Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46381 del 15/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 46381 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento

avverso l’ordinanza dell’08/04/2013 del Tribunale di Agrigento
emessa nei confronti di:

Conciauro Biagio, nato il 18/09/1971

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Aldo Policastro che ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso del PM

Udito l’avv. Marco Ripamonti, difensore di fiducia di Biagio Conciauro, che ha
chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso del PM.

Data Udienza: 15/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Agrigento, con ordinanza emessa 1’08/04/2013 provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata nell’interesse di Biagio
Conciauro avverso, il decreto di sequestro preventivo, disposto in data
S,
25/02/2013, dal Gin) del Tribunale di Agrigento, limitatamente ai beni di cui era
titolare il ricorrente, il tutto in relazione al reato di cui all’art. 4, comma 4 bis, L.
401/1989 – accoglieva il gravame, revocando il predetto decreto di sequestro

2.11 PM presso il Tribunale di Agrigento proponeva ricorso per Cassazione,
deducendo violazione di legge, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen.
2.1. In particolare il PM ricorrente, mediante articolate argomentazioni,
esponeva che nella fattispecie ricorreva il fumus commissi delicti relativo ai reati
di cui agli artt. 718 cod. pen. e 4, comma 4 bis, L. 401/1989, trattandosi di
giochi d’azzardo abusivi e di attività di raccolta di scommesse esercitata senza
autorizzazione di PS di cui all’art. 88 T.U.P.S.
Tanto dedotto il PM ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.
La difesa di Biagio Conciauro, con successiva memoria e mediante articolate
argomentazioni, chiedeva l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso del PM è infondato.
C
1.1. Il GIA5 del Tribunale di Agrigento con provvedimento del 25/02/2013
disponeva il sequestro preventivo degli apparecchi e chioschi oggetto di riscontro
da parte della PG e collegati al sito www.planetisland.com o praticati attraverso
terminali/totem collegati ad altri siti di gioco non autorizzati o con riferimento
alle scommesse sportive su eventi virtuali, rinvenuti all’interno dei locali
commerciali, come individuati in atti, tra cui quello riconducibile alla ditta
“Kartobel srl” di cui Biagio Conciauro era titolare, con sede in viale Regione
Siciliana n. 2278,’ il tutto in riferimento ai reati di cui agli artt. 4 e 4 bis L.
401/1989 e 718 cod. pen.
1.2. Il Tribunale di Agrigento in sede di riesame, con ordinanza emessa
1’08/04/2013, accoglieva il gravame, ex art. 324 cod. proc. pen., proposto da
Biagio Conciauro, revocando il decreto di sequestro preventivo del 25/02/2013,
disponendo la restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro (ossia sei
personal computer messi a disposizione degli avventori, due personal computer
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preventivo.

utilizzati esclusivamente da Biagio Conciauro, due stampanti con cui venivano
riprodotte le scommesse sportive)

2.Tanto premesso sui termini essenziali della fattispecie in esame, si rileva
che il Tribunale di Agrigento ha congruamente motivato i punti fondamentali
della decisione, evidenziando che Biagio Conciauro, quale titolare dell’esercizio
“Kartobel srl” svolgeva attività di raccolta di scommesse per conto della società
svizzera “Goldbett Sport Wetten” società regolarmente autorizzata par tale

2.1. La “Goldbett Sport Wetten” e la”Kartobel srl”, quest’ultima gestita da
Biagio Conciauro, non erano munite, all’epoca del sequestro de quo, della
prescritta autorizzazione amministrativa e della licenza di PS, ex art. 88 TULPS.
Detta carenza dei titoli abilitativi era dovuta al fatto che la predetta società
svizzera era stata esclusa dalla gara per l’attribuzione della relativa concessione
amministrativa (gara indetta a seguito del cosiddetto “decreto Bersani 2006”)X in
violazione delle norme di cui agli artt. 43 e 49 Trattato CE, con conseguente
inapplicabilità della sanzione penale di cui all’art. 4, comma 4 bis, L. 401/1989.
Al riguardo va evidenziato che la Corte di Giustizia Europea con l’ordinanza
del 16/02/2012 “Zungri/Goldbet” procedimento C-413/2010 – applicando principi
già affermati nella sentenza del 16 febbraio 2012 Costa e Cifone, attinente alla
posizione della società di diritto inglese Stanley International Betting Ltd; principi
pienamente trasponibili nel procedimento de quo – ha affermato che gli artt. 43
CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che vengano
applicate sanzioni per l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di
scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di
persone legate ad un operatore che sia stato di fatto escluso da una nuova gara
– destinata a rimediare ad una precedente illegittima esclusione dell’operatore
medesimo per violazione del diritto dell’Unioner qualora tale ultima gara non
abbia effettivamente rimediato alla illegittima esclusione dalla precedente gara.
Orbene risulta, in riferimento alla fattispecie de qua, che la società Goldbet
di fatto è stata esclusa dalla nuova gara indetta a seguito del “bando Bersani”
per violazione dell’art. 23, comma 3, schema della Convenzione tra
l’amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l’aggiudicazione della
concessione per giochi d’azzardo relativi ad eventi diversi dalle corse di cavalli.
Detta ultima disposizione della citata Convenzione, tuttavia, non è conforme per difetto di chiarezza, precisione ed univocità – ai principi comunitari, in
particolare gli artt. 43 e 49 CE, con conseguente illegittimità del diniego di
autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. [giurisprudenza della CE e di legittimità
consolidata sul punto: sent. Corte di Giustizia CE “Costa/Cifone” del 16/02/2012;
3

attività dall’Autorità competente dello Stato svizzero.

C-72/10; C-77/12 ordinanza Corte di Giustizia CE 16/02/2012 “Zungri/GoldBet”
C-413/2010; sez. III sent. n. 28413 del 10/07/2012, sez. III sent. n. 12630 del
23/01/2013; sez. III sent. n. 17723 del 21/02/2013, sez. III sent. n. 17724 del
21/03/2013].

3. Le censure dedotte nel ricorso del PM sono infondate in fatto perché in
contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal Tribunale di
Agrigento (vedi ord. impugnata pagg. 3 – 6). Sono, altresì, infondate in diritto

3.1. La doglianza attinente alla carenza di motivazione in ordine al reato di
cui all’art. 718 cod. pen. costituisce censura in punto di fatto non consentita in
sede di legittimità [Giurisprudenza consolidata: Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997,
rv 207944; Sez. U, n. 930 del 29/01/1996, rv 203428; Sez. I, n. 5285 del
06/05/1998, rv 210543; Sez. V, n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Sez. V, n.
13648 del 14/04/2006, rv 233381].

4. Va respinto, pertanto, il ricorso del PM.

P.Q.M.

La Corte
Rigetta il ricorso del PM.

Così deciso il 15 Ottobre 2013.

per le ragioni esposte sopra (vedi punto 2.1).

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