Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46364 del 18/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 46364 Anno 2015
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALIL ORHAN N. IL 31/05/1983
avverso la sentenza n. 36/2014 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
12/06/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
e/sentite le conclusioni del PG Dott. p, tot,u.4,tze-et e i , .. P ’12eQ >14 k4t

Uditi dife

vv.;

4411//

Data Udienza: 18/11/2015

33146/15 RG

1

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Firenze con sentenza del 12.6.15 ha dichiarato
sussistenti le condizioni per l’estradizione del cittadino macedone ORHAN ALIL,
richiesta per l’esecuzione di sentenza irrevocabile di condanna per reato di furto,

2. Con unico motivo nell’interesse di ALIL il difensore deduce mancanza e/o
illogicità manifesta della motivazione, errata applicazione di legge con particolare
riferimento all’art. 111, comma 6, Cost, perché la motivazione della sentenza
straniera non risponderebbe ai pertinenti nostri canoni costituzionali del giusto
processo.

RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è all’evidenza inammissibile.
La censura è proposta in termini di assoluta genericità, posto che si afferma
ripetutamente l’inadeguatezza ai nostri canoni costituzionali della motivazione della
sentenza straniera, costituente titolo della richiesta estradizione, ma non è svolta
una sola censura specifica che, con concreto riferimento al contenuto del
provvedimento, spieghi l’assertiva affermazione. Tale assertività è assorbente,
perché “non spetta allo Stato richiesto il sindacato sulla motivazione della sentenza,
a meno che l’estradando non alleghi la violazione, nel processo svoltosi all’estero, di
diritti fondamentali o la presenza nella sentenza di disposizioni contrarie a principi
fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato italiano” (per tutte Sez.6 sent.
12501/2008).
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1500, equa al caso, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 18.11.2015

deliberata il 14.9.06 dal Tribunale di Skopje.

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