Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46362 del 16/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 46362 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Chisari Salvatore n. il 25.4.1978
avverso l’ORDINANZA del Tribunale della Libertà di Catania
del 21.3.2013
udita la relazione del consigliere dr. Antonio Prestipino
sentito il Procuratore Generale, in persona del dr. Luigi Riello che ha concluso per il rigetto del
ricorso.

Data Udienza: 16/10/2013

In fatto e in diritto
Con ordinanza del 21.3.2013, il Tribunale della Libertà di Catania, rigettava l’istanza di riesame
proposta da Chisari Salvatore avverso l’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia
in carcere emessa nei suoi confronti dal gip dello stesso Tribunale per il reato di estorsione ai
danni di Reitano Carmelo, titolare della Sicula appalti e costruzioni s.r.1., Il Reitano, secondo la
ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, era stato aggredito con scopi estorsivi il 4.3.2013 da
tali Indelicato e Puglisi, e aveva sollecitato l’intervento dei carabinieri con una drammatica
telefonata al 113; accompagnato dai militari in ospedale, gli erano state riscontrate lesioni personali;
aveva quindi denunciato le pressioni estorsive subite durante un lungo periodo di tempo, ad opera di
vari soggetti, tra i quali Chisari Salvatore.
In particolare, va osservato quanto al fatto estorsivo addebitato al Chisari, rubricato al capo e)
dell’imputazione cautelare, che si tratta del pagamento, imposto dal Chisari al Reitano, della
somma di euro 3000,00, concordata dopo travagliate trattative che avrebbero registrato il
coinvolgimento di ambienti mafiosi, per ottenere la restituzione di macchinari e attrezzature di
ingente valore qualche tempo prima sottratte alla persona offesa da un cantiere della sua impresa.
Con l’interposto ricorso, il Chisari lamenta in sostanza il difetto di motivazione del provvedimento
ai sensi dell’art. 606 lett. e) c.p.p. in punto di esigenze cautelari, alla luce della recente sentenza
della Corte Costituzionale nr. 57 del 2013, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art.
275, comma 3, secondo periodo, c.p.p. come modificato dall’art. 2, comma 1, d.l. n. 11 del 2009
nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizio di colpevolezza in ordine ai
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416- bis c.p. ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è applicata la custodia cautelare
in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari
– non fa salva, altresì l’ipotesi in cui siano stati acquisiti elementi specifici, in relazione al caso
concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente si limita genericamente ad indicare i nuovi criteri di apprezzamento delle esigenze
cautelari imposti dalla Corte Costituzionale nei confronti di soggetti accusati di delitti aggravati ex
7 dl 152/1991, non solo senza indicare quali specifici elementi possano essere emersi agli atti a
favore della valutazione di adeguatezza di misure cautelari diverse da quella di maggior rigore, ma
senza in alcun modo interloquire sulla valutazione di pericolosità anche in concreto effettuata nei
suoi confronti dal Tribunale in aggiunta al richiamo della presunzione di cui all’art. 275 co 3 c.p.p.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 1000,00,
commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di
inammissibilità. Il cancelliere dovrà provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 • sp. Att. C.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 1000,00; si provveda norma dell’art.
94 disp. Att. C.p.p.
Così deci o in Roma, nella camera di consiglio, il 16.10.2013.

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