Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46363 del 18/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 46363 Anno 2015
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI BOLOGNA
nei confronti di:
GRIFONI PAOLA N. IL 05/03/1952
EVANGELISTI FRANCESCO N. IL 07/08/1963
avverso la sentenza n. 12951/2013 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA,
del 19/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Doti. CARLO CITTERIO;
e/sentite le conclusioni del PG Dott. e .

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Data Udienza: 18/11/2015

27230/15 RG

1

RITENUTO IN FATTO
1. Il 19.3.2014 il GUP di Bologna ha deliberato non luogo a procedere per
insussistenza del fatto nei confronti di Paola Grifoni e Francesco Evangelisti
(rispettivamente soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici, direttore
del dipartimento riqualificazione urbana settore piani programmi e progetti

ideologico, in relazione alla collocazione di un palco per manifestazione estive nella
locale piazza Verdi.
2.

Il

pubblico ministero ha proposto ricorso, non enunciando motivi

dichiaratamente ricondotti ad alcuno dei casi indicati dall’art. 606 c.p.p. e
chiedendo contestualmente che la Corte disponesse il rinvio a giudizio.
2.1 La difesa di Paola Grifoni ha depositato memoria per l’inammissibilità del
ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché i motivi sono diversi da quelli
consentiti.
In definitiva l’atto di impugnazione: non enuncia specificamente quale
determinante violazione di legge sostanziale o processuale caratterizzerebbe il
provvedimento impugnato; non enuncia uno specifico determinante vizio della
motivazione tra quelli tassativi indicati nell’art. 606, comma 1, lett. E) cod. proc.
pen.; svolge confutazioni di merito agli apprezzamenti del GUP (anche laddove
parla di contraddizione tra premesse e conclusioni sul punto dell’apprezzamento
della comunicazione 26.7.12), dichiaratamente parla di propri ‘giudizi’ sulla valenza
probatoria dei documenti che commenta, fa generico riferimento a prove
testimoniali (posizione Evangelisti). Il tutto assegna appunto la censura al precluso
merito (il richiesto rinvio a giudizio non appartenendo, inoltre, alla competenza di
questa Corte suprema).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18.11.2015

strategici del Comune), imputati la prima di omessa denuncia, il secondo di falso

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