Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46361 del 05/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 46361 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
OLUMESE IBORI CLETUS N. IL 01/01/1982
avverso l’ordinanza n. 846/2015 TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA, del
31/07/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
19.ttetentite le conclusioni del PG Dott. kl_k_u. Q, L,
yug.,
VIS2-1

Ae,(2

Data Udienza: 05/11/2015

FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza del 31 luglio 2015, depositata il 14 agosto 2015, a seguito
di appello ex art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale, sezione del riesame, di
Bologna, in riforma dell’ordinanza del 15 luglio 2015 della Corte d’appello del
capoluogo emiliano, ha sostituito nei confronti di Olumese Ibori Letus sottoposto a procedimento cautelare in relazione a diverse violazioni della legge
sugli stupefacenti sub capi a) e b) della rubrica – la misura della custodia in
carcere con la misura degli arresti domiciliari presso l’abitazione della compagna
Imaingbe Odion nelle forme di cui all’art. 275 bis cod. proc. pen., disponendo
che la misura carceraria sia mantenuta fino a che non vi sia la disponibilità del
cosiddetto braccialetto elettronico.
2. Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso l’Avv. Luciano Bertoluzza,
difensore di fiducia di Olumese Obori Cletus, e ne ha chiesto l’annullamento per
violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale omesso di dare
immediata applicazione alla ordinanza sostitutiva della custodia in carcere con gli
arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato
inammissibile.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza
d’interesse, essendo stato Olumese medio tempore sottoposto alla misura degli
arresti domiciliari.
Ed invero, a prescindere dalla fondatezza o meno della questione sottoposta
al vaglio di questa Corte, nel caso in oggetto non possono non trovare
applicazione i principi generali in tema di impugnazioni, ed in particolare la
norma di cui all’art. 591 cod. proc. pen., secondo la quale per proporre
impugnazione è necessario avervi interesse.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l’interesse a coltivare
l’impugnazione deve essere concreto, deve cioè mirare a rimuovere l’effettivo
pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato
e deve persistere sino al momento della decisione (Cass. Sez. 1, n. 1695 del
19/03/1998, Papajani Rv. 210562). Interesse a rimuovere il primigenio
provvedimento impugnato che, nella specie, non può stimarsi sussistente atteso
che un’ipotetica decisione favorevole mai potrebbe tradursi in un vantaggio
concreto per il ricorrente, il quale ha ormai ottenuto l’invocata misura degli
arresti domiciliari.
5. Trattandosi di carenza d’interesse sopravvenuta alla presentazione del
ricorso, dalla declaratoria di inammissibile il ricorso non consegue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

2

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

Così deciso in Roma il 5 novembre 2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA