Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46359 del 09/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 46359 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI LECCE
nei confronti di:
DELLE DONNE GIOVANNI ANTONIO N. IL 27/02/1958
avverso l’ordinanza n. 16/2013 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
05/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere P tt. GIULIANO CASUCCI;
le/sentite le conclusioni del PG Dott
-FOMAPIA:
41-

AAALa-o

Uditi difensor Avv.;

i(

.2144^A.4.44

Data Udienza: 09/10/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 5 marzo 2013, il Tribunale di Lecce di , sezione del riesame,
annullava il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale in sede
nei confronti di Delle Donne Giovanni Antonio e per l’ effetto disponeva la
restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto.
Il Tribunale, rammentato che nei confronti di Delle Donne era stato ritenuto
sussistente il fumus del reato di cui all’ art. 644 cod. pen. sulla scorta della

particolare gli esiti della perquisizione e la consulenza tecnica eseguita sui
documenti acquisiti), osservava che, indiscussa la sussistenza degli elementi di
reato ipotizzato, l’ istanza di riesame meritava accoglimento per non essere stata
offerta adeguata dimostrazione della esclusiva disponibilità dei beni in sequestro da
parte del Delle Donne e comunque della sproporzione delle disponibilità economiche
in relazione non solo al reddito dichiarato ai fini fiscali ma anche alle capacità
reddituali derivanti dall’ attività imprenditoriale svolta, specie all’ esito delle
produzioni difensive attestanti l’ esistenza di ulteriori lecite fonti di reddito per C
95.576,66 e alle considerazioni del consulente dell’ indagato in relazione alla
determinazione del reddito impiegato per la costruzione della casa di abitazione.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso il Pubblico Ministero, che ne
ha chiesto l’ annullamento per i seguenti motivi: – contraddittorietà o manifesta
illogicità della motivazione per mancata valutazione di elementi di fatto in
particolare in relazione ai valori dei costi per la realizzazione dell’ abitazione
familiare, volta che lo stesso Tribunale ha ritenuto irrealisticamente bassa la stima
al ribasso effettuata dal consulente della difesa ed ha considerato attendibile una
diversa valutazione (“mediana”) tra quella difensiva e quella della Guardia di
Finanza; – contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per omessa
valutazione di elementi di fatto costituiti dalla riconosciuta esistenza di fonte di
reddito che tuttavia è costituita da due prestiti, che in quanto tali debbono essere
restituiti anche con gli interessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, perché denuncia vizi di motivazione. L’ art. 325 c. 1 cod.
proc. pen. contro l’ ordinanza di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. consente solo il
ricorso per violazione di legge.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.

denuncia di Lucia Di Sansebastiano e della successiva attività di indagine (in

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