Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46366 del 16/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 46366 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di l’Aquila nei
confronti di
Tollis Alvaro, nato a Sulmona il 6/5/1963
avverso la ordinanza 20/5/2013 del Tribunale per il riesame di L’Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Luigi Riello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con

ordinanza in data 20/5/2013, Il Tribunale di L’Aquila,

accogliendo l’istanza di riesame avanzata nell’interesse di Tollis Alvaro,
indagato per i reati di falso in atto pubblico e frode in pubbliche forniture,
revocava l’ordinanza del Gip di L’Aquila, emessa in data 11/4/2013, con la
quale era stata applicata al prevenuto la misura interdittiva della
sospensione dall’esercizio di attività imprenditoriale per mesi due, ritenendo
insussistente l’attualità del pericolo

Data Udienza: 16/10/2013

2.

Avverso tale

ordinanza propone ricorso il P.M. deducendo

contraddittorietà dell’ordinanza e carenza della motivazione. In particolare
eccepisce che il Gip aveva compiutamente e coerentemente motivato in
ordine all’attualità delle esigenze cautelari che giustificavano la misura
interdittiva.

1.

Il ricorso è infondato.

2.

È anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di

questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei
provvedimenti sulla libertà personale.
Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide,
“l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di
revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi
compreso lo spessore degli indizi, ne’ alcun potere di riconsiderazione delle
caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle
esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di
apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice
cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonché del
tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò,
circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il
testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e
l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di
legittimità:
1) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno
determinato;
2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni
rispetto al fine giustificativo del provvedimento”. (Cass. Sez. 6A sent. n.
2146 del 25.05.1995 dep. 16.06.1995 rv 201840).
Inoltre “Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di
riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a
verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato
argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile
colpevolezza dell’indagato e, dall’altro, la valenza sintomatica degli indizi.
Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio

2

CONSIDERATO IN DIRITTO

ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa
l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenzei dei risultati del
materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed
esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della
motivazione dell’ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità,
quando non risulti “prima facie” dal testo del provvedimento impugnato,

della motivazione sulle questioni di fatto”. (Cass. Sez. lA sent. n. 1700 del
20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566).

3.

Tanto premesso, per quanto riguarda la contestata persistenza

dell’attualità delle esigenze cautelari, le relative valutazioni del Tribunale del
riesame sono fondate su una motivazione congrua e priva di vizi logicogiuridici. In particolare deve essere respinta la censura di motivazione
apparente sollevata dal RM. ricorrente in quanto il Tribunale, con una
valutazione in fatto, che non può essere riesaminata in questa sede, ha
considerato che la distanza temporale fra i fatti contestati ed il momento
della decisione cautelare, esclude la persistenza del pericolo di reiterazione.
Di conseguenza il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del RM.
Così deciso, il 16 ottobre 2013

Il Consigliere estensore

Il Flresidente

restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità

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