Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46382 del 12/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 46382 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: FRANCO AMEDEO

SENTENZA
sul ricorso proposto da Griselli Enzo, in proprio e quale legale rappresentante della s.r.l. Albatros;
avverso l’ordinanza emessa il 14 giugno 2012 dal tribunale del riesame di
Livorno;
udita nella udienza in camera di consiglio del 12 novembre 2013 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Paolo Appella, in sostituzione dell’avv. Pier Matteo
Lucibello;
Svolgimento de/processo
Con l’ordinanza in epigrafe il tribunale del riesame di Livorno confermò il
decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip il 18.4.2012 avente ad oggetto
un immobile in relazione a reati edilizi.
Il tribunale, in particolare, ritenne che non determinava l’inefficacia del
sequestro il fatto che la trasmissione degli atti al tribunale medesimo era avvenuta oltre venti giorni dopo la data di deposito della richiesta di riesame.
L’indagato, a mezzo dell’avv. Duccio Maria Traina e dell’avv. Pier Matteo
Lucibello, propone ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione dell’art. 324 cod. proc. pen. in relazione all’art. 309. Ricorda
che, per ritardo della cancelleria del tribunale, gli atti sono stati trasmessi oltre
20 giorni dopo la richiesta di riesame. Erroneamente il tribunale non ha dichiarato l’inefficacia del sequestro. L’art. 324, infatti, richiama anche l’art. 309,
commi 9 e 10, e quest’ultimo, a sua volta, richiama i termini di cui al comma 5.
E’ palesemente illogico, poi, come ha fatto il tribunale, distinguere tra misure

Data Udienza: 12/11/2013

reali personali e reali, in quanto in entrambi i casi vengono incisi fondamentali
diritti costituzionalmente tutelati.
2) violazione degli artt. 125, comma 3, e 324 cod. proc. pen. per mancanza
di motivazione. Lamenta che il tribunale ha omesso di esaminare le questioni
proposte dalla difesa con apposita memoria difensiva, nella quale si dimostrava
la legittimità dei permessi di costruire e la non necessità di un previo piano di
lottizzazione.
In prossimità dell’udienza la difesa ha depositato memoria difensiva.
All’udienza del 15 maggio 2013 il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo in
attesa della motivazione della decisione delle Sezioni Unite.
Motivi della decisione
Le Sezioni Unite, con la recente sentenza 28.3.2013, n. 26268, Cavalli,
hanno affermato i seguenti principi: «Nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni
per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall’art. 309, comma quinto,
cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, ma il diverso termine indicato dall’art.
324, comma terzo, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria» (m.
255581); «Nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro, il termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena
di inefficacia della misura, decorre, nel caso di trasmissione frazionata degli
atti, dal momento in cui il tribunale ritenga completa l’acquisizione degli atti
mancanti, nei limiti dell’effetto devolutivo dell’impugnazione» (m. 255582).
Il primo motivo deve quindi ritenersi infondato.
E’ invece fondato il secondo motivo.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il tribunale del riesame, in materia di sequestro preventivo, per espletare il ruolo di garanzia che la legge gli
demanda, non può avere riguardo solo alla astratta configurabilità del reato, ma
deve prendere in considerazione e valutare, in modo puntuale e coerente, tutte
le risultanze processuali, e quindi non solo gli elementi probatori offerti dalla
pubblica accusa, ma anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati
che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del fumus
del reato contestato (ex plurimis, Sez. III, 29.9.2011, Giudici, in motivazione).
Nella specie, i difensori dell’indagato, avevano presentato in udienza apposita memoria con la quale sottoponevano al giudice del riesame numerose
questioni attinenti al merito del sequestro, rappresentando tra l’altro (anche a
mezzo di specifiche allegazioni documentali) che i fabbricati costituenti oggetto
della misura non sono posti all’interno del c.d. Sistema Ambientale del Piano
Strutturale di Livorno; che quindi gli interventi ben potevano essere eseguiti
con permessi di costruire diretti, e dunque senza previo piano di lottizzazione;
che comunque erano presenti tutte le opere urbanizzative necessarie, quali strada, rete idrica, rete del gas e rete fognaria; che le distanze minime tra gli edifici
erano rispettate; che non sussisteva alcuna destinazione ad uso abitativo di piani
seminterrati, di garage e di soppalco, anche per la circostanza che le unità immobiliari non erano né abitate né ammobiliate. Tali allegazioni difensive erano
sostenute da consulenza tecnica, parimenti depositata in udienza.

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Il tribunale del riesame ha in sostanza omesso di esaminare e valutare adeguatamente queste puntuali confutazioni della difesa, rispondendo con una mera formula di stile e sostenendo che le conclusioni contenute nella consulenza
del PM «non risultano inficiate dai rilievi difensivi, evidenziati nella memoria
depositata in udienza, la cui fondatezza potrà essere valutata soltanto a seguito
degli approfondimenti investigativi che il P.M riterrà opportuno svolgere». Si
tratta evidentemente di una motivazione meramente apparente, ed in sostanza
totalmente mancante, il che comporta una violazione di legge rilevante in sede
di ricorso avvero misure cautelari reali.
Può a questo proposito essere altresì ricordata la giurisprudenza che, riaffermando il principio dianzi ricordati, ha affermato che «Nella valutazione del
“fumus commissi delicti” quale presupposto del sequestro preventivo di cui
all’art. 321, comma primo, cod. proc. pen., il giudice del riesame non può avere
riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in
modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva
situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure
sommariamente, le ragioni che rendono allo stato sostenibile l’impostazione
accusatoria. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio
l’ordinanza che, confermando il sequestro preventivo di immobile per il reato
di lottizzazione abusiva, aveva fatto generico richiamo alla consulenza tecnica
del P.M e agli altri atti di polizia giudiziaria senza alcun riferimento ai contenuti e alle ragioni della loro prevalenza sui rilievi di carattere difensivo) (Conf
Cass., sez. III, n. 26198 del 2010, non massimata)» (Sez. III, 5.5.2010, n.
26197, Bressan, m. 2476949).
L’ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo
esame al tribunale di Livorno.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Livorno.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 12
novembre 2013.

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