Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46371 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 46371 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dalla persona offesa Fusinello Valentino, nato a Villa
Bartolomea il 25.12.1964;
avverso il provvedimento emesso il 5.2.2013 dal G.I.P. del Tribunale di
Verona di archiviazione del procedimento n. 7681/11 R.G.N.R. a carico di:
Merci Paolo, nato a Verona il 7.3.1964.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale, il quale ha concluso
chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile,

Data Udienza: 07/11/2013

ritenuto in fatto

Con provvedimento in data 5.2.2013 il G.I.P. del Tribunale di Verona,
all’esito di udienza conseguente ad opposizione alla richiesta di
archiviazione, dispose l’archiviazione del procedimento a carico di Merci
Paolo.
Ricorre per cassazione la persona offesa Fusinello Valentino, tramite il

difensore e procuratore speciale deducendo:
1. violazione di legge in quanto il procedimento fu archiviato nonostante
l’interesse della persona offesa alla sua prosecuzione, avendo
indicato le ulteriori attività di indagine da compiere ed essendo la
richiesta di archiviazione priva i motivazione;
2. vizio di motivazione in quanto illogica, contraddittoria e in contrasto
con le risultanze investigative;
3. violazione di legge non essendovi nel provvedimento impugnato alcun
riferimento alle argomentazioni svolte dalla persona offesa.

Con memoria depositata il 23.10.2013 il difensore dell’indagato chiedeva
che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o in subordine rigettato.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile.
Nel caso in esame il provvedimento di archiviazione è stato adottato
all’esito di udienza camerale conseguente ad opposione alla richiesta di
archiviazione.
Secondo le indicazioni delle Sezioni Unite di questa Corte l’ordinanza
di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti fissati dal comma 6
dell’articolo 409 cod. proc. pen.; e tali limiti sussistono, quale che sia il
procedimento a conclusione del quale essa sia stata pronunciata. La citata
norma, nel fare espresso e tassativo richiamo ai casi di nullità previsti
dall’articolo 127, comma 5, cod. proc. pen., legittima il ricorso per
cassazione soltanto nel caso in cui le parti non siano state poste in grado di

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esercitare le facoltà ad esse attribuite dalla legge, e cioè l’intervento in
camera di consiglio per i procedimenti da svolgersi dinanzi al Tribunale
(Cass. Sez. Un., sent. n. 24 del 9.6.1995, dep. 3.7.1995, rv 201381).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve
essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché —
inammissibilità — al pagamento a favore della cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di mille euro alla cassa delle am ende.
Così deliberato in data 7.11.2013.

ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di

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