lo botto fi
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 29/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 4 maggio 2012 il Tribunale del riesame di Lecce,
confermando il provvedimento emesso dal locale Giudice per le indagini
preliminari, ha disposto che Stola Christian rimanesse sottoposto alla misura
della custodia cautelare in carcere, quale indagato per i delitti di traffico e di
partecipazione ad un’associazione a delinquere dedita al traffico e allo spaccio di

Ha ritenuto quel collegio che sussistesse un grave compendio indiziarlo a
carico dell’indagato, desunto dalla deposizione testimoniale di numerosi testi e
dalle conseguenziali ricognizioni fotografiche nonché dall’arresto nella flagranza
della detenzione di eroina e di denaro provento presumibilmente dall’attività di
spaccio.
In ordine alle esigenze cautelari il Tribunale ha considerato sussistente il
pericolo di reiterazione dei reati, senza del resto omettere il richiamo alla
presunzione di cui all’articolo 275, comma 3, cod. proc. pen..
2. Ha proposto ricorso per tassazione lo Stola, per il tramite del difensore,
evidenziando una illogicità della motivazione e una violazione di legge in ordine
alla sussistenza dei gravi indizi nonché alla sussistenza delle esigenze cautelari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è illustrato con esclusivo riferimento ad
asseriti vizi della motivazione, che consisterebbero, nell’ottica del gravame,
nell’avere riconosciuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza.
La censura non ha fondamento.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il compendio
indiziario valorizzato dal Giudice del riesame non consiste solamente in quanto
dianzi evidenziato, già di per sé sufficiente nel presente stato del procedimento
ad integrare indizi di colpevolezza, ma anche in altri elementi espressamente
indicati nella motivazione, quali tutti quelli indicati nella c.d. parte generale in
merito alla sussistenza della contestata associazione a delinquere gestita dalla
famiglia Scialpi.
Gli elementi suesposti sono stati valutati globalmente dal Tribunale, che
ne ha riconosciuto la capacità dimostrativa, anche quali riscontri alle dichiarazioni
testimoniali e ai riconoscimenti fotografici, in esito a una corretta applicazione
dei criteri imposti dall’articolo 192 cod.proc.pen..

1

eroina e cocaina.

Anche se formalmente nella contestazione in fatto del capo d’imputazione
non viene indicato espressamente il nome dell’odierno ricorrente in relazione ai
singoli episodi, quello che rileva è che si fa, in ogni caso, riferimento a “tutti” i
generalizzati e nel corpo del provvedimento impugnato viene ben specificato il
ruolo dell’indagato.
2. Quanto alla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, con
riferimento ai reati indicati dall’articolo 275, •comma terzo, cod.proc.pen., si
ricorda come la stessa possa essere vinta solo da elementi specifici, che spetta
d’incensuratezza o la circostanza che l’indagato non si sia dato alla fuga (v.
Cass.Sez. III 8 giugno 2010 n. 25633).
Nella specie, l’indagato nulla ha dimostrato in proposito mentre
nell’impugnata ordinanza i Giudici del merito hanno, in concreto, motivato sia
circa la gravità delle esigenze cautelar’, a cagione dello stretto legame anche
parentale con il sodalizio criminoso degli Scialpi che lascia legittimamente
presumere il pericolo di reiterazione dei fatti una volta rimesso in libertà, nonché
in merito all’adeguatezza della misura custodiale massima, a cagione dei
numerosi e gravi precedenti penali anche specifici.
3. Il rigetto del ricorso, che necessariamente consegue a quanto fin qui
osservato, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’articolo 94, comma 1 ter,

delle disposizioni di attuazione al cod. proc. pen..

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter,

disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma il 29/11/2012.

all’interessato dedurre, non essendo sufficiente, ad esempio, lo stato

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