Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46365 del 16/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 46365 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Parisi Rosaria, nata a Lentini il 15/11/1968
avverso la ordinanza 28/3/2013 del Tribunale per il riesame di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Luigi Riello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza depositata in data 28/3/2013, Il Tribunale di Catania,

a seguito di istanza di riesame avanzata nell’interesse di Parisi Rosaria,
indagata per il reato di estorsione in concorso in danno di E3ernadetta
Salerno, confermava l’ordinanza del Gip di Siracusa, emessa in data
14/3/2013, con la quale era stata applicata alla prevenuta la misura
cautelare degli arresti domiciiari.

2.

Il Tribunale riteneva sussistente il quadro di gravità indiziarla fondato

1

Data Udienza: 16/10/2013

sulle denuncia di Giacomo Molino, figlio della persona offesa, Bernadetta
Salerno, e sugli esiti di alcune intercettazioni telefoniche. Quanto alle
esigenze cautelari, il Tribunale riteneva sussistente il pericolo di
inquinamento delle prove e di reiterazione del reato, per cui gli arresti
donniciliari apparivano l’unica misura adeguata.

3.

Avverso tale ordinanza propone ricorso l’indagata, per mezzo del suo

la fondatezza delle esigenze cautelari riconosciute dal Tribunale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti

nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.

2.

È anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di

questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei
provvedimenti sulla libertà personale.
Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide,
“l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di
revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi
compreso lo spessore degli indizi, ne’ alcun potere di riconsiderazione delle
caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle
esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di
apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice
cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonché del
tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò,
circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il
testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e
l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di
legittimità:
1) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno
determinato;
2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni
rispetto al fine giustificativo del provvedimento”. (Cass. Sez. 6A sent. n.
2146 del 25.05.1995 dep. 16.06.1995 rv 20184CI).
Inoltre “Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di

2

difensore di fiducia, contestando sia la fondatezza del quadro indiziario, sia

riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a
verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato
argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile
colpevolezza dell’indagato e, dall’altro, la valenza sintomatica degli indizi.
Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio
ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa
l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del

esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della
motivazione dell’ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità,
quando non risulti “prima facie” dal testo del provvedimento impugnato,
restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità
della motivazione sulle questioni di fatto”. (Cass. Sez. lA sent. n. 1700 del
20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566).

3.

Tanto premesso, per quanto la gravità del quadro indiziario, occorre

rilevare che il vaglio logico e puntuale delle risultanze processuali operato
dal Tribunale per il riesame non consente a questa Corte di legittimità di
muovere critiche, ne’ tantomeno di operare diverse scelte di fatto. Le
osservazioni della ricorrente non scalfiscono l’impostazione della
motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa;
nella sostanza, al di là dei vizi formalmente denunciati, esse svolgono, sul
punto dell’accertamento del quadro indiziario, considerazioni in fatto
insuscettibili di valutazione in sede di legittimità, risultando intese a
provocare un intervento in sovrapposizione di questa Corte rispetto ai
contenuti della decisione adottata dal Giudice del merito.

4.

Ugualmente inammissibili risultano le censure in punto di fondatezza

delle esigenze cautelari, essendo le relative valutazioni del Tribunale del
riesame fondate su una motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici,
come tale incensurabile in questa sede.

5.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

dichiara inammissibile il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di

3

materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed

inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro
1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

spese processuali e della somma di euro mille alla Ca sa delle ammende.
Così deciso, il 16 ottobre 2013

Il Consigliere estensore

Il Pres dente

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA