Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46361 del 16/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 46361 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Papa Orazio n. il 14.8.1950
awerso l’ORDINANZA del Tribunale della Libertà di Messina
del 25.2.2103
udita la relazione del consigliere dr. Antonio Prestipino
sentito il Procuratore Generale, in persona del dr. Luigi Riello che ha concluso per il rigetto del
ricorso.

Data Udienza: 16/10/2013

11

Ritenuto in fatto
1.Con ordinanza del 25.2.2013, il Tribunale della Libertà di Messina rigettava l’istanza di riesame proposta da
Papa Orazio awerso l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa nei suo
confronti dal gip dello stesso Tribunale il 13.2.2013, per il reato di estorsione continuata aggravata ex art.
7 di 152/1991 in danno di Catalano Angelo.
Alla stregua dell’imputazione cautelare, il Catalano, imprenditore agricolo di Fondachelli Fantina, era stato
costretto a versare al Papa la somma di euro 4000,00 sul maggior importo di euro 5000,00 richiestogli, al
fine di ottenere la restituzione di mezzi meccanici e attrezzatura varia di cui aveva subito il furto il
22.11.2012.
2. I giudici del riesame ricordano che il Catalano aveva rivelato alle forze dell’ordine le reali circostanze in cui
era rientrato in possesso di una parte della refurtiva, solo dopo l’iniziale affermazione di averla casualmente
rinvenuta lungo una strada pubblica in località Trappitello di Taormina. La persona offesa aveva quindi
precisato che, subito il furto, si era rivolto a tale Sofia Salvatore, che gli aveva assicurato il proprio
interessamento, pur awertendolo che per recuperare macchinari e attrezzature avrebbe dovuto sborsare
delle somme di denaro. Aggiungeva il Catalano di essere stato poi contattato telefonicamente dal Papa, che
si era proposto subito come il suo esclusivo interlocutore nella vicenda, e che a seguito del pagamento della
somma di euro 4000,00 gli aveva fatto ritrovare i mezzi meccanici, rinviando al pagamento della residua
somma di euro 1000,00 la consegna del resto della refurtiva, non senza precisare, al riguardo, che il
mancato completamento del pagamento di quanto “dovuto” aveva irritato non meglio specificati “amici”. 2.1.
2.1. Oltre a ritenere attendibili, coerenti e scevre di contraddizioni le dichiarazioni della persona offesa, il
Tribunale valorizza come significativi riscontri dell’accusa di estorsione, i numerosi contatti telefonici tra il
Catalano e il Papa e il contenuto di un’annotazione di servizio dei carabinieri.
2.2.11 riferimento ad un contesto di anonime complicità, le modalità dello svolgimento dei fatti e il verosimile,
personale inserimento del Papa negli ambienti della criminalità organizzata, hanno indotto inoltre il Tribunale
a ritenere la sussistenza dell’aggravante mafiosa.
3. In punto di esigenze cautelari, i giudici territoriali, oltre a richiamarsi alla presunzione di pericolosità
stabilita dall’ad, 275 co 3 c.p.p., sottolineano nuovamente l’inserimento del Papa in ambienti di criminalità
organizzata, rivelato dalle modalità del fatto, per concluderne nel senso dell’esclusiva adeguatezza, in
funzione social preventiva, della più grave misura custodiale.
4. Ha proposto ricorso per cassazione il Papa.
4.1. Con il primo motivo, deduce il ricorrente il vizio di violazione di legge dell’ordinanza impugnata, ai sensi
dell’ad. 606 lett b) c.p.p., in relazione agli artt. 273 e 274 c.p.p., e comunque il difetto di motivazione ai
sensi dell’ad. 606 lett. e), con riferimento alla valutazione della gravità indiziarial’attendibilità della persona
offesa sarebbe esclusa dalle genericità delle sue indicazioni su alcuni particolari della vicenda (tra l’altro il
Catalano non avrebbe specificato se avesse contattato solo per caso il Sofia o se l’avesse reperito dopo
essersi attivato per la ricerca di qualche intermediario); e avrebbe precisato di avere chiesto al Papa, contro
ogni logica, rispetto al ruolo di estortore attribuito al ricorrente, di anticipargli la somma di euro 1000,00
occorrente per il saldo della tangente estorsiva.
sulle fonti di
4.2 Ancora, la persona offesa avrebbe fornito indicazioni soltanto generiche
approvvigionamento della somma di euro 4000,00, e non vi sarebbe inoltre la prova delle “necessarie”
corrispondenti movimentazioni di denaro su conti correnti bancari riferibili alla stessa persona offesa o alla
moglie.
4.3. Inverosimili sarebbero inoltre le dichiarazioni della persona offesa su un biglietto intimidatorio
rinvenutoall’interno della propria auto; del tutto improbabile la sua presunta sudditanza psicologica al Papa,
ben diverse indicazioni essendo al riguardo desumibili dalle conversazioni intercettate; non confacente alla
personalità del Papa, che avrebbe subito il danneggiamento di due escavatori, la valutazione del suo
inserimento in ambienti criminali; assolutamente illogica la valutazione della sussistenza dell’aggravante
mafiosa, alla luce di tutte le incongruenze al riguardo sottolineate in ricorso.
4.4. Con il secondo e terzo motivo, il ricorrente denuncia, sotto gli stessi profili di legittimità, l’assoluta
mancanza di concretezza delle valutazioni del tribunale in ordine alle esigenze cautelari e alla proporzionalità
e indispensabilità della misura carceraria rispetto all’entità del fatto.
4.5. All’udienza di discussione del ricorso, la difesa ha prodotto la sentenza del gup del Tribunale di Messina
del 5.7.2013, che pur riconoscendo la responsabilità del Papa per il delitto di estorsione in danno del
Catalano, ha escluso l’aggravante mafiosa.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
1. In larga parte, le deduzioni difensive sono reiterative delle questioni sottoposte al giudice del riesame,
come a proposito della presunta inverosimiglianza della richiesta di anticipazione da parte dell’estorto, nei
confronti dell’estortore, della provvista finanziaria per il pagamento della residua tranche di 1000 euro per

,

DEPOSTO° IN CANCELLERIA
2 1 NOV 2013

ottenere la completa restituzione della refurtiva. Il tribunale rileva che la richiesta si colloca nel contesto
dell’antica datazione e della connotazione amichevole dei rapporti tra la persona offesa e il Papa, che con il
ricorrente aveva intrattenuto in passato anche rapporti di lavoro.
2. L’assenza di indicazioni su movimenti bancari corrispondenti al versamento della somma di euro 4000,00,
ha ben scarso rilievo, come nota correttamente il Tribunale territoriale; ma la stessa dilazione del
pagamento in due rate dell’uguale importo di 2000, euro ciascuna attenua di molto la presunta “necessità”
del reperimento delle somme attraverso canali bancari, che tanto più sarebbe esclusa alla stregua delle
deduzioni difensive, se è vero che il Catalano ottenne sovvenzioni da alcuni parenti e dalla moglie, con il
conseguente, ulteriore “frazionamento” sei singoli apporti finanziari;
3. La questione del biglietto intimidatorio che il ricorrente avrebbe rinvenuto all’interno della propria
autovettura, è dedotta in ricorso senza la necessaria documentazione delle correlative dichiarazioni della
persona offesa, riportate per sintesi; il tribunale nemmeno se ne occupa, e il dettaglio appare comunque
alquanto marginale, oltre che enfatizzato dalla difesa nei termini di un’assurdità logica in realtà non
rawisabile nella ricostruzione dell’episodio contenuta in ricorso.;
3. Si può concludere quindi, in generale, in punto di gravità indiziaria, nel senso che il percorso
argomentativo dell’ordinanza impugnata si snoda in passaggi di ineccepibile coerenza logica, mentre la
difesa, non che cogliere vizi logico giuridici nella motivazione del provvedimento, si impegna piuttosto in
alternative valutazioni di merito.
4. Sulla questione dell’aggravante mafiosa, si deve rilevare che la sentenza del gup del Tribunale di Messina
del 5.7.2013, prodotta dalla difesa in questa sede di legittimità, non è ancora irrevocabile, né vincolante.
Allo stato, non può che ribadirsi la correttezza del ragionamento dei giudici territoriali sulla modalità mafiosa
dell’evocazione da parte del Papa, di anonimi contesti criminali di riferimento della pretesa estorsiva, in un
territorio fortemente caratterizzato,come non mancano di rilevare i giudici del riesame (pag. 6) anche a
proposito del personale coinvolgimento del ricorrente in fatti associativi, dalla presenza di organizzazioni
mafiose.
5. Le parallele vicende giudiziarie del ricorrente e gli altri elementi concreti del fatto sottolineati dal
Tribunale, arricchiscono infine di contenuti “sostanziali” la presunzione di pericolosità qualificata stabilita
dall’art. 275 co 3 c.p.p., giustificando anche la valutazione delle esigenze cautelari e dell’esclusiva
adeguatezza della misura custodiale di massimo rigore, in linea con l’interpretazione della norma imposta
dalla recente sentenza della Corte Costituzionale nr.0057 del 2013
Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spes processuali.La
cancelleria dovrà provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. Att. C.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali; si prowed a norma dell’art.
94 disp. Att. C.p.p.
Così deci in Ro a, nella camera di consiglio, il 16.10.2013.
Il consigl
re
:, lente

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