Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46362 del 18/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 46362 Anno 2015
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
KHOULLE CHEIKH MBACKE N. IL 10/12/1984
avverso la sentenza n. 6571/2014 TRIBUNALE di GENOVA, del
17/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette/se ite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 18/11/2015

24799/15 RG

1

RITENUTO IN FATTO
1. Avverso la sentenza con cui in data 17.4.15 il Tribunale di Genova ha
definito, ex art. 444 c.p.p., il reato ascrittogli ex art. 73, comma 5, dPR 309/90 (per
fatto del 19.11.14), disponendo anche “la confisca del denaro in giudiziale
sequestro”, ricorre KHOULLE CHEIKH MBACKE enunciando unico motivo di assenza,
anche grafica, di motivazione sulla disposta confisca.

RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è fondato.
Il capo di imputazione contestava all’imputato la sola condotta di detenzione a
fini di cessione, in borsello sito nella propria camera da letto, di alcuni grammi di
cocaina, senza alcun riferimento anche solo indiretto e in fatto al collegamento tra
quella detenzione e la somma di denaro evidentemente rinvenuta (la sentenza nulla
dice pur solo in ordine all’entità della stessa).
La deliberazione di confisca del denaro è contenuta nel dispositivo, senza
alcuna argomentazione che permetta di ricostruire il percorso logico-giuridico che
ha condotto il Giudice alla sua adozione, in un contesto nel quale non è possibile
cogliere specifiche evidenti ragioni di obbligatorietà del provvedimento.
3.

Rileva tuttavia la Corte che la sentenza è stata deliberata il 17.4.2015,

quindi prima della sopravvenuta più favorevole disciplina sanzionatoria introdotta
dalla legge 16 maggio 2014 n. 79. Sul punto le Sezioni Unite hanno deliberato
all’udienza del 26.6.2015 (secondo l’informazione provvisoria) che deve essere
rilevato d’ufficio in sede di legittimità, pur a fronte di ricorso privo di censure sul
trattamento sanzionatorio, l’effetto determinato da modifiche sopravvenute relative
a trattamento sanzionatorio più favorevole.
Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio dell’intera sentenza, posto che
l’accordo intervenuto tra le parti presuppone parametri edittali di pena non più
attuali, con restituzione degli atti al Tribunale per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone la trasmissione degli
atti al Tribunale di Genova per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 18.11.2015

1.1 II procuratore generale in sede ha presentato conclusioni conformi.

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