Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46358 del 09/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 46358 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIUFFETELLI MARCO N. IL 11/07/1962 parte offesa nel
procedimento
c/
CARBONARA ANTONELLO N. IL 13/06/1946
avverso l’ordinanza n. 2275/2011 GIP TRIBUNALE di L’AQUILA, del
13/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CApUCCI;
lette/sggite le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 09/10/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 13 febbraio 2013, il GIP del Tribunale di L’ Aquila ha
dichiarato non luogo a provvedere sull’ istanza proposta da Ciuffetelli Antonello
diretta ad ottenere la revoca del provvedimento di archiviazione nei confronti di
Carbonara Antonello.
Contro tale decisione ha proposto ricorso la persona offesa Ciuffetelli Marco, che
denunciava violazione di legge essendosi verificata ipotesi di cui alli art. 409 c. 6 in

MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulle conformi conclusioni del Procuratore Generale, il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile, perché proposto personalmente dalla persona offesa,
senza ministero del difensore nominato procuratore speciale (ex plurimis Cass. Sez.
6, 13.4.2012 n. 22025).
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somma
in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili
nella rilevata causa di inammissibilità, si quantifica in mille/00 euro.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag mento delle spese
processuali e della somma di € 1000,00 alla Cassa delle ammen e.

relazione all’ art. 127 c. 5 cod. proc. pen.

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