Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46376 del 22/10/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 46376 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BENDERSCHI TUDOR N. IL 25/02/1977
avverso la sentenza n. 4348/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
16/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. rk”.0 442e,t
che ha concluso per / 1,4:Gy.~PÀjeuu&”

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv. /7

Data Udienza: 22/10/2015

Ritenuto in fatto

BENDERSCHI Tudor ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che,
confermando quella di primo grado, ha riconosciuto la responsabilità di dello
stesso per i reati di lesioni colpose aggravate dalla violazione della normativa
sulla circolazione stradale in danno del conducente della VESPA 50, QUARENGHI
Maurizio, rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza e guida

L’addebito di cui all’art. 590 c.p.p veniva articolato valorizzando le
dichiarazioni rese dai testimoni oculari, i quali avevano affermato che la vettura
condotta dal Benderschi aveva invaso l’opposta corsia di marcia percorsa dal
ciclomotore ed il dato di fatto che il sinistro si era verificato in una strada a
doppio senso di circolazione, in cui era obbligo per ciascun utente della strada di
procedere alla massima destra possibile.

Quanto alle contravvenzioni, il giudice di merito evidenziava il
comportamento elusivo dell’indagato, oggetto di testimonianza da parte
dell’agente operante, il quale aveva altresì constatato un forte alito vinosi e la
difficoltà di coordinamento dei movimenti e l’oggettiva mancanza di idonea
abilitazione valida in Italia, da ciò essendosene fatto discendere un giudizio
positivo in ordine ai profili di colpa contestati all’imputato.

Con il ricorso si ripropongono censure già non condivise in sede di appello.

Con il primo motivo si censura il diniego della richiesta di perizia cinematica,
reiterata in sede di appello sul rilevo che all’imputato , con riferimento al reato di
cui all’art. 590 c.p., era stato addebitato di avere invaso la corsia di marcia del
veicolo antagonista, pur trattandosi di strada senza alcuna linea di mezzeria.
Tale dato era altresì contrastato dal fatto che all’arrivo degli operanti
l’autovettura del prevenuto si trovava sul lato destro della strada ed era stata
rimossa con l’ausilio del carro attrezzi in quanto non marciante, al termine dei
rilievi tecnici esperiti dai Carabinieri.

Con il secondo motivo, con riferimento al giudizio di responsabilità per la
contravvenzione di cui all’art. 186, comma 7, del codice della strada, si sostiene
l’erronea applicazione della legge penale sul rilievo che la motivazione non aveva
valorizzato il dato che l’imputato aveva tentato tre volte di sottoporsi

senza patente ( fatti accertati il 27.8.2011).

all’alcooltest ed aveva trascurato l’ipotesi difensiva che l’apparecchiatura fosse
non funzionante. In ogni caso gli accertatori avrebbero potuto sottoporre
l’imputato agli esami ematologici coattive, come previsto ex art. 354 c.p.p.

Con il terzo motivo si duole della violazione dell’art. 116 del codice della
strada in quanto titolare di patente di guida moldava, non ancora convertita in
Italia. Lamenta altresì l’erronea applicazione della sospensione della patente di

Con il quarto motivo si duole dell’eccessiva entità della pena e della
mancanza di motivazione a sostegno dell’applicazione della recidiva.

Considerato in diritto

Il ricorso è manifestamente infondato.

Va ricordato innanzitutto il principio per il quale il ricorso per cassazione è
inammissibile qualora sia fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e
motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle
valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, e sia per la
genericità dei motivi di ricorso che, in tal modo, solo apparentemente ma non
specificamente denunciano un errore logico o giuridico determinato.

Nel caso in esame tutte le questioni, oggetto di censura, sono state poste
negli stessi termini alla Corte di appello che, con logica ed adeguata motivazione,
insuscettibile pertanto di essere sottoposta al sindacato di legittimità,
confermando le determinazioni del primo giudice, le ha respinte, con satisfattiva
applicazione dei principi vigenti in materia.

Ampiamente motivato è il giudizio sulla condotta colposa e sul rilievo
efficiente di questa ai fini della verificazione dell’incidente, con la conseguente
responsabilità del prevenuto ex art. 590 c.p..

Il giudice di appello ha analizzato e affrontato il tema della “concretizzazione
della colpa”, nel senso che ha esaminato la condotta colposa tenuta
dall’imputato, apprezzando il ruolo efficiente avuto da tale condotta nella
verificazione dell’evento, attraverso la disamina delle dichiarazioni rese dai testi
oculari, dei quali ha verificato l’attendibilità, ec arrivando alla legittima

3

guida e della confisca del veicolo.

conclusione che l’incidente si è verificato per avere l’imputato invaso l’opposta
corsia di marcia.
E’ un giudizio qui non rinnovabile, perché assistito da adeguata motivazione.

Manifestamente infondato, come evidenziato nella sentenza impugnata, è il
rilievo difensivo sulla mancanza di linea orizzontale di separazione tra le corsie,
essendo stato violato da parte dell’imputato l’obbligo di procedere alla il più
possibile al margine destro volto inequivocabilmente a contrastare situazioni di

spetta nteg I i.

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

I giudici di merito hanno evidenziato il comportamento del tutto
ostruzionistico dell’imputato, che, con evidenti sintomi dello stato di ebbrezza (
alito vinoso, difficoltà di coordinamento dei movimenti ed eccessiva
sudorazione), come riferito dai Carabinieri, non soffiava seriamente all’interno
dell’apparecchiatura, fingendo di non essere in grado di fare di meglio. Il
riferimento alla possibilità di un esame ematico coattivo, per dimostrare lo stato
di ebbrezza dell’imputato, non tiene all’evidenza conto della inutilizzabilità
processuale degli elementi di prova acquisiti in mancanza del consenso
dell’imputato al prelievo ematico.

Manifestamente infondato è anche il motivo afferente il giudizio di
responsabilità per la contravvenzione di cui all’art. 116 del codice della strada.

La doglianza sulla responsabilità è generica, tipicamente di fatto

e

comunque attinge un apprezzamento del compendio probatorio, contestato
sempre genericamente, afferente la circostanza che il Benderschi è risultato
sprovvisto di titolo abilitante alla guida.

Non è condivisibile, peraltro, la censura che individua una contraddittorietà
della motivazione sul rilievo che, per un verso, l’imputato è stato condannato per
guida senza patente, e, per altro verso, è stata applicata la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente prevista per la
violazione dell’art. 186 del codice della strada, sanzione che presuppone il
possesso di valida patente.

4

pericolo conseguenti ali’ eventualità che altro veicolo invada la mezzeria non

Sul punto va richiamato la consolidata giurisprudenza di questa Corte
secondo la quale in materia di circolazione stradale, la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall’art. 186, comma
2, cod. strada va applicata anche quando il titolo abilitativo sia stato rilasciato da
Autorità straniera ( v. Sezione IV, 11 luglio 2014, n. 44109, Gross, rv. 260638).

Parimenti infondato è il motivo sull’asserita illegittimità della confisca del

La suddetta sanzione amministrativa prescinde, infatti, dal possesso della
patente ed è conseguenza (non della guida senza patente, ma) del rifiuto di
sottoporsi all’alcoltest, accertata a carico dell’imputato, per la quale è
espressamente prevista l’applicazione della confisca del veicolo ” con le stesse
modalità e procedura previste dal comma 2, lett. c), salvo che il veicolo
appartenga a persona estranea alla violazione”. Tale ultima causa di esclusione
non è ricorrente nel caso in esame.
Il vizio di aspecificità affligge i motivi riguardanti la doglianza sul
trattamento sanzionatorio e quella circa il riconoscimento della recidiva.
Sul punto va anche considerato che le pene irrogate sono state determinate
in prossimità del minimo edittale e che,sul trattamento sanzionatoria la Corte
territoriale ha rinviato per relationem all’articolata e corretta motivazione del
giudice di primo grado, che ha fatto leva sulla negativa personalità del ricorrente
e sulla sussistenza di precedenti penali dell’imputato, con la conseguenza che
sia la dosimetria della pena e sia la ritenuta sussistenza della recidiva appaiono
insuscettibili di radicare il vizio di motivazione denunciato. A ciò aggiungasi che
anche la Corte d’Appello (punto 7 della sentenza) si è specificamente soffermata
sulle ragioni in base alle quali ha ritenuto sussistente in concreto la recidiva,
sottolineando al riguardo la personalità dell’imputato nonchè il suo
comportamento in occasione dell’incidente e durante il processo, ritenendo tali
circostanze rivelatrici dell’attualità della pericolosità sociale del Benderschi.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente (Corte
Cost., sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna chit ricorrente
medesime al pagamento delle spese processuali e di una somma, che
congruamente si determina in mille euro, in favore della cassa delle ammende

5

veicolo.

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna Xricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in data 22 ottobre 2015

Il Presi ente

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA