Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46363 del 16/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 46363 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino nei
confronti di
Grippa Alessandro, nato a San Severo il 25/7/1960
avverso la ordinanza 7/11/2012 del Tribunale per il riesame di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed l ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Luigi Riello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, in subordine il
rigetto;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza in data 7/11/2012, Il Tribunale di Torino, accogliendo

l’istanza di riesame avanzata nell’interesse di Grippa Alessandro, indagato
per il reato di concorso in estorsione, annullava l’ordinanza del Gip di Torino,
emessa in data 21/9/2012, con la quale era stata applicata al prevenuto la
misura cautelare della custodia in carcere.

2.

Il Tribunale riteneva non sussistente il quadro di gravità indiziaria,

Data Udienza: 16/10/2013

fondato sugli esiti di alcune intercettazioni telefoniche e sui tabulati
telefonici, osservando che dalle conversazioni intercettate e dall’esame dei
tabulati non emergevano elementi inequivoci di responsabilità.

3.

Avverso tale ordinanza propone ricorso il P.M. deducendo violazione

di legge e vizio della motivazione. Al riguardo eccepisce che nelle due
conversazioni telefoniche esaminate, l’indagato fa espresso riferimento

il suo coinvolgimento nella vicenda. Il Tribunale sarebbe incorso in violazione
di legge qualificando come semplice connivenza una condotta di concorso del
padre nel reato commesso dal figlio.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Il ricorso è fondato.

2.

Per quanto riguarda la valutazione di non gravità del quadro

indiziario, occorre rilevare che il vaglio delle risultanze processuali operato
dal Tribunale per il riesame presta il fianco ad un profilo di evidente illogicità
in quanto il Tribunale ha equiparato il concorso iniziale nel reato alla
connivenza. Infatti il Tribunale ha osservato: «dalla lettura di queste
telefonate pare evincersi che la vicenda estorsiva si era svolta con modalità
che Grippa Alessandro non aveva condiviso o che, proprio, non conosceva.
Non si esclude che Alessandro fosse a conoscenza delle intenzioni del figlio
e non si esclude nemmeno che le avesse inizialmente condivise; tuttavia
non vi sono elementi sufficienti per ritenere che Alessandro abbia apportato
alla vicenda un contributo partecipativo, materiale o morale, tale da poterlo
ritenere compartecipe nell’estorsione>>.

3.

In realtà il Tribunale non ha risolto il nodo se il padre (Alessandro)

abbia, almeno inizialmente, concorso con l’azione estorsiva commessa dal
figlio (Rocco) o sia stato semplicemente connivente per esserne venuto a
conoscenza, considerando equivalenti le due ipotesi. Al contrario, non v’è
dubbio che il concorso iniziale nell’azione criminosa commessa dal figlio,
integri gli estremi del concorso di persone nel reato, ex art. 110 cod. pen.,
mentre solo la mera connivenza può escludere il concorso. Quanto al
criterio distintivo fra connivenza e concorso, la distinzione tra connivenza
non punibile e concorso nel reato va individuata nel fatto che, mentre la

2

all’estorsione per la quale il figlio Rocco era stato tratto in arresto, palesando

prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente
passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato,
nel concorso di persona punibile è richiesto, invece, un contributo
partecipativo – morale o materiale – alla condotta criminosa altrui,
caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di
arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell’evento illecito (cfr.
da ultimo, Cass. Sez. 6, Sentenza n. 14606 del 18/02/2010 Ud. (dep.

4.

Di conseguenza si impone l’annullamento del provvedimento

impugnato con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Torino per nuovo
esame.
Così deciso, il 16 ottobre 2013

Il Consigliere estensore

Il

sidente

15/04/2010 ) Rv. 247127)

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