Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46388 del 04/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 46388 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COCCO GIANNICOLA N. IL 27/12/1986
avverso la sentenza n. 1030/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
28/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
Udito il Procuratore Gsnerale in persona de D tt. 1/11-0
9-k-ette..4…..;eyi.p (A-r 1;t
che ha concluso per
A’ sZee 2-7L-evM.0

Udito, per la parte civil l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 04/11/2015

Ritenuto in fatto
1. Ricorre per cassazione Giannicola Cocco avverso la sentenza emessa in data
28.3.2013 dalla Corte di appello di Ancona che in parziale riforma di quella in data
3.2.2012 del Tribunale di Pesaro in composizione monocratica, tra l’altro, assolveva il
predetto da uno dei due reati (quello sub capo d) di cui all’art. 73, comma 5 0 dPR
309/1990 ascrittigli (cessione di eroina) e riduceva la pena inflitta a medesimo ad
anni uno di reclusione ed C 4.000,00 di multa.

2.1. la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta penale
responsabilità contestando la valenza probatoria degli elementi raccolti (in particolare,
le deposizioni di Colomba e De Angelis) e che sia mai avvenuto uno scambio di
sostanza stupefacente;
2.2. la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla

prospettata

destinazione ad uso personale, anche di gruppo, della sostanza stupefacente.
Considerato in diritto
3. Il ricorso sarebbe infondato.
4. Invero, la Corte territoriale ha ricostruito la vicenda (pagg. 12-13 sent.) con
dovizia di argomentazioni sorrette da logica stringente, dimostrando l’attendibilità
delle deposizioni concordi del Colomba e De Angelis riscontrate dall’appostamento dei
carabinieri e da quanto i medesimi hanno riferito d’aver visto: di qui la certezza
dell’accordo intervenuto tra l’imputato e lo Sgroia poi incontrato a Fano per la
ricezione dello stupefacente (che lo Sgroia aveva in mano già pronto) da consegnare
al Colomba e al De Angelis i quali avevano appositamente contattato il Cocco per
approvvigionarsi.
Va ribadito, unitamente alla sentenza impugnata, che per il perfezionamento del reato
contestato non è necessaria la materiale consegna dello stupefacente, essendo invero
sufficiente l’accordo tra le parti (Cass. pen. Sez. IV, n. 44621 del 2005 ed altre
conformi).
Peraltro, le censure si risolvono in deduzioni in punto di fatto insuscettibili, come tali,
di aver seguito nel presente giudizio di legittimità, anche perché, come sopra rilevato,
la motivazione della impugnata sentenza si sottrae ad ogni sindacato per le
connotazioni di coerenza, di completezza e di razionalità dei suoi contenuti.
Non è poi inutile ricordare che il nuovo testo dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e),
come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, con la ivi prevista possibilità per la
Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli “atti del
processo”, non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio
di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto.
5. Senonchè, va rilevato, ai sensi dell’art. 609, 2° comma c.p.p., trattandosi di motivo
—inerente la misura della pena- che non poteva essere dedotto all’epoca attese le

2

2. Deduce i motivi di seguito sinteticamente riportati:

ragioni intervenute a sostegno solo successivamente alla presentazione del ricorso,
che recentemente è entrata in vigore la Legge n. 79 del 16.5.2014 di conversione del
D.L. n. 36 del 2014 con la quale, tra l’altro, è stata ribadita (essendo già stata
affermata dal D.L. n. 146 del 23.12.2013, conv. in L. n. 10 di 21.2.2014), la natura di
reato autonomo dell’ipotesi di cui al 5° comma dell’art. 73 del dPR 309/1990 per tutte
le tipologie di stupefacenti e rimodulata la pena da sei mesi a quattro anni di
reclusione e da C 1.032 a C 10.239 di multa. Tale novella sanzionatoria, palesemente

caso in esame in cui la pena base assunta è palesemente superiore al nuovo minimo
edittale e, quindi, immotivatamente eccessiva ed illegale.
6. Consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento
sanzionatorio, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Perugia per nuovo
esame sul punto.
Il ricorso dev’essere, nel resto, rigettato.
Ai sensi dell’art. 624 c.p.p. si deve dichiarare l’irrevocabilità dell’affermazione di
colpevolezza del ricorrente.
P.Q.M.
Annulla l’impugnata sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per
nuovo esame sul punto alla Corte di Appello di Perugia.
Rigetta nel resto il ricorso.
Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara irrevocabile l’affermazione di colpevolezza del
ricorrente.
Così deciso in Roma, il 4.11.2015

più favorevole al reo, è attualmente applicabile, ai sensi dell’art. 2 comma 4° c.p., al

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