Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4637 del 29/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 4637 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) SCIALPI FRANCESCO N. IL 07/05/1968
avverso l’ordinanza n. 374/2012 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
27/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere polt. 9ERARD9 SlcZEIE ;
14&e/sentite le conclusioni del PG Dott. gaightg R44 4, 14

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Data Udienza: 29/11/2012

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RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 27 aprile 2012 il Tribunale del riesame di Lecce,
parzialmente confermando il provvedimento emesso dal locale Giudice per le
indagini preliminari, ha disposto che Scialo’ Francesco rimanesse sottoposto alla
misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari con divieto di

per i delitti di traffico e di partecipazione ad un’associazione a delinquere dedita
al traffico e allo spaccio di eroina e cocaina.
Ha ritenuto quel collegio che sussistesse un grave compendio indiziario a
carico dell’indagato, desunto da diverse intercettazioni ambientali.
In ordine alle esigenze cautelari il Tribunale ha considerato sussistente il
pericolo di reiterazione dei reati, senza del resto omettere il richiamo alla
presunzione di cui all’articolo 275, comma 3, cod.proc.pen. anche se, quanto alla
adeguatezza della misura, ha ritenuto più consona alla personalità dell’indagato
quella attenuata della detenzione domiciliare.
2. Ha proposto ricorso per cassazione lo Scialpi, per il tramite del difensore,
evidenziando una illogicità della motivazione e una violazione di legge in ordine
alla sussistenza dei gravi indizi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso è illustrato con esclusivo riferimento ad asseriti vizi
della motivazione, che consisterebbero, nell’ottica del gravame, nell’avere
riconosciuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza e senza tener conto delle
asserzioni defensionali.
La censura non ha fondamento.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il compendio
indiziario valorizzato dal Giudice del riesame non consiste solamente in quanto
dianzi evidenziato, già di per sé sufficiente nel presente stato del procedimento
ad integrare indizi di colpevolezza, ma anche in altri elementi espressamente
indicati nella motivazione, quali tutti quelli indicati nella c.d. parte generale in
merito alla sussistenza della contestata associazione a delinquere gestita proprio
dalla famiglia di appartenenza dell’odierno ricorrente.

comunicazione con estranei in luogo della detenzione in carcere, quale indagato

E

Gli elementi suesposti sono stati valutati globalmente dal Tribunale, che
ne ha riconosciuto la capacità dimostrativa, anche quali riscontri alle varie
intercettazioni ambientali, in esito a una corretta applicazione dei criteri imposti
dall’articolo 192 cod.proc.pen..
Del tutto corretta è pertanto, allo stato del presente giudizio cautelare, la
motivazione impugnata allorquando sulla base degli indizi esistenti ha definito il
ricorrente uno dei corrieri dell’associazione criminale (v. pagina 27 della
motivazione).

riesame, non è, poi, tenuta a compiere un’analisi approfondita di tutte le
deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze
processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di
quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del
convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da
potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se
non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione
adottata (v. Cass. Sez. IV 13 maggio 2011 n. 26660).
2. Il rigetto del ricorso, che necessariamente consegue a quanto fin qui
osservato, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

P.T.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso in Roma il 29/11/2012.

D’altra parte, l’ordinanza cautelare di merito, emessa a seguito dì

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