Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46387 del 23/10/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 46387 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AZHISHCHEVA VICTORIA N. IL 28/02/1971
avverso la sentenza n. 1150/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
17/02/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per
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Data Udienza: 23/10/2015

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Salerno, pronunciando nei confronti dell’odierna ricorrente AZHISHCHEVA VICTORIA, con sentenza del 17.2.2015 confermava la
sentenza con cui in data 24.11.2011 il GM del Tribunale di Salerno aveva condannato la stessa, concessele le circostanze attenuanti generiche, alla pena condizionalmente sospesa dì mesi due di arresto ed euro 1200,00 di ammenda, con sospensione della patente di guida per anni uno, per il reato di guida in stato di
ebbrezza (art. 186 co. 2 lett. c del Codice della Strada perché a seguito di incidente

tg. AX 545K5 risultando positiva all’esame di laboratorio di alcolemia con un valore
di 3,343 g/I) in Salerno il 26.10.2009.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione l’imputata,
a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati
nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173,
comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
a. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606 co. I lett.
B c. p. p.):
b. Mancanza o manifesta illogicità della motivazione ( art. 606 co. I lett. E c.
P. P.).
Il difensore ricorrente lamenta che la Corte del merito, nei mentre si dilunga
nell’argomentare in ordine alla natura giuridica dell’accertamento alcolimetro,
ometterebbe di considerare quanto sostenuto dalle Sezioni Unite Penali di questo
Supremo Collegio (sentenza n. 5396/15), ossia che la nullità conseguente al mancato avvertimento ai conducente del veicolo da sottoporre ad esame alcolimetro
della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia può ben essere dedotta
nel corso del processo penale, atteso che il concetto di irripetibilità ricorre in tutte
le ipotesi in cui l’atto attiene alla descrizione di luoghi, cose o persone, di interesse
per lo svolgimento delle indagini o per la celebrazione del processo, che siano
“suscettibili di modificazione”. Ed invero, non potrebbe revocarsi in dubbio -secondo la tesi sostenuta in ricorso- che queste caratteristiche siano ravvisabili nel
caso in esame, nel quale la polizia giudiziaria ha proceduto agli esami previsti
dall’art. 186 CDS (attività che vanno senza dubbio qualificate quali atti urgenti ed
indifferibili, che, ex art. 354 cod. proc. pen., commi 2 e 3, è possibile compiere,
con rilievi sullo stato delle cose, dei luoghi e delle persone nel caso di pericolo di
alterazione, dispersione o modificazione), in evidente contrasto con quanto argomentato dal giudice a quo nella sentenza impugnata.
Sul punto, pertanto, si lamenta che la cui motivazione sarebbe tutto illogica
in quanto in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale di legittimità.

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stradale si accertava che la stessa si era messa alla guida dell’autovettura PUNTO

Nondimeno, la Corte del merito avrebbe omesso ogni motivazione in ordine
alla invocata — nell’atto di appello – rinnovazione del dibattimento mediante l’escussione della persona (pure intervenuta nell’immediatezza dei fatti) risultata intestataria dei veicolo asseritamente in uso all’impugnante, come avrebbe omesso
qualsiasi pronunciamento in ordine alla richiesta conversione della pena detentiva
inflitta nella corrispondente sanzione pecuniaria, ricorrendone, già all’evidenza
ogni presupposto soggettivo ed oggettivo, non potendo, sullo specifico punto, costituire motivazione il mero assunto della adeguatezza della pena al fatto e alla

aspecifica e generica, oltre che del tutto svincolata dalla realtà processuale e non
suffragata da alcuna logica deduzione a sostegno.
Ancora, ci si duole che, in ordine alla identificazione della persona rinvenuta
a bordo dell’autovettura in imputazione nell’odierna impugnante, pure contestata
dalla difesa, la Corte territoriale si limiterebbe in modo apodittico a richiamare
quanto affermato nella sentenza di primo grado (cfr. pag. 2 della impugnata pronuncia ), ritenendo acclarato senza motivazione -e quasi per dogma giuridico- tale
assunto, sfornito di alcun riscontro ed avulso dalla realtà processuale, ed invero
puntualmente censurato nell’atto di appello.
Da ultimo, il difensore ricorrente ribadisce che, alla data di emissione della
sentenza impugnata in questa sede, il reato contravvenzionale contestato alla prevenuta era già estinto per effetto dell’intervenuta prescrizione, atteso che la sospensione del relativo termine di cui discorre la Corte non può interamente computarsi ai fini del calcolo.
Difatti, all’udienza del 18.02.2014 veniva disposto il differimento del processo
al 17.02.2015 in ragione dell’adesione del difensore alla astensione dalle udienze;
ed invero il ricorrente assume esservi pacifico orientamento della giurisprudenza
di legittimità sul punto secondo cui la sospensione del decorso del termine prescrizionale non poteva operare che con riferimento ai sessanta giorni decorrenti dalla
cessazione dell’impedimento dedotto dalla difesa, di guisa che, contrariamente a
quanto dedotto dal giudice a quo, il relativo termine era ormai già maturato. Anche
per tali ragioni, dunque, la sentenza impugnata in questa sede merita censura e
deve essere annullata.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Tutti i motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il proposto ricorso
va rigettato

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personalità dell’imputata, peraltro incensurata, essendo tale asserzione del tutto

2. Quanto al primo motivo se ne rileva l’infondatezza dall’esame degli atti,
cui la Corte ha ritenuto di accedere alla luce della dedotta violazione di natura
processuale.
Ed invero, dal verbale di accertamenti urgenti su luoghi cose e persone (artt.
354-357 c.p.p.) del 26.10.2009 della Polizia Municipale di Salerno si legge che la
Azhishcheva fu avvisata che in caso di rifiuto a sottoporsi all’alcooltest, poi comunque non effettuato atteso che fu portata in ospedale, si sarebbe proceduto a carico
della stessa ai sensi dell’art. 186 co. 7 CDS, ma anche che “Prima di procedere

mato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia”.
Ogni questione sul punto pare, dunque, infondata, atteso che il verbale è sottoscritto dal pubblico ufficiale che l’ha redatto ed evidentemente fa stato, fino a
che non ne venga dimostrato il falso, sia per le parti compilate a penna che per
quelle prestampate. Né rileva che non siano state barrate le caselle alternative
riguardanti la dichiarazione di non farsi assistere da un difensore ovvero l’indicazione dello stesso, apparendo evidente che nomina del difensore non vi è stata.
Peraltro, si rileva ex actis e dalla sentenza di primo grado che l’odierna ricorrente fu portata in ambulanza al Pronto Soccorso dove, evidentemente nell’ambito
delle cure mediche praticatele, l’elevato tasso di alcolemia (3,343 g/l) le fu rilevato
a mezzo di esami ematici.
La sentenza impugnata, dunque, appare fare buon governo della giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’accertamento strumentale dello stato di ebbrezza (cosiddetto alcoltest) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile cui il difensore può assistere senza diritto di essere previamente avvisato,
dovendo la polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia (sez. 4, n. 7967 del
6.12.2013 dep. il 19.2.2014, Zanutto, rv. 258614).
E’ stato anche di recente ribadito che la polizia giudiziaria, quando procede,
d’iniziativa, al compimento di taluna delle attività alle quali, a norma dell’art. 356
cod. proc. pen., ha diritto di assistere, senza preavviso, il difensore della persona
sottoposta a indagini, non ha, a differenza di quanto è previsto dall’art. 365 cod.
proc. pen. per il caso di perquisizioni e sequestri cui proceda il pubblico ministero,
l’obbligo di chiedere alla detta persona se sia o meno assistita da un difensore e
di provvedere, in caso negativo, alla designazione di un difensore d’ufficio, ma ha
soltanto l’obbligo, previsto dall’art. 114 delle disposizioni di attuazione del codice
di procedura penale, di avvisare la persona sottoposta a indagini, se presente,
della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (sez. 1, n. 22563 del
19.1.2015, Perfetto, rv. 22563).

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all’esecuzione degli atti urgenti di accertamento (…) il conducente è stato infor-

Peraltro, nel caso che ci occupa c’è stato prelievo ematico al pronto soccorso
e in tali casi questa Corte ha chiarito che il prelievo ematico compiuto autonomamente dai sanitari in esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso, in assenza di indizi di reità a carico di un soggetto coinvolto in un incidente stradale e
poi ricoverato, non rientra tra gli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili ex
art. 356 cod. proc. pen., di talché non sussiste alcun obbligo di avviso all’indagato
della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell’art. 114 disp.
att. cod. proc. pen. (sez. 4, n. 38458 del 4.6.2013, Grazioli, rv. 257573; conf. sez.

3. Di natura meramente fattuale -ed evidentemente in quanto tale non scrutinabile in questa sede- oltreché generica ed aspecifica, è la doglianza relativa ad
un assunto vizio motivazionale circa il fatto che l’odierna ricorrente fosse alla guida
dell’auto.
Della circostanza dà atto il giudice di primo grado a pag. 2 della propria pronuncia, evidenziando che i verbalizzanti avevano anche riferito che la stessa pronunciava frasi sconnesse ed aveva un chiaro alito vinoso chiaramente percepito
dalla P.G.
La Corte territoriale richiama tale circostanza, così come, legittimamente, fa
per tutti gli accertamenti in fatto riferiti dal giudice di prime cure.
Sul punto va ricordato che, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, in
caso di doppia conforme affermazione di responsabilità, deve essere ritenuta
pienamente ammissibile la motivazione della sentenza d’appello

per relationem

a quella della sentenza di primo grado, sempre che le censure formulate contro
la decisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da
quelli già esaminati e disattesi.
Il giudice di secondo grado, infatti, nell’effettuare il controllo in ordine alla
fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è chiamato
ad un puntuale riesame di quelle questioni riportate nei motivi di gravame, sulle
quali si sia già soffermato il prima giudice, con argomentazioni che vengano
ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate.
In una simile evenienza, infatti, le motivazioni della pronuncia di primo
grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un
risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per
giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell’appello
abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di
primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai
passaggi logico-giuridici della decisione, di guisa che le motivazioni delle sentenze
dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (confronta l’univoca

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4, n. 34145 del 21.12.2011 dep. 6.9.2012, Invernizzi, rv. 253746).

giurisprudenza di legittimità di questa Corte: per tutte sez. 2 n. 34891 del
16.05.2013, Vecchia, rv. 256096; conf. sez. 3, n. 13926 del 1.12.2011, dep.
12.4. 2012, Valerio, rv. 252615: sez. 2, n. 1309 del 22.11.1993, dep. 4.2. 1994,
Albergamo ed altri, rv. 197250).
Nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è
tenuto, inoltre, a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti
e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo
invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in

tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono
considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non
espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione
adottata (cfr. sez. 6, n. 49970 del 19.10.2012, Muià ed altri rv.254107).
La motivazione della sentenza di appello è del tutto congrua, in altri termini,
se il giudice d’appello abbia confutato gli argomenti che costituiscono l'”ossatura”
dello schema difensivo dell’imputato, e non una per una tutte le deduzioni
difensive della parte, ben potendo, in tale opera, richiamare alcuni passaggi
dell’iter argomentativo della decisione di primo grado, quando appaia evidente che
tali motivazioni corrispondano anche alla propria soluzione alle questioni
prospettate dalla parte (così si era espressa sul punto sez. 6, n. 1307 del
26.9.2002, dep. 14.1.2003, Delvai, rv. 223061).
E’ stato anche sottolineato di recente da questa Corte che in tema di ricorso
in cassazione ai sensi dell’art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minime
incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione,
che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non
siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono
dar luogo all’annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della
motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati
dal contesto, ma è solo l’esame del complesso probatorio entro il quale ogni
elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la
decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della
compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione (sez. 2, n. 9242
dell’8.2.2013, Reggio, rv. 254988).

4. Va aggiunto che la Corte territoriale dà conto, in sentenza, della richiesta
di rinnovazione istruttoria avanzata nell’atto di appello ed evidentemente la disattende di fatto, laddove richiama la motivazione del giudice di primo grado in ordine
alla presenza dell’odierna ricorrente alla guida dell’auto.

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modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver

Peraltro, come già chiarito da questa Corte, la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale, subordinata ad una
valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all’insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l’assunzione di ulteriori mezzi istruttori
pur se le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine
stabilito dall’art. 468 c.p.p. (sez. 2, n. 41808 del 27. 9.2013, Mongiardo, rv.
256968); e la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale può
essere censurata soltanto qualora si dimostri l’esistenza, nell’apparato motivazio-

vabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (sez. 6, n. 1256 del 28
novembre 2013, dep. 14 gennaio 2014, rv. 258236).

5. In ultimo, va rilevata essere infondata la dedotta questione della prescrizione del reato.
Dall’esame dell’incarto processuale, si evince infatti che vi sono state due rinvii delle udienze per la partecipazione degli avvocati difensori all’astensione proclamata dai propri organismi di categoria. Il primo dal 14.4.2011 al 24.11.2011,
dinanzi al Tribunale di Salerno, e il secondo, dal 18.2.2014 al 17.2.2015, dinanzi
alla Corte di Appello di Salerno.
Orbene, tali rinvii hanno determinato una complessiva sospensione della prescrizione pari ad anni 1, mesi 7 e gg. 9.
La giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, diversamente da
quanto sostiene il difensore ricorrente, è pacificamente orientata nel senso che, in
tema di sospensione della prescrizione, il limite di sessanta giorni previsto dall’art.
159, comma primo, n. 3, cod. pen., non si applica nel caso in cui il differimento
dell’udienza sia determinato dalla scelta del difensore di aderire alla
manifestazione di protesta indetta dalle Camere penali, con la conseguenza che,
in tal caso, il corso della prescrizione può essere sospeso per il tempo, anche
maggiore di sessanta giorni, ritenuto adeguato in relazione alle esigenze
organizzative dell’Ufficio procedente (così,

ex multis,

sez. 3 n. 11671 del

24.2.2015, Spignoli, rv. 263052 nella cui motivazione, questa Corte ha precisato
che la adesione alla astensione dalle udienze non costituisce un impedimento a
comparire in senso tecnico; conf. sez. 4, n. 10621 del 29.1.2013, M., rv. 256067;
sez. 5, n. 18071 dell’8.2.2010, Placentino ed altri, rv. 247142).
Il termine massimo di prescrizione del reato, nel caso in esame, tenuto conto
delle intervenute sospensioni, sarebbe spirato il 4.6.2016.

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nale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, rica-

6. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna di parte ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 23 ottobre 2015
nsore

Il Pr sidente

Il consigliere e

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