Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4636 del 29/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 4636 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) BASILE COSIMO N. IL 23/12/1987
avverso l’ordinanza n. 368/2012 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
27/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
lette/se

Data Udienza: 29/11/2012

udito il PG in persona del sost.proc.gen. dott. R. Aniello che ha concluso chiedendo rigettarsi il
ricorso,
udito il difensore, avv. S. Maggio, che, in parte, ha illustrato i motivi di ricorso, in parte, si è a
essi riportato, chiedendone raccoglimento.
RITENUTO IN FATTO

2. Ricorre per cessazione il difensore e deduce omessa motivazione relativa al ruolo
assunto dal ricorrente nella ipotizzata associazione di cui all’articolo 74 del citato testo unico,
atteso che gli elementi a carico del Basile sono stati indicati unicamente nell’esito delle
individuazioni fotografiche eseguite dai clienti tossicodipendenti. Ebbene: tali individuazioni, al
più, possono essere poste alla base di una accusa relativa a singoli episodi di spaccio di
sostanza stupefacente, ma nulla dicono circa la esistenza di una associazione creata e gestita
al fine di trattare droga e ancor meno provano circa l’appartenenza del ricorrente a tale
associazione. Il collegio cautelare sembra dunque non cogliere la differenza tra una serie di
episodi di smercio di sostanza stupefacente e l’appartenenza stabile a una strutturata
organizzazione criminosa, che sia stata costituita per operare in tale campo.
3. Con altra censura, il ricorrente deduce violazione di legge e carenza dell’apparato
motivazionale in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, dal momento che il
tribunale del riesame ha fatto ricorso alla presunzione di adeguatezza di cui all’articolo 275
comma terzo del codice di rito. Com’è noto, tuttavia, la corte costituzionale, con sentenza
numero 231 del 2011, ha ritenuto la incostituzionalità della norma in questione nella parte in
cui pone la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere anche con
riferimento all’associazione di cui all’articolo 74 TU 309/90. La corte di cessazione a sezioni
unite, per parte sua, con la sentenza 34.475 del 2011, ha chiarito che la presunzione di
adeguatezza della misura della custodia carceraria prevista dall’articolo 275 cpp non può
ritenersi operante con riferimento a quelle associazioni criminose costituite per trafficare
sostanze stupefacenti, ma relative a fatti di lieve entità. Ebbene, nel caso in esame, siamo di
fronte ad una associazione di carattere quasi familiare, che operava minime cessioni di
sostanza stupefacente, in genere, destinata a uso personale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La prima censura è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
Il profilo di genericità è ravvisabile nella assoluta inconcludenza delle argomentazioni spese,
che -a volte- si riferiscono a Basile -altre volte- a persona di sesso femminile, che, come si
legge a pagina 2 del ricorso, potrebbe essere tale Scialpi. Successivamente (pagina 4) si fa
riferimento “alla ricorrente”. Ne consegue che non si comprende come l’interferenza delle
considerazioni relative alla Scialpi possano incidere sulla posizione del Basile.
Sotto altro aspetto, si rileva -poi- che non è affatto vero che l’unico elemento valorizzato dal
tribunale del riesame per ritenere la sussistenza dell’associazione dedita al traffico di
stupefacente sia consistito nelle individuazioni fotografiche operate dai “clienti” del Basile.
Invero, a pagina 39 dell’ordinanza impugnata, si legge che la posizione del Basile è delineata,
oltre che dalle individuazioni fotografiche operate dai tossicodipendenti acquirenti, anche dalle
deposizioni di costoro. L’indizio dunque non è solamente quello relativo all’indicazione di un
individuo quale personaggio ritratto in una foto, ma consiste anche in specifiche dichiarazioni di
soggetti indicati nominatim a pagina 40. Costoro, per quel che si legge nel provvedimento
ricorso, hanno indicato il Basile come persona che spacciava abitualmente sostanza
stupefacente per conto del clan capeggiato da tali Scialo’ Cosimo e Maria, nonché da tali Dema
Sonia e Caforio Pietro.
1.1. Quanto all’esistenza stessa dell’associazione ex articolo 74 TU 309/90, va rilevato
che a pagina 5 dell’ordinanza, il tribunale del riesame ricorda come, sulla base di numerose

1. Con il provvedimento di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Lecce ha
confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Basile Cosimo, indagato in
relazione ai delitti di cui agli articoli 74 e 73 (più episodi) TU 309/90, con riferimento a
sostanza stupefacente tipo eroina.

2. La seconda censura è infondata, atteso che il tribunale leccese, pur premettendo la
sua intenzione di far ricorso alla presunzione di pericolosità di cui all’articolo 275 comma terzo
del codice di procedura, di fatto poi, entra (cfr. pagina 40), per così dire nel merito, e motiva
circa la necessità della custodia carceraria e la adeguatezza di tale misura, con riferimento al
caso specifico sottoposto la sua attenzione, osservando come il Basile sia persona fortemente
coinvolta nell’associazione in questione, come lo stesso sia particolarmente vicino ai vertici
della predetta associazione, come sia inoltre coinvolto in numerosi episodi. Da ciò deduce, da
un lato, la gravità oggettiva e soggettiva del fatto, dall’altro, la probabilità che il ricorrente, se
lasciato in libertà, possa reiterare la condotta criminosa.
3. Conclusivamente il ricorso merita rigetto e il ricorrente va condannato alle spese del
grado. La Cancelleria provvederà alle comunicazioni dell’articolo 94 disp. att. cpp.
PQM

fonti indiziarie, in esse incluse le intercettazioni telefoniche e i servizi di osservazione espletati
alla polizia giudiziaria, si sia giunti a formulare l’ipotesi della sussistenza di una struttura
malavitosa; tanto che, in vero, sono stati individuati i personaggi che avevano il compito di
sorvegliare il quartiere, mediante un vero e proprio servizio di piantonamento, allo scopo, sia
di informare tempestivamente i capi dell’organizzazione, nonché i singoli spacciatori
dell’eventuale sopraggiungere della polizia, sia per indirizzare gli acquirenti della sostanza (che
giungevano in zona) verso coloro i quali avrebbero potuto rifornirli. Inoltre, è rimasto accertato
che tale Cestari Massimo si prestava a fungere da fittizio intestatario delle autovetture in uso al
dan.
1.2. È noto d’altra parte (cfr. ASN 201130463-RV 251011) che per la configurabilità
dell’associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e
articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente
l’esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il
perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo
alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento; atdditia tg-41Cancelleria per le comunicazioni di cui all’articolo 94 disp. att. cpp.
rit
Così deciso in Roma camera di consiglio 29.XX. 2012.

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